DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 133

Type Decreto legislativo
Publication 1992-01-27
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 68 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976, 82/176/CEE del Consiglio del 22 marzo 1982, 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983, 84/156/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1984, 84/491/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1984, 88/347/CEE del Consiglio del 16 giugno 1988, 90/415/CEE del Consiglio del 27 luglio 1990 in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque;

Visto, altresì, l'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente decreto si applica agli scarichi delle sostanze pericolose compresi nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nell'elenco I e II dell'allegato A che sono recapitate nelle acque interne superficiali, nelle acque marine territoriali, nelle acque interne del litorale nonchè, per le sole sostanze indicate nell'elenco I dell'allegato A, nelle fognature pubbliche.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.