LEGGE 18 febbraio 1992, n. 172
Entrata in vigore della legge: 29/2/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei princi'pi, modalita' e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.
3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 419. All'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e' corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 416- bis del codice penale". L'articolo 9 e' soppresso. All'articolo 10, al comma 1, le parole: "629-bis," sono soppresse. All'articolo 11, al comma 1, le parole: "629-bis," sono soppresse. L'articolo 12 e' soppresso.
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