LEGGE 19 febbraio 1992, n. 163
Entrata in vigore della legge: 27/02/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.E' convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10, recante rinvio delle elezioni dei consigli comunali gia' fissate per il 15 marzo 1992.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 10, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 29, e'
ripubblicato il testo del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
10, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
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