LEGGE 10 febbraio 1992, n. 152

Type Legge
Publication 1992-02-10
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga.

la seguente legge:

Art. 1

1.L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente: "Art.1. - Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale. - 1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2,spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3. 2. Possono accedere all'esame di stato per l'abilitazione all'- esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge n. 3/1976 reca l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

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