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LEGGE 6 febbraio 1992, n. 196

Current text a fecha 1992-03-04

Entrata in vigore della legge: 05-03-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 del trattato medesimo.

Art. 3

1.All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 62.000.000 a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Trattato - art. 1

TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE La Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, conscie del fatto che i cambiamenti attuali nel mondo offrono all'umanita' un'occasione unica per dar vita ad un ordine internazionale pacifico fondato sul primato del diritto; basandosi sulle tradizioni secolari di amicizia, sull'affinita', sul reciproco arricchimento culturale dei loro popoli e sul fatto che i loro interessi fondamentali non si contraddicono; nell'intento di ribadire il loro ruolo di pionieri di numerose iniziative per il superamento della divisione dell'Europa; convinte della necessita' di basare i rapporti tra gli Stati sui valori universali di democrazia, liberta', pluralismo, solidarieta' e rispetto dei diritti umani; nel riconfermare la loro fedelta' alle disposizioni dell'Atto Fi- nale di Helsinki e ai successivi documenti della CSCE e confidando che gli esiti del Vertice di Parigi consolideranno l'irreversibile processo di sviluppo pacifico in Europa; desiderose di intensificare i rapporti tra la Comunita' Europea e l'URSS; decise a rafforzare l'autorita' delle Nazioni Unite; convinte che le grandi sfide del mondo moderno possano essere affrontate con filosofia politica e strumenti nuovi solo nel quadro di una vasta collaborazione internazionale; ispirandosi agli ideali ed ai principi sanciti nella Dichiarazione Congiunta italo-sovietica del 30 novembre 1989; hanno deciso di conferire nuova qualita' alle loro relazioni bilaterali, convenendo quanto segue: ART. 1 La Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche svilupperanno le loro relazioni come Stati amici sulla base dei principi di sovranita', integrita' territoriale, parita' di diritti, mutuo rispetto e solidarieta'.

Trattato - art. 2

ART. 2 Convinte che la guerra, sia nucleare che convenzionale, come pure la minaccia o l'uso della forza, debbano essere esclusi, in conformita' con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e fatto salvo quanto stabilito dal suo articolo 51, come strumenti con cui risolvere le controversie internazionali, le Parti si impegnano a risolvere le loro controversie esclusivamente con mezzi pacifici. L'Italia e l'URSS si adopereranno per un rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Esse si adopereranno altresi' per assicurare il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei principi dello Statuto dell'ONU e affinche' quest'ultima, utilizzando gli strumenti necessari, possa interamente assolvere le sue funzioni di supremo garante della pace nel mondo.

Trattato - art. 3

ART. 3 Le due Parti continueranno ad adoperarsi per il superamento delle divisioni e delle differenze al fine di trasformare l'Europa in un continente pacifico in cui prevalgano i rapporti di fiducia, trasparenza, solidarieta' tra gli Stati e vengano creati meccanismi permanenti di sicurezza e di cooperazione. In tale contesto le Parti intendono sostenere il processo CSCE, rafforzandone lo sviluppo e l'arricchimento ed adoperandosi per garantire la stabilita' sul continente europeo in tutte le sue dimensioni.

Trattato - art. 4

ART. 4 L'Italia e l'URSS sono fermamente intenzionate a promuovere e a consolidare, in primo luogo attraverso la CSCE, la democrazia, lo stato di diritto, le relazioni amichevoli fra tutti gli Stati, lo sviluppo della sicurezza, la difesa dei diritti dell'uomo nonche' la cooperazione economica, tecnico-scientifica, culturale e ambientale. L'Italia e l'URSS ritengono che l'elaborazione di principi e regole sul modello della CSCE possa contribuire alla stabilita', alla sicurezza e al benessere in altre regioni, in particolare nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.

Trattato - art. 5

ART. 5 L'Italia e l'URSS sono convinte che, in parallelo all'emergere di una nuova Europa, debba prevedersi una crescente stabilita' basata su livelli di armamenti drasticamente piu' bassi anche riducendo il livello degli armamenti nucleari. Esse favoriranno pertanto il raggiungimento di pertinenti accordi ispirati al principio di una rigorosa verificabilita'. Le Parti collaboreranno affinche' la sicurezza si basi non piu' sul confronto bensi' sulla cooperazione, attraverso il rafforzamento delle misure di fiducia e di sicurezza in un quadro paneuropeo, la creazione di strutture di sicurezza e la revisione delle dottrine militari allo scopo di assicurarne il carattere strettamente difensivo.

Trattato - art. 6

ART. 6 L'Italia e l'URSS, in caso di sviluppi suscettibili, secondo una delle Parti, di minacciare la pace o di compromettere la stabilita' internazionale, si informeranno e si metteranno sollecitamente in contatto al fine di concordare le iniziative necessarie per alleviare le tensioni. Se una delle due Parti reputera' che una situazione metta in causa i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potra' chiedere all'altra Parte che abbiano luogo senza indugio consultazioni bilaterali.

Trattato - art. 7

ART. 7 L'Italia e l'URSS riaffermano il principio di non aggressione come base fondamentale dei rapporti tra di loro e tra gli altri Stati. Qualora una delle Parti fosse oggetto di un'aggressione non provocata, l'altra Parte, senza pregiudizio degli obblighi comunque derivanti dai trattati di Alleanza cui appartiene e dai rapporti che ne conseguono, non prestera' all'aggressore alcun aiuto militare ne' assistenza di alcun genere. Esse confermano altresi' che per la soluzione dei conflitti faranno ricorso ai meccanismi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle altre strutture di sicurezza.

Trattato - art. 8

ART. 8 L'Italia e l'URSS, basandosi sul Protocollo bilaterale del 1972, conferiranno carattere piu' ampio e regolare alle loro consultazioni. Gli incontri al piu' alto livello avranno luogo almeno una volta all'anno, nonche' ogni qualvolta le due Parti ne ravvisino la necessita'. I Ministri degli Esteri si incontreranno almeno due volte all'anno. I Ministri della Difesa avranno incontri periodici. Gli altri membri di Governo avranno consultazioni su temi di comune interesse quando lo riterranno necessario. Al fine di facilitare i contatti diretti, verra' istituita una linea di collegamento tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana e la Presidenza dell'URSS ("Palazzo Chigi-Cremlino"). Verranno istituiti gruppi di lavoro, che si incontreranno regolarmente, su temi internazionali o su quelli specifici attinenti alle relazioni bilaterali.

Trattato - art. 9

ART. 9 Le Parti si impegnano a favorire e a sviluppare un ampio dialogo tra i popoli italiano e sovietico, tenendo conto dell'evoluzione storica e piu' recente dei due Paesi, delle rispettive identita' culturali, delle loro opinioni pubbliche. Tale dialogo si sviluppera' in uno spirito di comprensione reciproca e di amicizia, di rispetto delle caratteristiche e delle tradizioni nazionali, dei numerosi aspetti particolari, compresi quelli religiosi, del carattere dei popoli italiano e sovietico. Un'importanza particolare sara' attribuita allo sviluppo dei rapporti inter-parlamentari ed ai contatti tra le altre istituzioni elettive dei due Paesi.

Trattato - art. 10

ART. 10 Le Parti ritengono importante promuovere contatti e scambi nel campo militare. In tale quadro, esse prevedono l'effettuazione di visite di delegazioni militari, anche ad alto livello, e lo svolgimento di periodici scambi di vedute e di informazioni sulle rispettive dottrine militari.

Trattato - art. 11

ART. 11 Le Parti si impegnano a promuovere e ad approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico- scientifica e ambientale. Le Parti convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo. Esse ne riconoscono l'importanza sia dal punto di vista della realizzazione del programma di riforme economiche nell'Unione Sovietica che del contributo che l'Italia e l'URSS possono dare alla definizione di un nuovo ordine economico internazionale. Esse riconoscono il ruolo fondamentale della Comunita' Europea nella realizzazione di uno spazio economico uniforme a livello continentale nonche' la grande importanza degli organismi economici e finanziari internazionali per un equilibrato sviluppo dell'economia mondiale.

Trattato - art. 12

ART. 12 Le Parti si impegnano ad adoperarsi per sviluppare ed approfondire i rapporti tra la Comunita' Europea e l'Unione Sovietica.

Trattato - art. 13

ART. 13 Le Parti si impegnano ad intensificare l'applicazione degli Accordi conclusi tra di esse nei campi richiamati all'art. 11 del presente Trattato ed in particolare del Programma a lungo termine di collaborazione economica, industriale e tecnica fino al 2000, del Programma di approfondimento della cooperazione nel campo della scienza e della tecnica nonche' di tutti gli altri Accordi in vigore tra le due Parti in campo economico. La Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e quella per la cooperazione tecnico-scientifica tra l'Italia e l'URSS, con i loro organismi operativi, sono chiamate a favorire il rafforzamento di tale cooperazione nell'ambito delle loro competenze. Altri organismi permanenti o ad hoc possono istituirsi quando le Parti di comune accordo ne ravvisino la necessita'.

Trattato - art. 14

ART. 14 Le Parti collaboreranno attivamente nel campo della riconversione dell'industria bellica, basandosi sulla Dichiarazione Congiunta intergovernativa del 30 novembre 1989. Tenendo presenti i positivi sviluppi della situazione in Europa, mireranno alla conclusione di specifici Accordi per la riconversione, in particolare nei settori dell'energia, dei beni industriali e di largo consumo e dei generi alimentari.

Trattato - art. 15

ART. 15 Le Parti si impegnano a concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attivita' industriali, commerciali e finanziarie di Stati terzi. In questo quadro verranno incoraggiati lo stabilimento di aree economico-industriali di libero sviluppo imprenditoriale nonche' una sempre maggiore integrazione economica in Europa. Esse favoriranno la costituzione di societa' miste anche con la partecipazione di terzi partners, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, la formazione professionale congiunta, anche a livello dirigenziale.

Trattato - art. 16

ART. 16 Le Parti attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e di telecomunicazioni. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalita' tecniche per interventi di carattere industriale in ciascuno di questi settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture. Le Parti si adopereranno per la realizzazione di una collaborazione organica a livello europeo in tali campi e favoriranno una cooperazione tra le organizzazioni ed enti di entrambi i Paesi.

Trattato - art. 17

ART. 17 Le Parti imprimeranno una nuova accelerazione alla loro collaborazione scientifica ed in materia di tecnologie avanzate comprese le ricerche spaziali, sulla base di programmi gia' concordati ed identificando nuove linee di priorita' sul piano della ricerca e dell'ammodernamento tecnologico. Nella consapevolezza del ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella societa' futura, le Parti hanno altresi' concordato di compiere uno sforzo adeguato per assecondare un inserimento piu' attivo dei competenti organismi italiani e sovietici in programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e la creazione di parchi scientifici e tecnologici. L'Italia e l'URSS intendono continuare e accrescere la loro stretta collaborazione nell'ambito del "World Lab".

Trattato - art. 18

ART. 18 Consapevoli del carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Parti intendono promuovere la loro collaborazione in questo campo, dando seguito agli indirizzi programmatici stabiliti nel relativo Accordo bilaterale. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Mediterraneo e del Mar Nero. Le Parti rafforzeranno la collaborazione nella lotta contro le calamita' naturali, mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore.

Trattato - art. 19

ART. 19 L'Italia e l'URSS incoraggeranno l'intensificazione dei contatti tra i loro cittadini nell'ambito dei rapporti tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, chiese, associazioni religiose, ecologiche ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Parti favoriranno l'intensificazione degli scambi tra le singole citta', regioni ed altri enti territoriali ed amministrativi.

Trattato - art. 20

ART. 20 Le Parti intendono, su base di reciprocita', agevolare per quanto possibile il regime dei visti d'ingresso per i cittadini dell'altra Parte a scopi di lavoro, culturali, turistici e privati. Esse si impegnano ad assicurare le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche, consolari e di altre rappresentanze ufficiali dell'altra Parte.

Trattato - art. 21

ART. 21 L'Italia e l'URSS intendono rafforzare la loro collaborazione nel campo umanitario anche attraverso l'intensificazione dei contatti tra le competenti organizzazioni dei due Paesi. In tale prospettiva le Parti collaboreranno per la soluzione dei problemi dei caduti italiani in URSS nonche' dei caduti sovietici in Italia durante la seconda guerra mondiale.

Trattato - art. 22

ART. 22 L'Italia e l'URSS ribadiscono l'impegno a cooperare efficacemente nella lotta alla criminalita' organizzata e al traffico illecito di stupefacenti. Esse in particolare cureranno il costante perfezionamento dello scambio di informazioni operative e di esperienze delle rispettive Autorita' competenti sulle cause ed i rimedi di tali fenomeni, anche cooperando nelle organizzazioni multilaterali appropriate. Le due Parti confermano uguale impegno a cooperare nella lotta al terrorismo e alla pirateria aerea, intensificando le consultazioni su tale fenomeno e la collaborazione nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali appropriate.

Trattato - art. 23

ART. 23 L'Italia e l'URSS, basandosi sul reciproco arricchimento plurisecolare della cultura dei due Popoli e sul loro contributo inestimabile alla civilta' europea, compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione culturale sul piano bilaterale. Una particolare attenzione sara' dedicata alla conoscenza da parte dei rispettivi Popoli dell'immensa ricchezza dell'eredita' musicale, architettonica ed artistica; degli apporti della cultura, dell'arte, della letteratura moderne nonche' della cinematografia; della vita quotidiana e culturale delle province, delle citta' e delle varie comunita' etniche. Le Parti ribadiscono gli impegni presi con l'Accordo sull'istituzione dei Centri Culturali e forniranno il massimo appoggio allo sviluppo delle loro attivita'. Esse confermano la disponibilita' a facilitare l'accesso alla lingua e alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private, anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti. Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra istituzioni universitarie, culturali ed artistiche dei due Paesi nonche' tra le Associazioni che operano in tali settori. L'Italia e l'URSS si impegnano a rendere possibile, nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine metteranno a disposizione dell'altra Parte i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti, nonche' sussidi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, di mezzi audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingui.

Trattato - art. 24

ART. 24 L'Italia e l'URSS si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'altra Parte. Esse concordano altresi' che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte contraente.

Trattato - art. 25

ART. 25 Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente firmati dalle Parti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.

Trattato - art. 26

ART. 26 Il presente Trattato dovra' essere ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.

Trattato - art. 27

ART. 27 Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verra' di volta in volta tacitamente prorogato per altri cinque anni a meno che una delle Parti Contraenti non esprima all'altra Parte il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Roma il 18 novembre 1990 in duplice esemplare ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi aventi uguale valore. Per la Repubblica Italiana Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=092G020300100270110001&dgu=1992-03-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=1992-03-04&art.codiceRedazionale=092G0203)