LEGGE 6 febbraio 1992, n. 197
Entrata in vigore della legge: 5-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) per l'istituzione di una unita' del Centro europeo per l'ambiente e la salute, firmato a Roma il 14 giugno 1990, e il protocollo aggiuntivo a detto accordo, firmato a Roma il 1 marzo 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.436 milioni per l'anno 1992, in lire 2.338 milioni per l'anno 1993 ed in lire 2.397 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.732 milioni per l'anno 1992 ed a lire 867 milioni a decorrere dall'anno 1993, a carico del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, e quanto a lire 704 milioni per l'anno 1992, a lire 1.471 milioni per l'anno 1993 ed a lire 1.530 milioni a decorrere dall'anno 1994, a carico del capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1992 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Agreement
AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. I
Traduzione non ufficiale ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' - UFFICIO REGIONALE PER L'EUROPA PREAMBOLO I Ministri dell'Ambiente e della Sanita' degli Stati Membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', assieme al Commissario per l'Ambiente della Commissione delle Comunita' Europee, incontratisi a Francoforte sul Meno il 7 ed 8 Dicembre 1988, hanno adottato lo Statuto Europeo dell'Ambiente e della Sanita' (vedi annesso). Lo Statuto invita l'Ufficio Regionale dell'OMS per l'Europa ad esaminare l'opportunita' e la fattibilita' di istituire un Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanita' in vista di rafforzare la collaborazione sugli aspetti sanitari della protezione ambientale con particolare riguardo per quanto riguarda i sistemi di informazione, i meccanismi per lo scambio di esperienze e di studi coordinati. In considerazione delle proposte presentate dai Governi dell'Italia e dei Paesi Bassi, e dopo aver ascoltato il parere dei rappresentanti degli Stati Membri, il Direttore Regionale della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' ha deciso di iniziare un progetto tra vari paesi al fine di istituire un Centro Europeo. Il Ministero della Sanita' ed il Ministero dell'Ambiente in Italia (in appresso denominati "Italia") e l'Organizzazione Mondiale della Sanita', Ufficio Regionale per l'Europa, Copenhagen (in appresso denominati "OMS/EURO") concordano con il presente Accordo un progetto pan-europeo di cooperazione nel campo della sanita' ambientale per un periodo iniziale di cinque anni al fine di sviluppare un Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanita' (in appresso denominato "il Centro") come parte integrale di OMS/EURO. Il Centro includera' tre unita', a Roma - Italia, a Bilthoven - Paesi Bassi, e presso l'Ufficio Regionale OMS per l'Europa - Copenhagen, che ne avra' la direzione. Il programma iniziale delle unita' individuali del Centro sara' sviluppato in base ai processi verbali della riunione svoltasi a Copenhagen il 6 aprile 1990. Alla fine del quarto anno, sara' effettuata una valutazione del programma di cooperazione, in base alla quale una decisione sara' presa, non meno di sei mesi prima della fine del periodo quinquennale concernente la continuazione o la chiusura del Centro. ARTICOLO I ((1) Il Centro Europeo Ambiente e Salute - Ufficio di Roma e' parte integrante dell'OMS/EURO e pienamente integrato nella struttura e il piano di lavoro della Divisione per il Supporto Tecnico dell'OMS/EURO. La direzione del Centro e' funzione del Direttore della Divisione per il Supporto Tecnico un'unita' di staff professionale del Centro sara' nominato dal Direttore Regionale dell'OMS/EURO come Direttore dell'Ufficio di Roma con responsabilita' manageriali e tecniche sullo staff operante a Roma. (2) Il Centro avra' un Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, in conformita' con i programmi e le necessita' dell'OMS/EURO, formulera' pareri scientifici sul piano di lavoro dell'Ufficio di Roma. Inoltre, il Comitato valutera' ogni due anni, i risultati conseguiti dalle attivita' condotte, sulla base di apposite relazioni. (3) Il Comitato Tecnico Scientifico sara' composto di sette membri nominati dai Direttore Regionale dell'OMS/EURO. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione di risorse nazionali e locali quando appropriato, il Direttore Regionale provvedera' alla nomina di un membro del Comitato Scientifico proposto dal Ministero della Salute e un membro proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del paese ospitante. (4) I membri del Comitato Tecnico Scientifico dovranno avere comprovata esperienza nei settori di attivita' dell'Ufficio di Roma e saranno nominati per un periodo di tre anni rinnovabile. Detto Comitato Tecnico Scientifico si riunira' almeno una volta all'anno, eleggera' il suo presidente e adottera' propri metodi di lavoro.))
Accordo - art. II
ARTICOLO II Premesse L'Italia fornira' un appropriato edificio costruito in base a stand- ards internazionali a distanza ravvicinata dall'Istituto Superiore di Sanita', Roma. Le segnalazioni e l'emblema dell'OMS saranno utilizzate in conformita' con le segnalazioni cifrate ed i regolamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Esso sara' interamente equipaggiato con mobilio ed accessori per un minimo di 20 unita' di organico e sara' fornito di equipaggiamenti di ufficio comprese macchine per videoscrittura e strutture di computer interamente compatibili con quelle della OMS/EURO (vedere anche Articolo VII). L'Italia sara' responsabile della manutenzione dell'edificio, del mobilio, degli equipaggiamenti e di tutte le strutture, della fornitura di materiale di cancelleria e di ufficio e si assumera' l'onere dei costi locali come servizi di pulizia, elettricita', forniture d'acqua e servizi di telecomunicazione.
Accordo - art. III
ARTICOLO III Finanziamento L'Itali fornira' fondi per la copertura dei salari e delle indennita' per sei membri professionali assunti in organico compreso un assistente direttore e quattro membri di appoggio facenti parte dell'organico, con base a Roma, assieme ai fondi per un membro professionale ed un membro di appoggio che lavoreranno in collegamento con base a Copenhagen. Tutto l'organico sara' costituito da impiegati dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' la cui retribuzione sara' conforme ai livelli salariali adeguati (internazionali o locali) in vigore presso le Nazioni Unite ed alle condizioni locali nel paese del loro impiego. L'Italia fornira' un finanziamento supplementare di dollari USA 300 000 (trecentomila) annue per l'attuazione del lavoro del Centro, compresi i gruppi di lavoro, i laboratori, i seminari ed altre riunioni, nonche' i costi di viaggio del personale. Tutti i fondi destinati al personale ed ai costi dei programmi saranno trasferiti in valuta convertibile o in dollari USA tramite un conto in banca specifico OMS/EURO o per mezzo di assegno, con un 13% di sussidi governativi o al programma, in conformita' con la Risoluzione dell'Assemblea Mondiale della Sanita' WHA34.17 del Maggio 1981. Le scadenze di pagamento saranno decise in seguito ed incluse in un annesso al presente Accordo, che sara' pubblicato in seguito. Ogni aumento nei costi dovuto a variazioni nelle fluttuazioni del tasso di cambio nella valuta di deposito, nei confronti del dollaro USA, sara' compensato dall'Italia, come pure gli incrementi dei costi previsti nello Statuto e l'inflazione. Gli obblighi di OMS/EURO in base al presente Accordo sono condizionati alla preliminare ricezione dei fondi come stabilito sopra. Un funzionario, agente per conto sia del Ministro della Sanita' che del Ministro dell'Ambiente, sara' nominato funzionario responsabile per tutte le questioni collegate agli aspetti finanziari ed amministrativi del presente Accordo OMS/EURO: - amministrera' i fondi in conformita' con i suoi regolamenti finanziari e di altra natura, e con le sue regole e direttive; - manterra' un conto separato per i fondi, con l'indicazione di tutti gli introiti e di tutte le spese. Ogni interesse che matura sui fondi sara' calcolato ed accreditato in conformita' con i regolamenti finanziari, con le regole e le direttive dell'OMS. Tutti gli atti finanziari conservati in quanto attinenti ai fondi dovranno essere espressi in dollari USA. Le entrate e le uscite in altre valute dovranno essere convertite in dollari USA al tasso di cambio ONU applicabile alla data di tali transazioni. OMS/EURO conferma che le transazioni finanziarie relative ai fondi saranno: - esaminate nel quadro di una procedura interna globale di controllo basata sui regolamenti finanziari, sulle regole e sulle direttive applicabili all'OMS ed attualmente in vigore, e saranno soggette alla revisione contabile interna dell'OMS; - effettuate in rigorosa conformita' con i regolamenti finanziari, con le regole e le direttive dell'OMS attualmente in vigore. I libri contabili dell'OMS sono sottoposti alla verifica di revisori esterni dei conti nominati per l'Organizzazione dall'Assemblea Mondiale della Sanita'. La certificazione comprovante una corretta utilizzazione dei fondi nonche' la conformita' alle regole finanziarie della Organizzazione, sara' fornita dal revisore esterno nel rapporto finanziario della Organizzazione, presentato all'Assemblea Mondiale della Sanita'. Le ispezioni effettuate dai revisori esterni riguardano anche questioni di economia, di efficienza e di efficacia.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV Il contributo dell'OMS OMS/EURO sara' responsabile della organizzazione e della direzione del Centro, dell'ingaggio e della supervisione del personale nonche' della fornitura di servizi legali, amministrativi, budgetari e finanziari. Le attivita' del Servizio dell'Ambiente e della Sanita' di OMS/EURO saranno utilizzate per integrare il lavoro del Centro; anche il programma globale di OMS/EURO assieme al suo sistema di informazione, sara' utilizzato per assistere il Centro come opportuno, in tutti gli aspetti della politica di tale servizio "Sanita' per tutti". OMS/EURO si sforzera' di ottenere ulteriori finanziamenti destinati all'opera del Centro, da parte di paesi diversi dall'Italia e dai Paesi Bassi.
Accordo - art. V
ARTICOLO V Personale Tutto il personale sara' reclutato ed impiegato da OMS/EURO in conformita' con i livelli salariali appropriati (internazionali o locali) e con i requisiti in vigore nel paese del loro impiego, in conformita' con le Regole e Regolamenti dell'Organico dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Al personale saranno accordati congedi e permessi per malattia in conformita' con le Regole ed i Regolamenti dell'OMS. Gli orari di lavoro e le feste nazionali saranno quelli applicabili al personale nell'ordinamento delle Nazioni Unite nella stessa sede di servizio. I costi di viaggio e le diarie saranno pagate in conformita' con criteri e tariffe ap- propriate al personale dell'OMS. E' prevista un'assicurazione sulla salute in conformita' con le regole OMS applicabili. Sono previste assicurazioni per malattia e incidenti in conformita' con le regole OMS applicabili. Il personale sara' incluso nel Fondo di Pensionamento Congiunto delle Nazioni Unite. Saranno istituiti in totale 12 incarichi - 10 aventi Roma come sede di servizio (6 dei quali nella categoria professionale, e 4 nella categoria di servizio generale soggetta ad ingaggio locale) e 2 aventi Copenaghen come sede di servizio (1 professionale ed 1 come servizio generale soggetto a reclutamento locale). Al personale selezionato per questi incarichi saranno offerti inizialmente contratti a tempo determinato di due anni. Le attivita' del Centro sono finalizzate per un periodo quinquennale e si prevede che continuino. Gli incarichi ed i contratti dei beneficiari termineranno automaticamente con il cessare dei finanziamenti. Il rinnovo dei contratti e' legato alla disponibilita' di fondi. Ogni persona la quale sia stata ingaggiata da OMS/EURO nel suo organico, comprese le persone assunte a breve termine, sara', per gli scopi della missione alla quale e' assegnata, soggetta alle Regole dell'OMS e beneficiera' degli stessi privilegi ed immunita' concessi ai membri del personale dell'OMS nel paese interessato (Articolo VI).
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI Privilegi ed Immunita' L'Italia e' parte alla Convenzione sui privilegi e le Immunita' delle Agenzie Specializzate adottata dalla Prima Assemblea Mondiale della Sanita' il 17 luglio 1948. La gestione dell'Ufficio in Italia sara' regolamentata in conformita' con la Convenzione come descritto nei BASIC DOCUMENTS (DOCUMENTI DI BASE) dell'OMS, 37a Edizione, pagine 23-37 (Vedere annesso 1). I privilegi individuali o specifici, non previsti da questa Convenzione, saranno negoziati in conformita' con le condizioni gia' stipulate ed applicate ad altre organizzazioni internazionali in Italia.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII Telecomunicazioni Saranno istituite telecomunicazioni tra le tre unita' del Centro, gli Stati Membri della Regione e le Istituzioni scientifiche in conformita' con gli standards internazionali (Collegamento digitale per Servizi Integrati (ISDN) sui quali e' basata la rete di comunicazione EURO (Vedere Annesso 2).
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII Piano di lavoro Il compito principale del Centro sara' di rafforzare l'appoggio scientifico a livello internazionale nei confronti degli scopi e degli obiettivi dello Statuto Europeo dell'Ambiente e della Sanita', nell'ambito del programma globale del Servizio per l'Ambiente e la Sanita' dell'Ufficio Regionale OMS per l'Europa. I settori di lavori sono inclusi negli obiettivi 11, e 18-25, a sostegno della strategia regionale Europea della sanita' per tutti. Sara' posta una particolare enfasi sui sistemi di informazione, sui meccanismi di scambio di esperienze e gli studi coordinati. Un piano di lavoro circostanziato sara' preparato non piu' tardi della fine del 1990 ed allegato al presente Accordo.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 OTTOBRE 2003, N. 295 ))
Annesso 1 - art. I
ANNESSO 1 CONVENZIONE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELLE AGENZIE SPECIALIZZATE (a) (1) Considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il 13 Febbraio 1946 una risoluzione che prevede l'unificazione il prima possibile dei privilegi e delle immunita' usufruiti dalle Nazioni Unite e dalle varie agenzie specializzate, e Considerando che si sono svolte consultazioni tra le Nazioni Unite e le agenzie specializzate, tra le Nazioni Unite e le agenzie specializzate; Di conseguenza, con la risoluzione 179 (II) adottata il 21 nov. 1947, l'Assemblea Generale ha approvato la seguente Convenzione, la quale e' sottoposta per accettazione alle Agenzie specializzate e ad ogni Membro delle Nazioni Unite, nonche', ai fini dell'adesione, ad ogni altro Stato membro di una o piu' delle agenzie specializzate. Articolo I - Definizioni e Finalita' Sezione I Nella presente Convenzione: (i) Per "clausole standard" si intendono le disposizioni degli Articoli da II a IX. (ii) Per "Agenzie specializzate" si intendono: (a) L'Organizzazione Internazionale del Lavoro; (b) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; (c) L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura; (d) L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale; (e) Il Fondo Monetario Internazionale; (F) La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo; (g) L'Organizzazione Mondiale della Sanita'; (h) L'Unione Postale Universale; (i) L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni; (j) Ogni altra agenzia collegata con le Nazioni Unite in conformita' con gli Articoli 57 e 63 dello Statuto. ----------- a) BASIC DOCUMENTS (Documenti di base). Ginevra, Organizzazione Mondiale della Sanita'. 37a edizione, pgg. 23-27 1) Adottata dalla Prima Assemblea Mondiale della Sanita' il 17 luglio 1948 (Off. rec. : Wld : Hlth Org. 13-9.332) (iii) Per "Convenzione" si intendono, in relazione ad ogni particolare agenzia specializzata, le clausole standard cosi' come modificate dal testo finale (o riveduto) dell'Annesso trasmesso da tale Agenzia in conformita' con le sezioni 36 e 38. (iV) Ai fini dell'articolo III, per "beni ed averi" si intendono anche i beni ed i fondi amministrati da un'agenzia specializzata in applicazione delle sue funzioni costituzionali. (v) Ai fini degli articoli V e VII, l'espressione "rappresentanti dei membri" intende includere tutti i rappresentanti, sostituti, consiglieri, esperti tecnici e segretari di delegazioni. (vi) Nelle sezioni 13, 14, 15 e 25 per "riunioni convocate da un'agenzia specializzata" si intendono riunioni: (1) della sua assemblea e del suo organo esecutivo (in qualsivoglia maniera designato), e (2) di qualsiasi commissione prevista nella sua costituzione; (3) di qualsiasi Conferenza internazionale da essa convocata; e (4) di qualsiasi comitato di ognuno di questi enti. (vii) Per "Direttore esecutivo" si intende il principale dirigente dell'Agenzia specializzata in questione, denominato "Direttore Generale" o in altra maniera. Sezione 2 Ciascun Stato Parte alla presente Convenzione nei confronti di una Agenzia specializzata alla quale la presente Convenzione e' divenuta applicabile in conformita' con la sezione, 37, accordera' a questa Agenzia o in connessione con essa, i privilegi e le immunita' stabilite nelle clausole standards concernenti le condizioni qui specificate, fatta salva ogni modifica di tali clausole contenuta nelle disposizioni dell'annesso finale (o modificato) relativo a tale Agenzia e trasmesso in base alla sezione 36 o 38.
Annesso 1 - art. II
Articolo II - Personalita' Giuridica Sezione 3 Le Agenzie specializzate possiedono personalita' giuridica. Esse hanno facolta' (a) di stipulare, acquistare e disporre beni mobili ed immobili c) di intentare procedimenti legali.
Annesso 1 - art. III
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