LEGGE 10 febbraio 1992, n. 198
Entrata in vigore della legge: 05-03-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con tre protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatta a Lugano il 16 settembre 1988.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 61 della convenzione medesima.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE FATTA A LUGANO IL 16 SETTEMBRE 1988 PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, SOLLECITE di potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti, CONSIDERANDO che, a tal fine, e' necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie, CONSAPEVOLI dei legami fra esse esistenti, sanciti in campo economico dagli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunita' economica europea e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, CONSIDERANDO l'esistenza della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, emendata dalle convenzioni di adesione a seguito dei successivi allargamenti delle Comunita' europee, PERSUASE che l'estensione dei principi di detta convenzione agli Stati parti del presente strumento potenziera' la cooperazione giudiziaria ed economica in Europa, DESIDEROSE di assicurare un'interpretazione quanto piu' uniforme possibile del presente strumento, HANNO DECISO, in questo spirito, di stipulare la presente convenzione e HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione 1. lo stato e la capacita' delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; 2. i fallimenti, i concordati ed altre procedure affini; 3. la sicurezza sociale; 4. l'arbitrato.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalita', davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtu' delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo. Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare: - nel Belgio: l'articolo 15 del Codice civile (Code civil - Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del Codice giudiziario (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek); - in Danimarca: l'articolo 246, paragrafi 2 e 3, della Legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje); - nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung); - in Grecia: l'articolo 40 del Codice di procedura civile (testo greco); - in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil); - in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda; - in Islanda: l'articolo 77 del Codice di procedura civile (log um meofero einkamala i heraoi); - in Italia: l'articolo 2 e l'articolo 4, nn. 1 e 2, del Codice di procedura civile; - nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del Codice civile (Code civil); - nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del Codice di procedura civile (Wetbeck van Burgerlijke Rechtavordering); - in Norvegia: l'articolo 32 del Codice di procedura civile (tvistemalsloven); - in Austria: l'articolo 99 della Legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm); - in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del Codice di procedura civile (Codigo de Processo Civil) e l'articolo 11 del Codice del processo del lavoro (Codigo de Processo de Trabalho); - in Svizzera: il foro del luogo del sequestro/for du lieu du sequestre/Gerichtsstand des Arrestortes ai sensi dell'articolo 4 della legge federale sul diritto internazionale privato/loi federale sur le droit international prive/Bundesgesetz uber das internationale Privatrecht; - in Finlandia: la seconda, terza e quarta frase dell'articolo 1 del capitolo 10 del Codice di procedura civile (oikeudenkaymiskaari/rattegangsbalken); - in Svezia: la prima frase dell'articolo 3 del capitolo 10 del Codice di procedura civile (Rattegangsbalken); - nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata: a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito, b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto, ovvero c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Se il convenuto non e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza e' disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16. Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente puo', indipendentemente dalla propria nazionalita' ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente: 1. In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata, o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo e' quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attivita' e, se il lavoratore non svolge abitualmente la sua attivita' in un solo paese, il luogo e' quello in cui si trova lo stabilimento dal quale e' stato assunto; 2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalita' di una delle parti; 3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto; 4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale e' esercitata, sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile; 5. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente; 6. nella sua qualita' di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio; 7. qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo a) e' stato sequestrato a garanzia di questo pagamento oppure b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma e' stata fornita una cauzione o un'altra garanzia; questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Il convenuto di cui all'articolo precedente potra' inoltre essere citato: 1. in caso di pluralita' di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione e' situato il domicilio di uno di essi; 2. qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale, sempreche' quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo; 3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale e' stata proposta la domanda principale; 4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile e' situato.
Convenzione - art. 6-bis
Articolo 6 bis Qualora, ai sensi della presente convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilita' nell'impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtu' della legislazione interna di detto Stato, e' anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilita'.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 In materia di assicurazioni, la competenza e' regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, punto 5.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere convenuto: 1. davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure 2. in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure 3. se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione. Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli e' considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Inoltre l'assicuratore puo' essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilita' civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 In materia di assicurazione di responsabilita' civile, l'assicuratore puo' altresi' essere chiamato in causa davanti al giudice presso cui e' stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta. Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreche' essa sia possibile. Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma e' competente anche nei loro confronti.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore puo' essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione: 1. posteriore al sorgere della controversia o 2. che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o 3. che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreche' la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni o 4. conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente o 5. che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o piu' rischi di cui all'articolo 12 bis.
Convenzione - art. 12-bis
Articolo 12 bis I rischi di cui all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti: 1. ogni danno a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali, b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto; 2. ogni responsabilita', salvo per danni all'integrita' fisica dei passeggeri o ai loro bagagli, a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), sempreche' la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave e' immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi, b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b); 3. ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego od il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio; 4. ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti da 1 a 3.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attivita' professionale, in appresso denominata "consumatore", la competenza e' regolata dalla presente sezione, salvo le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5: 1. qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, 2. qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni, 3. qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali se a) la conclusione del contratto e' stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicita' nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa e' considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto puo' essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il consumatore. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore puo' essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio. Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.
Convenzione - art. 15
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