LEGGE 10 febbraio 1992, n. 199

Type Legge
Publication 1992-02-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 05-03-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica coreana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, fatta a Seoul il 10 gennaio 1989.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA COREANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica coreana, Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto riguarda la Corea: i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sulle societa' (the corporation tax); e iii) l'imposta sui residenti (inhabitant tax) quando sia applicata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle societa'; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta coreana"). b) per quanto concerne l'Italia: i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; iii) l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana") 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Corea" designa il territorio della Repubblica coreana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della Repubblica coreana, le quali sono state o possono in futuro essere indicate, ai sensi della legislazione della Repubblica coreana, come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti sovrani della Repubblica coreana con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali italiane che, ai sensi della legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo marino ed alle risorse naturali; c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Corea; d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini fiscali; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) il termine "imposta" designa l'imposta coreana o l'imposta italiana, come il contesto richiede; h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; i) il termine "nazionali" designa: i) ogni persona fisica che possiede la nazionalita' di uno Stato contraente; ii) ogni persona giuridica, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; j) il termine "autorita' competente" designa: i) per quanto concerne la Corea: il Ministero delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 RESIDENZA 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede o del suo ufficio principale, della sua attivita' principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. In caso di dubbio, le Autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno la questione di comune accordo.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di esercitare qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura di cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere altresi' tassati nello Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' (diversa da una societa' di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attivita' professionale mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tale eventualita', si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

Convenzione - art. 11

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