Art. 1
Ambito soggettivo d'applicazione
1.Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmenteattività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.