DECRETO 13 gennaio 1992, n. 184

Type Decreto
Publication 1992-01-13
Ultimo aggiornamento 1992-03-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 3/3/1992

IL MINISTRO

DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Considerata la necessita' di determinare i criteri per la concessione dell'autorizzazione all'apertura di nuove sale;

Ritenuto di provvedere alla determinazione, per il biennio 1992-93, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonche' all'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge 4 novembre 1965,

n. 1213;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Vista la nota n. 3616/GA/31/12 del 5 luglio 1991 di comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Obbligo preventivo autorizzazione-sanzioni

1.Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2.E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

3.L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti puo' essere rilasciata soltanto per le localita' sprovviste di sale cinematografiche.

4.In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo e secondo comma si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dal combinato disposto degli articoli 32, primo comma, e 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5.Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo e' disposta, con ordinanza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 3, 31, 32, 33 e 52 della legge n. 1213/1965 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia) e' il seguente: "Art. 3 (Commissione centrale per la cinematografia). - Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge e' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la commissione centrale per la cinematografia. Detta commissione, che e' presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta di: a) il direttore generale dello spettacolo; b) un rappresentante del Ministero dell'interno; c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema; h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia; i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico; l) un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori; m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici; n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici; o) un rappresentante degli attori cinematografici; p) quattro rappresentanti dei produttori di film; q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche,di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio; r) un rappresentante dei noleggiatori di film; s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche; t) cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche; u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'art. 44; v) un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ed un rappresentante del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi della pubblica istruzione; z) tre esperti nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo; y) un rappresentante della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. I membri di cui alle lettere da m) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative. I rappresentanti dei circoli di cultura cinematografica saranno nominati dopo il riconoscimento di almeno due associazioni nazionali di circoli di cultura cinematografica. Queste ne designeranno a maggioranza in nominativi in una riunione convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo alla quale saranno invitati i rispettivi rappresentanti. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della commissione. Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia. Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente. I componenti della commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da b) a y) durano in carica due anni e possono essere confermati. La commissione centrale per la cinematografia e' convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la meta' dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. E' istituita, nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal direttore generale dello spettacolo alla quale e' attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20. La sottocommissione viene eletta dalla commissione centrale, nella sua prima riunione ed e' composta: 1) di un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera g); 2) di due rappresentanti degli autori cinematografici di cui alla lettera n); 3) di due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera p); 4) di due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla leggera f); 5) di uno dei tre esperti, di cui alla lettera z). Il direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della commissione centrale per la cinematografia". "Art. 31 (Apertura nuove sale). - La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'art. 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attivita' verificatisi in ciascun comune o frazione o localita', nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio. Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacita' ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle localita' che ne fossero sprovvisti o in cui esistono peculiari esigenze di interesse turistico, nonche' nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettivita' superiore ai 500 posti. Puo' inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici o a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo. La deroga di cui al comma precedente e' ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potra' inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti e' rilasciata soltanto per le localita' sprovviste di sale cinematografiche. I profughi gia' proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attivita' cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto all'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi gia' rientrati in patria. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire trecentomila. Nel provvedimento di condanna e' ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, e' disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale". La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire trecentomila a lire novecentomila". "Art. 32 (Spettacoli misti). - Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per spettacoli misti si intendono queli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia. Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza puo' disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni". "Art. 33 (Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive). - Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 31, la verifica della idoneita' e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicita' triennale sono demandate ad una commissione cosi' composta: del sindaco del comune ove e' ubicata la sala, che la presiede, di un ingegnere del genio civile, dell'ufficiale sanitario del comune. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale. Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La verifica dell'idoneita' e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla commissione di cui al primo comma del presente articolo". "Art. 52 (Commissione apertura sale). - Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta di: a) il direttore generale dello spettacolo, presidente; b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione; c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria di piccolo esercizio; d) un rappresentante dei produttori di film; e) un rappresentante dei noleggiatori di film; f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema; g) un rappresentante degli autori cinematografici; h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle orgnizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia. I membri di cui alla lettera h) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la commissione e' presieduta dal funzionario di cui alla lettera b). La commisione e' nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere c), d), e), f) e g), sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettcolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario". - Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

Tipologia sale

Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 19, punti 5) e 9), del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario: "Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 1) - 4) (omissis); 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuola di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68; 6) - 8) (omissis); 9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80". - Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Art. 3

Apertura di sale cinematografiche e teatrali

1.L'apertura di un cinema-teatro con esclusione di quanto previsto al successivo art. 14, inteso secondo la definizione dell'art. 2, e' subordinato ad una duplice preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'una prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, nonche' dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.

Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse. - La legge n. 193/1937 converte in legge il R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale. - Il R.D. n. 2643/1937 approva le norme di attuazione del R.D.L. n. 1946/1936 di cui sopra.

Art. 4

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

1.Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' subordinata nel biennio 1992-93 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.

3.La distanza e' calcolata rispetto al centro della frazione e della borgata.

4.Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1992 l'incremento della frequenza degli spettatori e' accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1990-91 rispetto al biennio 1988-89. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1993 il raffronto verra' operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90. Per il rilascio delle autorizzazioni e' necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 5% nel biennio antecedente all'anno della concessione.

5.Gli accertamenti sono effettuati dalla Societa' italiana degli autori ed editori che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema piu' vicino del capoluogo del comune, il certificato dovra' essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalita' previste dal presente articolo; analogo criterio e' applicato ove trattasi di borgate appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

6.Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione all'eccedenza di incremento rispetto al limite del 5% verificatosi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresi', dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attivita' di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

7.Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati: classe I - comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%; classe II - comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: trecento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%; classe III - comuni da oltre 400.000 a 1.000.000 di abitanti: seicento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%; classe IV - comuni con oltre 1.000.000 di abitanti: ottocento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%.

8.Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indi- cate sara' attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo alle sale con attivita' limitata a tre giorni la settimana oltre i festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attivita' di carattere formativo e culturale.

9.Potra', tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di quattrocento posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo risulti inferiore a tale capienza.

10.Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo puo' essere aumentato di un terzo qualora trattasi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Nota all'art. 4: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Art. 5

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e piani urbanistici

1.Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 4 e 7, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal piu' vicino cinema.

2.Al criterio di cui al comma precedente si puo', altresi', derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, compresi nei piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal piu' vicino cinema.

3.In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potra' tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema piu' vicino, nel raggio rispettivamente di 2 km e di 1 km dal progetto locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alla esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacita' e decorosita' ricettiva e della programmazione.

Nota all'art. 5: - La legge n. 167/1962 reca: "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare".

Art. 6

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

1.Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti e' necessario che il numero delle giornate di attivita' con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 10% nei confronti del biennio precedente.

2.Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1992 il raffronto verra' operato tra il biennio 1990-91 ed il biennio 1988-89, mentre per il 1993 il raffronto verra' operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90, escludendosi da tale computo le giornate di attivita' delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto, altresi', dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

3.Le frazioni o borgate distanti almeno due chilometri, per via normale dal piu' vicino cinema, sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della Societa' italiana degli autori ed editori sara' rilasciato, esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o borgata con le modalita' previste dal presente articolo. La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della borgata.

4.Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 10% sopra indicato.

Art. 7

Arene estive

1.Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni, frazioni o borgate, in conformita' di quanto stabilito dall'art. 4. Il criterio stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

2.Alle autorizzazioni di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

3.Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sara' pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potra' vantare la priorita' nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero stata avanzate da terzi interessati.

4.Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli - sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala gia' esistente e dello stesso numero di posti - l'agibilita' sara' rilasciata dal comune che provvedera' a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

5.Di norma il periodo di agibilita' delle arene si intende quello corrente tra il 1 giugno e il 15 ottobre.

Art. 8

Comuni, frazioni e borgate sprovvisti di cinema

1.Nei comuni o frazioni o borgate del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche, l'autorizzazione e' rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

2.Qualora si tratti di frazioni o borgate l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno due chilometri per via normale dal piu' vicino cinema al chiuso qualora trattasi di rischiesta per tale tipo di locale e dalla piu' vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 9

Deroghe particolari

2.Potra' essere consentita l'apertura di una seconda sala nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico la cui programmazione annuale non dia prevalente spazio ai film provvisti di nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti di eta' ed ai film con divieto di visione per i minori degli anni quattordici. Le autorizzazioni concesse, ai sensi del presente comma, sono soggette ad una verifica annuale volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di programmazione richiesti. Nel caso di accertamento negativo il nulla osta sara' revocato sentita la commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

3.Analogamente, qualora si tratti di localita' riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della localita' medesima, potra' essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilita' cinematografica limitata al periodo - estivo o invernale - coincidente, in base agli accertamenti eseguiti, con il maggiore afflusso di villegianti o turisti stagionali: d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali al chiuso destinati a teatri gia' in attivita', di nuova o recente costruzione o ricostruzione attrezzati per una decorosa ricettivita' del pubblico e attuati in localita' di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacita' ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un'adeguato incremento delle presenze dal biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento e' accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della localita' nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente; e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti delle citta' capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore ai 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore a 2.000 metri realizzati in base alle precedenti, nonche' film di carattere scientifico e didattico e di attualita'.

4.Ferma restando l'applicazione dei criteri indicati dagli articoli 4 e 6 a tutti gli altri casi previsti nel presente regolamento, si puo' prescindere dall'applicazione di detti criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla trasformazione di una sala cinematografica in due o piu' sale, allorche' ricorrano le condizioni stabilite nel successivo art. 11.

5.Il Ministero del turismo e dello spettacolo si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere a), c) e d) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e di distributori di film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

6.Il Ministro del turismo e dello spettacolo - sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 - determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera d) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attivita' cinematografica ed all'attivita' teatrale che dovra' essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Nota all'art. 9: - Per il testo degli articoli 31 e 52 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 44 di detta legge: "Art. 44 (Circoli di cultura cinematografica). - Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento e' revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato. Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti. Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono: a) svolgere attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonche' dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro; b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.; c) avere come soci persone di eta' non inferiore ai 16 anni. I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico. Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'art. 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'associazione stessa ed all'attivita' svolta nell'anno precedente. Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo. I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'art. 31, nell'ambito delle attivita' ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonche' di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'art. 45, nonche' dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere. Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovra' essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione. Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione e' effettuata dalla Societa' italiana autori ed editori. Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attivita' rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzioni di tali circoli e' demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione. Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalita' previste dal quarto comma dell'art. 40".

Art. 10

Rimodernamenti e trasferimenti

1.Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purche' di capienza non superiore agli ottocento posti e gia' autorizzato all'espletamento dell'attivita' da almeno otto anni, intendendo in tal modo aumentare la capacita' ricettiva del cinema allo scopo di renderlo piu' funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40% del numero dei posti gia' esistenti nel cinema stesso.

2.E' consentito l'aumento dei posti gia' esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli ottocento posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

3.In ogni caso puo' autorizzarsi una capienza complessiva del cin- ema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

4.Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive da oltre un biennio, e' consentito - sempre che non siano state adibite ad altro uso - il rilascio di autorizzazione a condizione che agli interessati, indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti, comprovino che l'inattivita' sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

5.Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, prevista dagli articoli 2 e 11 del regolamento, e non implichi ampliamento del numero dei posti, non necessita alcuna autorizzazione ministeriale.

6.Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe dal presente decreto, e' comunque consentito in altre zone, prescindendo dal concetto dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale.

Art. 11

M u l t i s a l e

1.

Il nulla osta all'apertura di una multisala, definita nell'art. 2 del regolamento, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo, mediante rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala che venga accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale. 2. La trasformazione di un esercizio cinematografico in due o piu' sale, multisala, e' consentita: a) mediante frazionamento del numero complessivo dei posti consentiti con l'autorizzazione originariamente rilasciata per la sala che si intende trasformare; b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti gia' autorizzati in altra sala cinematografica gestita da una medesima impresa di esercizio nello stesso ambito territoriale (comune, frazione, borgata); c) mediante contestuale cessazione dell'attivita' in una o piu' sale gestite dalla medesima impresa d'esercizio e gia' autorizzate nello stesso ambito territoriale (comune, frazione o borgata). 3. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a condizione che il numero complessivo dei posti non sia superiore a quello prescritto nell'originaria autorizzazione afferente rispettivamente alla sala che si intende trasformare, alla sala nella quale ne sia prevista la riduzione o alla sala che abbia cessato l'attivita'.

Art. 12

Cinema "drive in"

1.L'autorizzazione all'apertura di cinema all'aperto denominati "drive in", descritti nell'art. 2 del regolamento viene concessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a condizione che la localita' prescelta per l'impianto sia posta in zone extraurbane, e che sia idonea ad assicurare - per ubicazione, conformazione, dimensione ed accessi - le necessarie condizioni di sicurezza, da attuarsi secondo le norme previste dalla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 dal Ministero dell'interno, e successive modificazioni, e secondo le prescrizioni imposte dalla commissione provinciale di vigilanza.

2.Per l'apertura dei cinema "drive in" non si applicano i criteri stabiliti nel presente regolamento.

3.Per tali cinema il nulla osta puo' essere rilasciato nel numero massimo di uno per ogni comune con popolazione non superiore ad un milione di abitanti e di due per ogni comune con popolazione superiore.

Nota all'art. 12: - La circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 ha per oggetto: "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere".

Art. 13

Concessioni a favore dei profughi

1.Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attivita' cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacita' ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 14

Spettacoli misti

1.Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 4 e 6 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 32 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Art. 15

Norme procedurali

1.Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella in Laterano, 51, Roma - c.a.p. 00184, devono contenere la specifica indicazione della norma in base alla quale si intende ottenere l'autorizzazione richiesta e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinema-teatro, con obbligo di comunicare ogni sua eventuale variazione.

3.La trasformazione di una sala cinematografica in due o piu' sale di cui agli articoli 2 e 11, potra' essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala.

4.Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale.

6.Nel caso in cui la localita' fosse sprovvista di sale cinematografiche o teatrali, dovra' essere fatta esplicita menzione.

7.Il Ministero del turismo e dello spettacolo decidera', sentita la commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

8.L'avvenuta concessione del nulla osta sara' comunicata al comune ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza.

9.Il comune trasmettera' al Ministero del turismo e dello spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi dell'art. 19, punto 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Eventuali cambiamenti della titolarita' della gestione del cinema autorizzato saranno comunicati al Ministero del turismo e dello spettacolo, per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.

Note all'art. 15: - Per il testo degli articoli 31, 32 e 52 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dei punti 5) e 9) dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 si veda in nota all'art. 2. - L'allegato B al D.M. 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, recante "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi", riporta i simboli grafici di prevenzione incendi. - L'art. 141 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940, e' cosi' formulato: "Art. 141. - Per l'applicazione dell'art. 80 della legge e' istituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanza nominata ogni anno dal prefetto, che la presiede. Ne fanno parte: il questore, il medico provinciale, un ingegnere del genio civile, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, designati dalle organizzazioni sindacali locali riconosciute, nonche' il podesta' (ora sindaco, n.d.r.) del comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblico spettacolo. Puo' essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica. Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo sostituito da chi ne fa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattro membri, l'esperto in elettrotecnica e' sostituito da un supplente all'uopo designato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del sindacato dei lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplenti designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti".

Art. 16

Cinema ambulanti

1.Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredate da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto e' sufficiente precisare le localita' nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 17

Periodo di attuazione delle autorizzazioni e concessione di proroga

1.Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati dell'autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.

2.Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilita' dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore.

3.Per motivi analoghi di cui al precedente comma potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi.

4.Ulteriori proroghe - di carattere del tutto eccezionale - sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

5.Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Nota all'art. 17: - Per il testo dell'art. 52 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.

Art. 18

Norme in materia di sicurezza e barriere architettoniche

Note all'art. 18: - Per l'ogggetto della circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 si veda in nota all'art. 12. - Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 118/1971 recante "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili": "Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici). - Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge". - Si trascrive il testo dell'art. 26 del regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con D.P.R. n. 384/1978: "Art. 26 (Sale e luoghi per riunioni e spettacoli). - Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona nella sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacita' motorie. Tale zona deve avere i seguenti requisiti: essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale; essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle. Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali. Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza 1,20 - 1,40 m; larghezza 1,10 m; spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di 1,00 m; il pavimento dello stallo deve essere orizzontale".

Art. 19

1.Il decreto ministeriale 22 luglio 1988, relativo alla determinazione dei criteri per il biennio 1988-89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 in data 22 agosto 1988, prorogato con decreto ministeriale 3 settembre 1990, e' abrogato.

Art. 20

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: TOGNOLI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1992

Registro n. 2 Turismo, foglio n. 54.

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