LEGGE 19 febbraio 1992, n. 219
Entrata in vigore della legge: 11/3/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Convenzione-art. 1
La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, desiderando rendere piu' efficace la cooperazione fra i due Stati in materia penale, hanno convenuto quanto segue. ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte secondo le norme ed alle condizioni previste dalla presente Convenzione le persone che si trovino sul suo territorio e che siano sottoposte a procedimento penale o siano ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza inflitte dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte. Agli effetti della presente Convenzione per misura di sicurezza si intende qualsiasi misura restrittiva della liberta' personale ordinata in aggiunta o in sostituzione di una pena comminata dalle Autorita' giudiziarie penali.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2 REATI PER I QUALI E' AMMESSA L'ESTRADIZIONE L'estradizione e' ammessa esclusivamente per i reati punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti, con una pena restrittiva della liberta' personale che non sia inferiore nel massimo a 2 anni, o con una pena piu' severa. Per l'estradizione di persona gia' condannata, la pena ancora da espiare deve essere inoltre non inferiore ad un anno. Quando la domanda di estradizione si riferisce a piu' fatti per alcuni dei quali non ricorra il requisito relativo all'ammontare della pena la Parte richiesta avra' la facolta' di accordare ugualmente l'estradizione anche per questi ultimi.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3 REATI IN MATERIA FISCALE Per i reati in materia di tasse e imposte, in materia doganale e di cambio, l'estradizione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo precedente, non potra' essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non preveda il medesimo tipo di imposte o di tasse o non contenga il medesimo tipo di disciplina per tali materie che la legislazione della Parte richiedente.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4 ESTRADIZIONE DEI CITTADINI Ciascuna Parte ha facolta' di rifiutare l'estradizione del proprio cittadino. Si terra' conto dello stato di cittadinanza della persona richiesta al momento della decisione sulla domanda di estradizione. In caso di rifiuto di estradizione la Parte richiesta ha l'obbligo, su domanda della Parte richiedente, di sottoporre il caso alle proprie autorita' competenti per l'eventuale instaurazione di procedimento penale. A tale scopo la Parte richiedente dovra' fornire la documentazione processuale e ogni altra utile informazione in suo possesso. La Parte richiesta comunichera' senza indugio l'esito del procedimento.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5 REATI POLITICI 1. L'estradizione non sara' concessa: se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' considerato dalla Parte richiesta reato politico; 2. L'estradizione non sara' parimenti concessa se la Parte richiesta abbia serie ragioni per ritenere che la domanda, fondata su un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno degli elementi suddetti.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6 REATI MILITARI L'estradizione non sara' concessa se il reato per il quale e' stata richiesta costituisce reato per la legge militare e non e' previsto dal diritto comune.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7 RIFIUTO DELL'ESTRADIZIONE L'estradizione non sara' concessa: a) se il reato per il quale e' domandata e' stato commesso nel territorio della Parte richiesta o e' considerato ivi commesso secondo le legge di quest'ultima Parte; b) se, secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte; c) se la persona sia stata gia' definitivamente giudicata dalle autorita' della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata; d) se la persona sia minore ai sensi della legge della Parte richiesta e la legge della Parte richiedente non la consideri tale, ovvero non preveda per i minori un trattamento processuale e sostanziale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. In tale ultimo caso si applicheranno le disposizioni del terzo comma dell'art. 4.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8 RIFIUTO FACOLTATIVO L'estradizione puo' essere rifiutata: a) se la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale dalle autorita' della Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali e' stata domandata; b) se i fatti per i quali e' stata domandata sono stati commessi nel territorio di uno Stato terzo e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del tipo di reato di cui si tratta quando e' commesso all'estero.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9 PENA CAPITALE Se il reato per il quale l'estradizione e' domandata e' punito con la pena capitale dalla legge della Parte richiedente, tale pena non sara' pronunciata o, se essa e' gia' stata pronunciata, non sara' eseguita.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10 RINVIO DELLA CONSEGNA E CONSEGNA TEMPORANEA 1. La Parte richiesta potra', dopo aver deciso sulla domanda di estradizione, rinviare la consegna della persona richiesta affinche' possa essere da essa sottoposta a procedimento penale, o, se e' gia' stata condannata, affinche' possa espiare nel suo territorio la pena inflittale per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata richiesta. 2. Anziche' rinviare la consegna, la Parte richiesta potra' consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente, alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le Parti.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11 ESTRADIZIONE SEMPLIFICATA Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta dall'autorita' giudiziaria competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione di cui alla presente Convenzione, acconsente irrevocabilmente e per iscritto ad essere consegnata alla Parte richiedente, la Parte richiesta potra' consegnare tale persona senza procedimento formale di estradizione. Anche in tale caso si applica il principio di specialita' di cui all'art. 16.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12 RICHIESTA E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI La richiesta sara' redatta per iscritto ed inoltrata per via diplomatica. A sostegno della richiesta si dovranno produrre: a) l'originale o copia autentica della sentenza di condanna esecutiva, ovvero del mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia, emessi nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente; b) una esposizione dei fatti per i quali la estradizione viene richiesta, l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica; c) una copia delle disposizioni di legge applicabili ivi comprese le norme sulla prescrizione; d) i dati segnaletici disponibili della persona richiesta e qualsiasi altra informazione atta a determinare l'identita' e la nazionalita'.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte richiedera' tutte le informazioni complementari necessarie, che dovranno essere fornite nel termine di 45 giorni. Se a cagione di circostanze speciali la Parte richiedente non possa fornire tali informazioni entro il termine predetto, le Parti concorderanno un ulteriore termine non superiore a 30 giorni.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14 MINORI Qualora venga richiesta l'estradizione di una persona che alla data della domanda sia minore degli anni diciotto, la Parte richiesta, ove la consideri come proprio residente abituale e ove ritenga che l'estradizione ne renderebbe difficile il reinserimento sociale e la riabilitazione, puo' raccomandare alla Parte richiedente di ritirare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni. Tuttavia se quest'ultima Parte insiste nella richiesta, l'estradizione non potra' essere rifiutata per i motivi sopra esposti.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15 ARRESTO PROVVISORIO In caso di urgenza ciascuna Parte puo' domandare all'altra Parte l'arresto provvisorio di una persona di cui intende richiedere l'estradizione. La domanda di arresto provvisorio sara' trasmessa per via diplomatica o effettuata per il tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) mediante qualsiasi mezzo di trasmissione che lasci prova scritta. Tale domanda dovra' contenere: a) l'indicazione dell'esistenza di uno dei documenti citati al paragrafo secondo, lettera a) dell'art. 12; b) la dichiarazione che sara' richiesta l'estradizione; c) i dati di identificazione della persona, ove possibile; d) l'indicazione del reato per il quale l'estradizione sara' domandata. La Parte richiesta decidera' in conformita' alla propria legge e informera' senza indugio l'altra Parte del seguito dato alla sua domanda. La persona sottoposta ad arresto provvisorio deve essere rimessa in liberta' allo scadere del quarantacinquesimo giorno dalla data del suo arresto se la Parte richiesta non riceve entro tale termine la domanda di estradizione corredata dai documenti specificati nell'articolo 12. La liberazione non ostera' ad un nuovo arresto e all'estradizione qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16 PRINCIPIO DI SPECIALITA' La persona estradata non sara' processata, giudicata, detenuta, ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua liberta' personale per un qualsiasi fatto anteriore alla sua consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che nei seguenti casi: a) qualora la Parte che l'ha estradata vi acconsenta. A tal fine la Parte richiedente dovra' presentare una domanda corredata dai documenti prescritti dall'art. 12 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni che l'estradato intenda effettuare in ordine alla nuova richiesta. La Parte richiesta concedera' il proprio consenso quando il reato per il quale e' domandato comporta di per se' l'obbligo dell'estradizione ai sensi della presente Convenzione; b) qualora la persona estradata, avendo avuta la possibilita' di farlo, non abbia lasciato entro i 30 giorni successivi al suo rilascio definitivo il territorio della Parte alla quale e' stata consegnata, oppure vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato. Allorquando la qualificazione giuridica data al fatto venga modificata nel corso del procedimento, la persona estradata non sara' perseguita o giudicata che nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato cosi' nuovamente qualificato consentano la estradizione.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17 RIESTRADIZIONE Salvo che nel caso previsto alla lettera b) dell'art. 16, la Parte richiedente non potra' senza il consenso della Parte richiesta consegnare la persona estradata ad un terzo Stato che l'abbia richiesta per reati precedenti alla consegna. La Parte richiesta potra' esigere la produzione dei documenti previsti al secondo paragrafo dell'art. 12.
Convenzione-art. 18
ARTICOLO 18 CONCORSO DI DOMANDE 1. Ciascuna Parte, se riceve dall'altra Parte e da altri Stati richieste di estradizione della stessa persona per lo stesso reato, dara' la preferenza alla richiesta dello Stato nel cui territorio il reato e' stato commesso. 2. Ciascuna Parte, se riceve dall'altra Parte e da altri Stati richieste di estradizione della stessa persona per reati diversi, dara' la preferenza alla richiesta per il reato piu' grave. 3. Se i predetti criteri non si rivelano utili a determinare una decisione, la Parte richiesta terra' conto di tutte le altre circostanze del caso e, in particolare, della cittadinanza della persona richiesta, delle date di ricevimento delle domande nonche' della possibilita' di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti.
Convenzione-art. 19
ARTICOLO 19 DECISIONE E CONSEGNA La Parte richiesta comunichera' immediatamente, per via diplomatica, alla Parte richiedente la decisione adottata sulla domanda di estradizione. Il rigetto della domanda, parziale o totale, deve essere motivato. Quando l'estradizione e' concessa, le Parti concorderanno la data e il luogo della consegna, che dovra' avvenire entro 45 giorni dalla data del ricevimento della concessione di cui al 1 comma del presente articolo. Se la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna la persona da estradare entro il predetto termine, la Parte richiesta la porra' in liberta' e potra' successivamente rifiutarne l'estradizione per lo stesso reato. In caso di forza maggiore che impedisca la consegna o la presa in consegna della persona da estradare la Parte interessata ne informera' l'altra Parte; le Parti si accorderanno su una nuova data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del precedente comma.
Convenzione-art. 20
ARTICOLO 20 CONSEGNA DI OGGETTI La Parte richiesta sequestrera' e consegnera', su domanda, nei limiti consentiti dalla propria legge, gli oggetti: a) che possono costituire mezzo di prova, o b) che, provenienti dal reato, siano stati trovati, al momento dell'arresto, in possesso della persona richiesta o siano scoperti successivamente. La consegna degli oggetti di cui al precedente comma sara' effettuata anche nel caso in cui l'estradizione, gia' concessa, non abbia potuto avere luogo a causa della morte o dell'evasione della persona da estradare. Quando i suddetti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte, richiesta ai fini di un procedimento penale in corso, quest'ultima potra' trattenerli temporaneamente o consegnarli a condizione che vengano restituiti. Restano comunque salvi i diritti che la Parte richiesta o terzi abbiano acquisito su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno, al termine del procedimento, restituiti al piu' presto possibile e senza spese alla Parte richiesta.
Convenzione-art. 21
ARTICOLO 21 TRANSITO Ciascuna Parte autorizzera' il transito attraverso il proprio territorio di una persona concessa in estradizione da uno Stato terzo all'altra Parte purche' sussistano i requisiti che consentirebbero l'estradizione della stessa persona dalla Parte richiesta del transito. La Parte interessata fara' richiesta del transito inoltrando, per via diplomatica, una domanda contenente i dati per la identificazione della persona e un resoconto dei fatti riguardanti il caso. Incombera' alla Parte sul cui territorio avra' luogo il trasnsito la custodia della persona che viene estradata. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso di trasporto aereo se nessuno scalo e' previsto nel territorio dell'altra Parte. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte, quest'ultima trattera' la persona da far transitare per un massimo di 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito.
Convenzione-art. 22
ARTICOLO 22 LINGUE Gli atti ed i documenti previsti dalla presente Convenzione saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta.
Convenzione-art. 23
ARTICOLO 23 ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE I documenti previsti dalla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione. Se prodotti in copia, debbono essere muniti di certificazione di conformita'.
Convenzione-art. 24
ARTICOLO 24 SPESE Saranno a carico della Parte richiesta tutte le spese determinate dalla domanda di estradizione sostenute nel suo territorio fino al momento della consegna della persona richiesta; saranno invece a carico della Parte richiedente quelle posteriori a detta consegna. Le spese relative al transito di cui al precedente articolo saranno a carico della Parte richiedente.
Convenzione-art. 25
ARTICOLO 25 ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Buenos Aires. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Ciascuna delle Parti potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data in cui e' stata notificata all'altra Parte. Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto la Convenzione di estradizione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina, firmata a Roma il 16 giugno 1886 ed il Protocollo addizionale, firmato a Roma il 9 giugno 1904. Fatto a Roma il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica Argentina (firma illeggibile) (firma illeggibile)
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.