LEGGE 28 febbraio 1992, n. 217
Entrata in vigore della legge: 10/3/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. AVVERTENZA: Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.
Art. 2
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 3
2.Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N. 9. Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4- bis (Modificazioni all'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121). - 1. All'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: 'del ruolo dei commissari', sono inserite le seguenti: 'ed equiparati della Polizia di Stato'; b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: 'del ruolo dei commissari', sono inserite le seguenti: 'ed equiparati della Polizia di Stato'". All'articolo 5: al comma 1, sono soppresse le parole da: "e di vigilanza" fino a: "altri beni"; al comma 2, dopo le parole: "le condizioni" sono inserite le seguenti: ", gli ambiti funzionali"; al comma 4, sono soppresse le parole: "di vigilanza e"; dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4- bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425, le parole: '(Francia e Svizzera)' sono sostituite dalle seguenti: '(Francia, Svizzera e Austria)'". All'articolo 7, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a re- gime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.