DECRETO 2 luglio 1991, n. 451

Type Decreto
Publication 1991-07-02
Ultimo aggiornamento 1992-03-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25/3/1992

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto, in particolare, l'art. 6 della citata legge che dispone la istituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici, del Comitato nazionale per la difesa del suolo, quale organo di consulenza tecnico-scientifica nella materia disciplinata dalla stessa legge, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici e composto da esperti designati dai Ministeri, dalle regioni e province autonome, nonche' dagli enti ivi indicati, oltre che dai membri di diritto precisati nella stessa disposizione;

Visto lo stesso art. 6 che fissa le procedure e le modalita' di costituzione del medesimo Comitato, la relativa durata in carica e le strutture di supporto tecnico-organizzativo e di avvalimento;

Visto, inoltre, il comma 6 della stessa disposizione che stabilisce che il Comitato disciplini il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni, con apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 5, lettera b), e 7 della richiamata legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1989, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, che, all'art. 2, ha integrato la composizione del Comitato in argomento;

Viste le risultanze dei lavori del Comitato nazionale per la difesa del suolo e le relative determinazioni in ordine alla definizione e all'adozione del proprio regolamento di funzionamento, risultanti dal verbale della riunione tenutasi in data 18 settembre 1990;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1991;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 209 del 16 aprile 1991;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' approvato e reso esecutivo l'allegato regolamento recante la disciplina di funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, che fa parte integrante del presente decreto.

Il Ministro: PRANDINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1991

Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 93

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - Il testo degli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 183/1989 e' il seguente: "Art. 5 (come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253) (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente). - 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilita' del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze. 2. Il Ministro dei lavori pubblici: a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero; c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali; d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonche' alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza; e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente. 3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h)". "Art. 6 (come modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 253) (Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti). - 1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo. 2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, e' composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di: a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste; b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanita'; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; nonche' dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM); f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa. 3. Del Comitato, altresi', fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente. 4. Il Comitato e' costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale sostituzione di componenti. 5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la meta' dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed e' abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri. 6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi tecnici di cui all'art. 9. 7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attivita' ed alle finalita' della presente legge, ed ogni qualvolta ne e' richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare: a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4; b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attivita' di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo; c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4; d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino; e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale". "Art. 7 (Direzione generale della difesa del suolo). - 1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle gia' di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'art. 5. 2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente. 3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a garantire il piu' efficace supporto dell'attivita' del Comitato nazionale per la difesa del suolo". - Con D.P.C.M. 15 dicembre 1989 e' stato istituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo e ne e' stata determinata la composizione. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 183/1989 si veda in nota alle premesse.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 1

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ART. 6, COMMA 6, DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO. Art. 1. Presidenza e vice-presidenza 1. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo e' presieduto dal Ministro dei lavori pubblici. Le funzioni di vice-presidente dello stesso Comitato sono attribuite al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 2

Art. 2. Sottocommissioni 1. Nell'ambito del Comitato sono istituite le seguenti sottocommissioni permanenti, specializzate per materie: - 1a sottocommissione "Tecnico-scientifica", con il compito di esprimere pareri e proposte in tema di funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'[art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art4), ed, in particolare, per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge; - 2a sottocommissione "Pianificazione", con il compito di formulare osservazioni e proposte sui piani di bacino, in coerenza con gli indirizzi ed i metodi di cui agli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;3~art2) e [3 della legge 18 maggio 1989, n. 183; - 3a](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;3~art3) sottocommissione "Programmazione", con il compito di esprimersi sui programmi pluriennali di spesa e sulla ripartizione degli stanziamenti tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi previsti dalla [legge 18 maggio 1989, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183), nonche' sui programmi d'intervento di compentenza statale nei bacini di rilievo nazionale; - 4a sottocommissione "Normativa ed organizzazione", con il compito di esprimere pareri e proposte circa il costante adeguamento dei servizi tecnici nazionali e per il loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che operano nei settori della rilevazione dei dati, della ricerca e dello studio, comunque interessanti il settore della difesa del suolo nonche' per la regolamentazione delle materie di cui all'[art. 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art5); 2. Le sottocommissioni sono permanenti ed hanno funzioni istruttorie. 3. Il presidente puo' affidare a due o piu' sottocommissioni in seduta congiunta l'esame di specifiche problematiche. 4. Per argomenti di volta in volta determinati il Comitato puo' istituire sottocommissioni a termine.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 3

Art. 3. Presidenza e vice-presidenza delle sottocommissioni 1. L'assemblea generale nomina, nell'ambito dei propri componenti, i presidenti e vicepresidenti di ciascuna sottocommissione. 2. I presidenti e i vice-presidenti delle sottocommissioni durano in carica due anni; la carica stessa puo' essere rinnovata.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 4

Art. 4. Composizione delle sottocommissioni 1. I componenti del Comitato sono assegnati, dal presidente, tenendo possibilmente conto delle loro richieste, ad almeno una sottocommissione permanente ed a non piu' di due. 2. Nelle sottocommissioni e' assicurata, in linea generale, l'equilibrata ripartizione tra i rappresentanti delle varie amministrazioni e tra le diverse competenze tecnico-scientifiche.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 5

Art. 5. Utilizzazione dei servizi tecnici nazionali 1. Il Comitato e le sottocommissioni possono avvalersi dell'attivita' dei servizi tecnici nazionali e convocare singoli esperti di tali servizi. Possono, altresi', convocare alle proprie riunioni i segretari generali, nonche' tecnici ed esperti delle autorita' di bacino.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 6

Art. 6. Calendario delle riunioni 1. All'inizio di ciascun anno, il presidente del Comitato - previo parere dell'assemblea generale - decide il calendario generale e, in via di massima, prefissa le date delle riunioni nel numero di almeno sei all'anno. 2. Spetta ai presidenti delle sottocommissioni fissare il calendario ordinario delle sottocommissioni stesse. 3. Per motivi particolari o d'urgenza, su disposizione del presidente, la segreteria indice riunioni straordinarie del Comitato, con preavviso di almeno cinque giorni, inoltrato con ogni mezzo utile e con indicazione dell'ordine del giorno. 4. Il presidente del Comitato, ed i presidenti delle sottocommissioni, indicono riunioni straordinarie, su istanza di almeno un terzo dei componenti dei rispettivi consessi, con le modalita' di cui al precedente terzo comma.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 7

Art. 7. Modalita' di svolgimento dei lavori 1. Il presidente del Comitato assegna i lavori alla trattazione dell'assemblea generale, ovvero alle sottocommissioni per lo svolgimento dell'istruttoria, informandone l'assemblea; convoca, inoltre, l'assemblea generale e formula l'ordine del giorno dei lavori. 2. Per ciascuna questione posta all'ordine del giorno che non necessiti di istruttorie, o per la quale l'istruttoria sia conclusa, il Comitato designa uno o piu' relatori i quali provvedono alla elaborazione di proposte di definizione. 3. Per le questioni affidate per l'istruttoria ad una sottocommissione, il presidente della sottocommissione incaricata provvede alla convocazione della stessa, ne formula l'ordine del giorno e designa i relatori ai quali affidare l'istruttoria, determinando altresi' i tempi per l'espletamento dell'istruttoria e le modalita' per la eventuale stesura di una relazione sulle risultanze. 4. Il relatore o i relatori nominati ai sensi del precedente secondo comma, riferiscono durante la seduta in cui la questione e' all'ordine del giorno per la decisione e formulano le proprie proposte. Sulle risultanze della istruttoria e sulle proposte formu- late dai relatori si instaura l'eventuale dibattito a conclusione del quale il presidente pone la questione in decisione.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 8

Art. 8. Numero legale 1. Le sedute del Comitato e quelle delle sottocommissioni sono valide se tenute con la partecipazione della maggioranza dei componenti. 2. Qualora un componente risulti per tre volte consecutive assente ingiustificato, ne verra' richiesta la sostituzione all'amministrazione o all'ente che ne ha effettuato la designazione.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 9

Art. 9. Adozione delle deliberazioni 1. Il Comitato e le sottocommissioni deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente che si pronuncia per ultimo. 2. In ogni verbale viene specificato se la pronuncia e' stata assunta all'unanimita' o a maggioranza.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 10

Art. 10. Indelegabilita' 1. I componenti del Comitato e delle sottocommissioni non possono farsi rappresentare nelle sedute.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 11

Art. 11. Sostituzione dei componenti 1. I componenti cessati dalla carica continuano a partecipare ai lavori del Comitato e delle sottocommissioni sinche' non sia stato adottato il formale atto di sostituzione. Nelle more dell'adozione del provvedimento di nomina, coloro che sono stati designati in sostituzione possono assistere ai lavori del Comitato in qualita' di uditori.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 12

Art. 12. S e g r e t e r i a 1. Ai sensi degli [articoli 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art6) e [7 della legge 18 maggio 1989, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art7), la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici espleta le funzioni di segreteria del Comitato. 2. La segreteria assiste il presidente del Comitato e, nel corso delle riunioni, fornisce tramite i propri funzionari i chiarimenti che le vengono eventualmente richiesti. Provvede, inoltre, alle esigenze funzionali del Comitato e delle sottocommissioni. 3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono anche esercitate, per le materie concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Direzione generale della difesa del suolo. 4. Il segretario del Comitato cura la redazione dei verbali, la loro tenuta e diffusione, coordina l'attivita' operativa dell'ufficio di segreteria. Collabora con il presidente del Comitato e con i presidenti delle sottocommissioni per ogni necessita' organizzativa ed operativa.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 13

Art. 13. Verbali delle sedute 1. Delle sedute del Comitato e delle sottocommissioni e' redatto un verbale in forma sintetica. La relativa approvazione avviene all'inizio della seduta successiva. A tale fine la segreteria pro- cede alla redazione di una bozza di verbale e la invia ai partecipanti per eventuali osservazioni. Copia del verbale rimane comunque a disposizione dei componenti presso la segreteria del Comitato. Ogni verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario. 2. Per le esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate apparecchiature elettroniche di registrazione.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 14

Art. 14. Pubblicita' dell'attivita' 1. Dell'attivita' del Comitato e delle sottocommissioni viene data divulgazione a mezzo del Bollettino periodico indicato dall'[art. 6, lettera l), del decreto ministeriale n. 460 del 6 ottobre 1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:1990-10-06;460~art6-letl), redatto e pubblicato a cura dell'ufficio di segreteria del Comitato previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale sopracitato.

Regolamento di Funzionamento del Comitato nazionale difesa del suolo-art. 15

Art. 15. S e d e 1. Il Comitato ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ove dispone di propri locali, idonei alla sua attivita', ed altresi' dell'autonoma dotazione dei mezzi e degli strumenti necessari al suo funzionamento. Il Ministero dei lavori pubblici vi provvede in conformita' delle disposizioni di cui agli [articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art5) e [7 della legge 18 maggio 1989, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art7).

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