DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1991, n. 453
Entrata in vigore del decreto: 26/3/1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1985 istitutivo dell'albo nazionale dei fornitori di beni e servizi con annessa tabella merceologica presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale n. 1/1986 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1987 istitutivo dell'albo delle ditte per il servizio di trasporto urbano e interurbano degli effetti postali e di scambio degli stessi nell'ambito delle stazioni delle FF.SS., pubblicato nel 2 supplemento al Bollettino ufficiale n. 15/1987 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355, e, in particolare, l'art. 31, il quale prevede che per l'effettuazione del servizio dei trasporti postali urbani nelle localita' di cui all'elenco allegato alla legge stessa l'Amministrazione e' autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con imprese o societa' cooperative di trasporti postali costituite prevalentemente tra soggetti gia' dipendenti dalle aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della legge e che detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza del 24 luglio 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;
Udito il parere reso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 luglio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989 si veda in nota alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989: "Art. 31. - 1. Per l'effettuazione del servizio di trasporti postali urbani nelle localita' di cui all'allegato elenco, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a stipulare contratti a trattativa privata con imprese o societa' cooperative di trasporti postali costituite prevalentemente tra soggetti gia' dipendenti dalle aziende che risultino appaltatrici dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge. Detta costituzione deve avvenire prima della scadenza dei contratti e con iscrizione all'albo dei trasportatori postali tenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 2. Il nuovo contratto puo' essere stipulato a trattativa privata per un periodo massimo di nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle medesime condizioni del contratto in scadenza, aumentate, nel massimo, della percentuale di variazione dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito all'anno precedente e degli importi contrattualmente dovuti per eventuali variazioni all'organizzazione". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 31 della legge n. 355/1989 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
1.La societa' cooperativa, entro novanta giorni dalla stipula del contratto, deve presentare la documentazione necessaria a formalizzare l'iscrizione all'albo delle ditte per il servizio dei trasporti postali; trascorso inutilmente detto termine, il contratto stipulato con la societa' cooperativa cessa di avere effetti dopo trenta giorni dal termine stesso.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 6
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