DECRETO 13 dicembre 1991, n. 455

Type Decreto
Publication 1991-12-13
Ultimo aggiornamento 1992-03-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28/3/1992

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1703 del 13 giugno 1991 che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92 e che prevede per la stessa campagna misure speciali nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto dal regolamento CEE n. 797/85;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2069/91 dell'11 luglio 1991, che fissa le modalita' di applicazione del regime di ritiro temporaneo dei seminativi per la campagna 1991-92;

Viste le proprie circolari n. 255 del 19 aprile 1991, n. 261 del 4 luglio 1991 e n. 268 dell'8' novembre 1991, che fissano, in particolare, le modalita' e i termini per la presentazione dei piani di coltura e delle domande di aiuto;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee, nelle materie di loro competenza;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha predisposto nuove misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed ha introdotto la fattispecie di reato di cui all'art. 640- bis del codice penale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito nuove norme in materia di procedimento amministrativo;

Considerato che si rende necessario disciplinare il regime di aiuto del ritiro temporaneo dei seminativi con carattere di uniformita' nel territorio nazionale;

Considerato che talune disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari n. 1703/91 e n. 2069/91, prevedendo la possibilita' di scelta tra diverse opzioni, impongono la interposizione di norme statali;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 997/91, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991, pervenuto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il 6 dicembre 1991;

Ritenuto di non poter differire il termine di presentazione delle domande di aiuto, inderogabilmente fissato al 15 dicembre 1991 dal regolamento CEE n. 2069/91, stante la diretta applicabilita' della norma comunitaria;

Considerato, altresi', che il predetto termine e' stato comunicato agli interessati con circolare n. 268 dell'8 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 novembre 1991, n. 268;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 30932 del 18 dicembre 1991;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' generali

1.Il presente regolamento ha lo scopo di adattare alla realta' nazionale le disposizioni contenute nei regolamenti CEE n. 1703/91 del Consiglio del 13 giugno 1991 e n. 2069/91 dell'11 luglio 1991, relativi al regime di aiuti per il ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per il periodo che va dal 1 settembre 1991 al 31 agosto 1992.

2.L'intervento e' attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dall'AIMA.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 1703/91 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 162 del 26 giugno 1991. - Il regolamento CEE n. 2069/91 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 191 del 16 luglio 1991. - La circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 255 del 19 aprile 1991 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 95 del 23 aprile 1991. - La circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 261 del 4 luglio 1991 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 161 dell'11 luglio 1991. - La circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 268 dell'8 novembre 1991 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1991. - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente: "Art. 6 (Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea). - Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione della amministrazione regionale". - Il D.L. n. 701/1986 reca: "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento" siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si riporta il testo dell'art. 640- bis del codice penale, introdotto dall'art. 22 della legge n. 55/1990: "Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee".

Art. 2

Beneficiari

1.Per poter ottenere l'aiuto previsto dal presente regolamento, il richiedente deve avere la disponibilita', a qualunque titolo, di una superficie di seminativo destinata ad una delle coltivazioni di cui all'allegato 1 del presente decreto, in vista del raccolto 1991.

2.Nel sottoscrivere la domanda, il richiedente si impegna a mantenere a riposo la superficie di seminativo oggetto dell'aiuto per la campagna 1991-92, secondo le modalita' ed i limiti indicati all'art. 3 del presente decreto, nonche' ad ottemperare agli obblighi indicati al successivo art. 4. Nel caso che il richiedente non sia proprietario della superficie da sottoporre al regime, e' necessario che dimostri di avere la disponibilita' del seminativo anche per l'anno d'impegno. In tale ultimo caso il richiedente dovra' ottenere dal proprietario le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge o richieste dal titolo in base al quale ha la disponibilita' del seminativo.

3.Possono conseguire l'aiuto suddetto tutti i produttori agricoli singoli od associati, anche se persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che abbiano inoltrato agli uffici competenti, entro il 31 luglio 1991, il piano di utilizzazione delle superfici aziendali, cosi' come previsto dalle circolari M.A.F. n. 255 e 261 del 1991.

4.Per la concessione dell'aiuto e' preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola considerata.

Art. 3

Seminativi oggetto di ritiro

1.I seminativi che possono essere oggetto del ritiro temporaneo sono unicamente quelle superfici destinate, per il raccolto 1991, alle coltivazioni di cui all'art. 1, par. 2, del regolamento n. 2069/91, riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento.

2.La superficie che puo' essere ritirata dalla produzione deve rappresentare almeno il 15% di seminativi di cui al paragrafo precedente, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non puo' essere inferiore a mezzo ettaro in un unico corpo. La superficie aziendale che continua ad essere coltivata in vista del raccolto 1992 e che e' destinata alle colture che possono beneficiare del precitato regime non deve essere in nessun caso maggiore della superficie utilizzata per le medesime finalita' nel 1991, ridotta in misura corrispondente alla superficie messa a riposo nell'ambito di questo regime.

3.Per quanto riguarda i cereali, la superficie aziendale coltivata per il raccolto 1992 non deve essere comunque superiore all'85% della superficie cerealicola coltivata nel 1991.

4.Nella provincia autonoma di Trento la superficie che puo' beneficiare dell'aiuto e' limitata, per azienda, al 20% della superficie dei seminativi di cui al precedente paragrafo 1, in conformita' all'art. 3 del regolamento CEE n. 1703/91.

5.I seminativi ritirati non potranno essere utilizzati a scopo di lucro, ne' per fini agricoli, ne' per altri fini.

Art. 4

Obblighi relativi alla manutenzione dei seminativi ritirati

1.I terreni ritirati dalla produzione dovranno essere oggetto di una manutenzione che assicuri una adeguata copertura vegetale, secondo quanto prevede l'art. 1, comma 4, del regolamento CEE n. 1703/91.

2.Le regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio e Toscana potranno autorizzare, nelle aree dove le situazioni climatiche non consentano una copertura vegetale adeguata e dove le condizioni idrogeologiche lo consentano, in sostituzione della copertura vegetale, le lavorazioni meccaniche necessarie per preservare le riserve idriche del terreno ed evitare il pericolo degli incendi.

3.Ai fini del comma 1 del presente articolo, le regioni e le prov- ince autonome di Trento e Bolzano dovranno determinare le specie da utilizzare per realizzare la succitata copertura vegetale o, in alternativa, consentire lo sviluppo di una vegetazione spontanea. In quest'ultimo caso il premio annuo, di cui all'art. 5 del presente regolamento subira' la riduzione del 10% a causa delle ridotte cure colturali.

4.La vegetazione, di cui ai commi precedenti, dovra' essere sfalciata in prossimita' della fioritura, al fine di evitare la diffusione delle erbe infestanti. Il prodotto proveniente dalla sfalciatura non puo' essere utilizzato e dovra' essere lasciato sul posto fino alla fine dell'impegno. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno consentire l'interramento del prodotto della sfalciatura, anteriormente al 31 agosto 1992, qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario, previa comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5

Importo dell'aiuto

1.Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino a ritirare le superfici dalla produzione per il periodo di cui all'art. 1, primo comma, e' concesso un aiuto annuo per ettaro ritirato dalla produzione.

2.L'ammontare dell'aiuto annuo per ettaro e' cosi' determinato: Aziende della pianura padano-veneta . . . . . . . . . . . 255 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all'art. 3, comma 5, della direttiva CEE n. 75/268) . . . . . . . . . . . . . . . 215 ECU Aziende di collina non svantaggiata . . . . . . . . . . . 205 ECU Aziende di montagna e di collina svantaggiata (art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268) . . . . . . . . . . . 200 ECU

3.Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 dicembre 1992.

Art. 6

Corresponsabilita'

1.I produttori che partecipano a questo regime hanno diritto, a domanda, al rimborso del prelievo di corresponsabilita' di base di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 trattenuto sui cereali venduti dal produttore interessato nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92.

2.Per poter beneficiare del rimborso, di cui al paragrafo precedente, l'imprenditore deve corredare la domanda di rimborso dei documenti giustificativi comprovanti che l'onere del prelievo di corresponsabilita' e' stato sostenuto dal richiedente.

3.Tale istanza deve essere inoltrata ai competenti uffici regionali, entro il 31 agosto 1992, e verte sulla totalita' dei rimborsi relativi alle vendite dei cereali effettuate nel corso della campagna 1991-92.

4.Gli uffici regionali, previa verifica del diritto del beneficiario al rimborso, rilasceranno apposita attestazione e predisporranno gli elenchi degli aventi diritto, secondo quanto dispone il decreto 23 luglio 1990, n. 228 (art. 14). Tali elenchi dovranno essere trasmessi all'A.I.M.A. entro il 15 ottobre 1992.

5.Il prelievo di corresponsabilita' viene rimborsato entro il 31 dicembre 1992.

Nota all'art. 6: - Il D.M. n. 228/1990 reca: "Applicazione del regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali". Si trascrive il testo del relativo art. 14: "Art. 14 (Rimborso prelievo corresponsabilita' a favore dei produttori che hanno partecipato al regime del ritiro di seminativi dalla produzione). - 1. I produttori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 35, recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee, n. 797/85, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 48, ai fini del rimborso del prelievo di corresponsabilita', devono presentare agli organi di controllo di cui all'art. 8, punto 1, ultimo rigo del decreto sopra richiamato, apposita domanda di rimborso entro la fine di ciascuna campagna di commercializzazione per la quale e' dovuto detto rimborso. 2. La domanda deve essere corredata da: copia del modello 2 allegato al presente decreto convalidata dall'ufficio di controllo competente attestante l'avvenuto versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui si chiede il rimborso; apposita documentazione rilasciata dall'organo competente, che dimostri, per ciascuna campagna, l'esistenza del diritto al beneficio comunitario di cui al predetto decreto ministeriale n. 35/90. 3. Il rimborso sara' effettuato per ciascuna delle campagne in causa al piu' tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazione per la quale e' dovuto detto rimborso. 4. In caso di inosservanza dell'impegno di cui all'art. 2, punto 2, del decreto n. 35/90, salvo casi di forza maggiore, l'importo del prelievo di corresponsabilita' indebitamente rimborsato e' recuperato con la maggiorazione del 30%".

Art. 7

Modalita' per la presentazione delle domande di aiuto

1.L'aiuto di cui all'art. 5 sara' concesso agli aventi diritto, che abbiano presentato ai competenti uffici delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, entro il 15 dicembre 1991 apposita domanda secondo le modalita' descritte nella circolare ministeriale n. 268 dell'8 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1991.

2.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano faranno pervenire una delle due domande ad esse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.

Art. 8

Istruttoria delle domande e formazione degli elenchi

1.La fase istruttoria delle domande, di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano o degli enti da loro delegati, e' diretta ad accertare la ricevibilita' e la regolarita' formale delle domande di aiuto e dei relativi impegni, nonche' la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti e delle aziende agricole interessate dalla misura.

2.Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ufficio istruttore deve emettere un tempestivo provvedimento espresso di rigetto della domanda, adeguatamente motivato, con l'indicazione del termine e dell'autorita' alla quale e' possibile ricorrere, ai sensi della legge n. 241/1990. L'eventuale provvedimento di esclusione deve essere notificato all'interessato entro sessanta giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande.

3.Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'inserimento del nominativo dell'avente diritto negli elenchi di liquidazione costituisce provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dell'aiuto. La formazione di tali elenchi e l'invio all'A.I.M.A. e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve avvenire entro il 30 giugno 1992.

4.Nella compilazione degli elenchi dei beneficiari dell'aiuto di cui all'art. 5 del presente decreto, gli organi competenti devono rispettare le modalita' indicate nella circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990 relativa al set-aside di lungo periodo di cui al regolamento CEE n. 1272/88.

5.Quanto alla prescritta acquisizione dei certificati antimafia (legge 19 marzo 1990, n. 55), qualora il richiedente, previa formale richiesta del competente ufficio istruttore, non provveda a produrre la relativa autocertificazione, nei casi in cui quest'ultima e' ammessa, entro quindici giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, decade dal diritto al premio, salvo che possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore.

6.A tali fini, l'ufficio competente deve provvedere alla richiesta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Note all'art. 8: - Per la legge n. 55/1990 si veda nelle premesse al presente decreto. - Per la legge n. 241/1990 si veda nelle premesse al presente decreto.

Art. 9

Pagamento dell'aiuto

1.Il pagamento agli aventi diritto all'aiuto di cui all'art. 5 del presente regolamento e' disposto direttamente dall'AIMA sulla base degli elenchi di liquidazione formulati dagli uffici ed enti incaricati dalle singole regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento.

Art. 10

C o n t r o l l i

1.Il Ministero, in applicazione degli articoli 10 e 12 del regolamento CEE n. 2069/91, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua presso le aziende i controlli secondo le modalita' prescritte dall'art. 11 dello stesso regolamento n. 2069/91.

2.Anteriormente al pagamento dell'aiuto, qualora il controllo evidenzi una eccedenza della superficie dichiarata nella domanda rispetto a quella riscontrata, l'aiuto e' calcolato sulla base di quest'ultima, previa deduzione della eccedenza constatata, purche' questa sia contenuta entro il 10% della superficie dichiarata e non superi in ogni caso un ettaro, ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 2069/91.

3.Se l'eccedenza suddetta supera tale limite, la domanda e' respinta.

4.Il produttore che, senza giustificato motivo, non e' presente, ne' delega altri al sopralluogo, o, pur presentandosi o delegando altri, di fatto impedisce l'esatta individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttore, viene escluso dall'aiuto.

Art. 11

S a n z i o n i

1.Nel caso di indebita percezione dell'aiuto e/o di indebito rimborso del prelievo di corresponsabilita', i relativi importi sono recuperati, maggiorati dell'interesse maturato nel periodo compreso tra l'erogazione di tali importi ed il rimborso degli stessi da parte del beneficiario. Il tasso d'interesse e' determinato in base ai tassi d'interesse interbancari vigenti l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui e' stato erogato il premio ai beneficiari, maggiorato del 2%.

2.Nel caso di irregolarita' grave relativa al solo importo del prelivo di corresponsabilita', il richiedente e' comunque escluso dal beneficio del regime di aiuto temporaneo e deve restituire il premio percepito secondo le modalita' di cui al precedente comma 1.

3.L'indebita percezione del premio e l'indebito rimborso del prelievo di corresponsabilita' comportano altresi' l'applicazione di sanzioni a carattere amministrativo e/o penale, ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 12

Adempimenti ulteriori

1.Le relazioni previste dall'art. 13 del regolamento n. 63/91 relativo al ritiro dei seminativi di lungo periodo dovranno contenere una sezione specifica relativa all'attuazione delle misure del presente decreto.

Il Ministro: GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1992

Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 179

Allegato 1

ALLEGATO 1 (Art. 1, lettere a) e b) del regolamento CEE n. 2727/75 modificato dai regolamenti n. 3808/81, n. 1355/86 e n. 3989/87). Codice N. C. Designazione delle merci --- --- a) 0709 90 60 Granturco dolce, fresco o refrigerato 0712 90 19 Granturco dolce, secco anche tagliato in pezzi o a fette oppure tritato o polveriz- zato, ma non altrimenti preparato, diverso da quello ibrido destinato alla semina 1001 90 91 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina 1001 90 99 Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, diversi da quelli destinati alla semina 1002 00 00 Segala 1003 00 Orzo 1004 00 Avena 1005 10 90 Granturco diverso da quello ibrido destinato alla semina 1007 00 90 Sorgo a grani diverso dall'ibrido destinato alla semina 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali b) 1001 10 Frumento (grano) duro (Art. 1 del regolamento CEE n. 1431/82). 07.05 B I Piselli 07.05 B III Fave e favette (Art. 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento CEE n. 136/66 modificato dal regolamento n. 3994/87). 1201 00 90 Fave di soia, anche frantumate, diverse da quelle destinate alla semina 1205 00 90 Semi di ravizzone o di colza, anche frantu- mati, diversi da quelli destinati alla semina 1206 00 90 Semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina Altri prodotti. 10 019010 Spelta, destinata alla semina 10 0510 Mais da seme 10 070010 Sorgo da granella ibrido destinato alla semina 12 010010 Fave da soia, anche frantumate destinate alla semina 07 131011 Piselli destinati alla semina 07 131019 07 135010 07 139090 Fave e favette destinate alla semina 12 050010 Semi di colza o di ravizzone destinati alla semina 12 060010 Semi di girasole destinati alla semina

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