LEGGE 6 marzo 1992, n. 216

Type Legge
Publication 1992-03-06
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 8-3-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. AVVERTENZA: Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.

Art. 2
1.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla e' innovato per cio' che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni. 2. Lo schema di decreto legislativo sara' trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sara', inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovra' prevedere: distinte modalita' per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento dovra' essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare. 4. Ferma restando la sostanziale unitarieta' dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potra' anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie: a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario; b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio; c) mobilita' ed impiego del personale; d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento; e) determinazione delle dotazioni organiche; f) modi di conferimento della titolarita' degli uffici e dei comandi; g) esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali del personale; h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero. 5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalita' previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente. (1) 6. Per il personale gia' compreso fra i destinatari dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n 395. 7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono super- are gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilita' economiche generali def- inite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1995, n. 186 (in G.U. 23/05/1995, n.118) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa". ------------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 aprile 1995, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995. 2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga.

Art. 3

1.Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'articolo 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2.Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4.Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e' corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno. (1)

5.Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993.((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1994, n. 433 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e' interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1 gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 aprile 1995, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, commi 1, 2 e 3) che "I decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono adottati entro il 15 maggio 1995. 2. Restano salvi gli effetti prodottisi e gli atti compiuti in applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 e dei successivi decreti-legge di proroga. 3. Gli effetti giuridici ed economici del decreto legislativo di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, decorrono dalla data del 1 settembre 1995".

Art. 4

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ROGNONI, Ministro della difesa

SCOTTI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.