DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 230
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'allegato C;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;
Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 79/109/CEE, 79/111/CEE, 80/219/CEE, 80/1098/CEE, 80/1099/CEE, 80/1274/CEE, 82/893/CEE, 83/646/CEE, 84/336/CEE, 85/586/CEE, 87/489/CEE, 88/406/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto conto anche delle direttive 84/643/CEE, 90/422/CEE e 90/423/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni, le lettere e) ed i) sono sostituite dalle seguenti: " e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II lettera A, punti 1 o 1- bis; i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si e' avuto da almeno trenta giorni prima del carico: 1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica; 2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);".
2.All'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: " n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 km(Elevato al Quadrato) e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative: - per il Belgio: Province/Provincie, - per la Germania: Regierungbezirk, - per la Danimarca: Amt o isola, - per la Francia: Departement, - per l'Italia: Provincia, - per il Lussemburgo: - per i Paesi Bassi: Provincie, - per il Regno Unito: - per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County, - per la Scozia: District o Island Area, - per l'Islanda: County; o) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda: 1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; 2) in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi; 3) in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi; 4) che si trovi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina, non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi; p) Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione: 1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; 2) in cui la vaccinazione contro la peste suina non e' stata autorizzata da almeno dodici mesi; 3) in cui le aziende non presentano suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi; q) Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina, uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A; s) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B.".
Art. 2
1.All'art. 3, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni, alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "per gli animali della specie suina, da afta epizootica," sono inserite le seguenti: "da malattia vescicolare dei suini".
Art. 3
1.All'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: " e) provenire da un allevamento indenne da leucosi bovina enzootica; f) oltre al requisito di cui alla lettere e), se sono di eta' superiore a dodici mesi e qualora provengono da una regione o da uno Stato membro che non abbia ricevuto la qualifica di indenne da leucosi bovina enzootica, aver reagito negativamente ad un esame individuale effettuato, in conformita' dell'allegato G, capitolo II nei trenta giorni precedenti la data del carico; g) non essere soggetti ai requisiti delle lettere e) ed f), quando si tratta di bovini di eta' inferiore a trenta mesi destinati alla produzione di carne, i quali: 1) provengono da un allevamento nel quale nessun caso di leucosi bovina enzootica e' stato notificato e confermato negli ultimi 2 anni; 2) siano contrassegnati con uno speciale marchio al momento del carico e restino sotto sorveglianza sino alla macellazione a cura del paese destinatario per evitare l'infezione degli allevamenti locali.".
Art. 4
1.All'art. 7, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "indenne da brucellosi" sono aggiunte le seguenti: "e da una azienda ufficialmente indenne da peste suina o da una azienda indenne da peste suina purche', in quest'ultimo caso, siano accompagnati da un certificato che attesti che gli animali non sono stati vaccinati.".
Art. 5
1.Dopo l'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - 1. La Commissione delle Comunita' europee puo' decidere che, in uno Stato membro o in una parte di uno Stato membro composto da piu' regioni contigue in cui il 99,8% degli allevamenti bovini e' stato dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per almeno dieci anni e in cui non si e' constatato alcun caso di aborto da brucellosi negli ultimi tre anni, le prove di controllo per il mantenimento di tale qualifica possono essere effettuate in deroga all'allegato A, capitolo II, sub ii, precisandone le modalita' e individuando eventualmente i territori. 2. La Commissione delle Comunita' Europee puo' decidere che il regime previsto nell'allegato A, capitolo II, lettera A, punto 1 c), sub iii, si applichi ad una parte di uno Stato membro composta da piu' regioni contigue. 3. La Commissione delle Comunita' europee puo' decidere, che in uno Stato membro, o in una parte di uno Stato membro composta da piu' regioni contigue, in cui almeno il 99,9% degli allevamenti bovini e' stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi da almeno dieci anni e in cui per almeno sei anni non sono stati constatati casi di tubercolosi in numero superiore, per anno, ad uno su 10.000 allevamenti situati in detto Stato membro, o in detta parte di uno Stato membro, purche' tutti gli animali della specie bovina che hanno reagito positivamente ad una tubercolinizzazione e tutti gli animali della specie bovina macellati nel territorio del detto Stato membro abbiano subito l'ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale e, se necessario, l'esame batteriologico, i controlli per conservare tale qualifica possono essere effettuati in deroga all'allegato A, capitolo I, lettera b) precisandone i metodi ed eventualmente i territori. 4. In deroga ai requisiti di cui all'allegato G, capitolo I, lettera B, punto 2), uno Stato membro o una regione di uno Stato membro dichiarata indenne da leucosi bovina enzootica puo' essere autorizzato dalla Commissione delle Comunita' europee a ridurre il livello di controllo degli animali di piu' di due anni, a condizione che gli esami abbiano permesso di constatare il rispetto dei seguenti requisiti: a) almeno per tre anni non siano stati constatati casi di leucosi bovina enzootica nella proporzione di uno su 10.000 allevamenti; b) tutti gli animali che hanno reagito positivamente ad un esame di immunodiffusione siano stati abbattuti e l'allevamento sia restato in regime di restrizione sino a ripristino della sua qualifica in conformita' dell'allegato G, capitolo I, lettera C, punti 1) o 2); c) tutti gli animali macellati in detto Stato membro o in detta regione abbiano subito l'ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale, che deve notificare tutti i tumori in vista di un esame di laboratorio.".
Art. 6
1.All'art. 10- bis, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, la data: "31 dicembre 1982" e' sostituita dalla seguente: "31 dicembre 1991".
Art. 7
Art. 8
1.All'art. 19, terzo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la data: "19 luglio 1971" sono aggiunte le seguenti parole: "; tali garanzie non possono pero' essere richieste per l'introduzione di animali provenienti da uno Stato membro o da una regione indenni dalla leucosi bovina enzootica".
Art. 9
1.Dopo l'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: "Art. 33- bis .- 1. Il Ministro della sanita', con i propri decreti, adotta regolamenti ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati".
Art. 10
1.Gli allegati alla legge 30 aprile 1976, n. 397, sono soppressi e vengono sostituiti dagli allegati al presente regolamento.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato nalla Corte dei conti il 13 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 11
Allegato A
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.