DECRETO 27 dicembre 1991, n. 454
Entrata in vigore del decreto: 26/3/1992
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1954;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 17 settembre 1968, riguardante norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
Vista la legge 1 marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle predette leggi;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 2 luglio 1977, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 25 gennaio 1980, concernente i piani di profilassi della tubercolosi e della brucellosi bovina e bufalina;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto necessario provvedere al rilancio della bonifica degli allevamenti bovini dalla tubercolosi al fine di eradicare la presenza della malattia nel triennio prossimo venturo;
Sentita la commissione centrale di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 13 ottobre 1990;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nelle sedute del 3 novembre 1988 e del 17 ottobre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri eseguita in data 17 settembre 1991;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Definizione animali allo stato brado
1.Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, e successive modificazioni, va' aggiunto il seguente comma: " 7. Ai fini del presente regolamento si intendono per animali allo stato brado quegli animali che vivono in liberta' in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattico-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.M. 1 giugno 1968 (Piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina), come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1. - Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina ha carattere obbligatorio, quando ricorrano le circostanze previste nel successivo art. 2. Negli altri casi gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricole interessate all'allevamento bovino, le latterie sociali e quanti altri intendono volontariamente aderire al piano di profilassi stabilito con il presente decreto, devono presentare domanda al veterinario provinciale, direttamente o a mezzo del veterinario comunale competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dagli articoli seguenti e le eventuali successive istruzioni. Nel caso di comproprieta' del capitale bestiame, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano di profilassi deve essere presentata congiuntamente dai comproprietari. I programmi di risanamento e di profilassi, proposti ogni anno dalle commissioni di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nei limiti fissati dal presente piano nazionale, dovranno altresi' conformarsi alle istruzioni di massima che saranno al riguardo emanate dal Ministero della sanita'. I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale dando la precedenza alle operazioni di profilassi e di risanamento obbligatorie. I provvedimenti di esecuzione saranno eseguiti di ufficio solo nei casi in cui le operazioni di risanamento rivestano carattere di obbligatorieta' e se gli interessati non vi adempiano spontaneamente. In attesa della approvazione del programma annuale da parte del Ministero della sanita', il veterinario provinciale puo' disporre, per urgenti esigenze profilattiche, la prosecuzione delle operazioni di risanamento nei confronti degli allevamenti gia' sottoposti a controllo in applicazione di precedenti programmi. Ai fini del presente regolamento si intendono per animali allo stato brado quegli animali che vivono in liberta' in un determinato territorio nel quale alimentazione, riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la marcatura, per l'avvio al mercato, per trattamenti profilattici-terapeutici e per l'alimentazione integrativa quali-quantitativa. Tali animali hanno tuttavia un proprietario".
Art. 2
Estensione delle operazioni di profilassi
1.L'art. 19- bis del decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 3 agosto 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 31 ottobre 1970, riguardante l'esonero degli allevamenti di bovini tenuti allo stato brado dai piani di profilassi, e' abrogato.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 19- bis del D.M. 1 giugno 1968, aggiunto dall'art. 1 del D.M. 3 agosto 1970, era il seguente: "Art. 19- bis. - Negli allevamenti di bovini tenuti allo stato brado non si applicano le norme del presente decreto. Tuttavia, nei programmi di cui all'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, puo' essere previsto che tali allevamenti siano sottoposti, tutti o in parte, ai provvedimenti contemplati dal presente decreto, qualora gli allevamenti stessi si trovino in territori nei quali la profilassi e' resa obbligatoria e sempreche' cio' sia ritenuto necessario per assicurare la eleminazione della tubercolosi bovina".
Art. 3
Sorveglianza ufficiale degli allevamenti
1.All'art. 5 del decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, dopo il primo comma va inserito il seguente comma: "1-bis. Nel corso dell'esecuzione degli interventi previsti dal presente decreto i bovini appartenenti ad allevamenti sotto controllo di Stato, sottoposti alla prova tubercolinica, non devono essere spostati dall'allevamento stesso, salvo che per la macellazione d'urgenza, se non dopo la rilevazione dell'esito favorevole della prova stessa".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del D.M. 1 giugno 1968, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 5. - I bovini di cui all'articolo precedente sono sottoposti alla prova tubercolinica intradermica la cui esecuzione e valutazione e' affidata a veterinari operanti sotto il controllo del veterinario provinciale e da questi autorizzati ove non siano veterinari comunali con funzioni di ufficiale governativo. 1-bis. Nel corso dell'esecuzione degli interventi previsti dal presente decreto i bovini appartenenti ad allevamenti sotto controllo di Stato, sottoposti alla prova tubercolinica, non devono essere spostati dall'allevamento stesso, salvo che per la macellazione d'urgenza, se non dopo la rilevazione dell'esito favorevole della prova stessa. Il veterinario provinciale puo' disporre, per esigenze particolari e sentito l'ordine dei veterinari della provincia, che tali veterinari operino in gruppi anziche' isolatamente. Al veterinario comunale avente le funzioni di ufficiale governativo spetta in ogni caso di provvedere da solo o di concorrere in qualita' di componente di un gruppo, alla esecuzione e alla valutazione della prova di cui al primo comma del presente articolo, sempreche' non ne sia impedito dai propri compiti di istituto e possa assicurare la continuita' e la tempestivita' del proprio intervento. Ai sindaci ed ai veterinari comunali spetta l'esecuzione di tutte le misure di polizia veterinaria attinenti al risanamento degli allevamenti indicate nel presente decreto ed in quelli esecutivi del veterinario provinciale. Ai veterinari coadiutori assunti dal veterinario provinciale in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, puo' essere affidata la esecuzione e la valutazione degli accertamenti diagnostici previsti dal presente decreto nonche' ogni altro incarico connesso con l'organizzazione e l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento. Il Ministro per la sanita' stabilira' le modalita' di preparazione, di distribuzione e di impiego della tubercolina occorrente per la esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui sopra".
Art. 4
Divieti negli allevamenti sottoposti a controllo per la profilassi della TBC
1.Nell'art. 18, l'alinea numero 4, primo comma, del decreto ministeriale 1 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 13 settembre 1968, e' abrogato.
2.E' abrogato il terzo e penultimo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 che prevede la deroga al divieto di introdurre bovini non scortati da certificazione sanitaria in allevamenti sottoposti ad azione di risanamento nei confronti della tubercolosi.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 18 del D.M. 1 giugno 1968, come modificato dall'art.6 del D.M. 5 luglio 1979 e dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 18. - Negli allevamenti sottoposti al controllo di Stato per la profilassi della tubercolosi bovina nonche' nelle stalle dei commercianti indicate nel successivo art. 20 e' vietato: 1) l'uso di vaccini e di prodotti terapeutici o profilattici antitubercolari, nonche' di qualsiasi altro prodotto capace di alterare il risultato della prova allergica; 2) l'esecuzione di prove tubercoliniche, se non previamente autorizzate dal veterinario provinciale; 3) l'uso, per l'alimentazione degli animali, del latte e suoi derivati ottenuti da bovine non ufficialmente indenni da tubercolosi, anche se provenienti da caseifici e latterie, se non previamente risanati; 4) (abrogato dal presente decreto); 5) l'impiego di personale di stalla affetto da tubercolosi; 6) introdurre bovini non scortati da certificati comprovanti che gli animali provengono da allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi e, se sono di eta' superiore a 6 settimane, che hanno fornito esito negativo ad almeno una prova della tubercolina. Tali certificati, cosi' come quelli comprovanti le condizioni sanitarie previste dal successivo comma, debbono essere conservati dal proprietario o dal detentore degli animali i quali sono tenuti ad esibirli, dietro richiesta, alle autorita' competenti od alle persone da questo incaricate, fino al successivo controllo ufficiale. I bovini che possono essere introdotti negli allevamenti controllati, ai sensi del presente comma, non debbono venire in contatto, durante lo spostamento, con bovini provenienti da allevamenti di stato sanitario inferiore. A complemento di quanto previsto nel comma precedente, e' fatto altresi' obbligo che i bovini da introdurre siano scortati da certificati attestanti che appartengono ad allevamenti sottoposti con esito favorevole al controllo di Stato per il risanamento dalla brucellosi ovvero che abbiano subito con esito negativo, da non piu' di 30 giorni, gli opportuni accertamenti sierologici nei confronti di detta malattia e sempreche' non provengano da allevamenti comprendenti animali sottoposti ai provvedimenti previsti dall'art. 106 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I certificati previsti dal presente comma, cosi' come quelli di cui al precedente punto 6), non sono richiesti qualora siano trasferiti animali appartenenti agli stessi proprietari. Ogni nuova introduzione di capi negli allevamenti controllati deve essere segnalata al veterinario comunale entro otto giorni dall'introduzione stessa, da parte del proprietario o detentore degli animali". Si trascrive il testo delle norme abrogate: "Primo comma, n. 4): trasferire animali su pascoli nei quali non sia assicurata la piu' completa separazione da bovini di allevamenti non riconosciuti ufficialmente indenni". "Terzo comma: in deroga a quanto previsto dal precedente punto 6), in ogni allevamento sottoposto ad azione di risanamento nei confronti della tubercolosi, possono essere introdotti, con particolari misure profilattiche dettate dal veterinario provinciale, i vitelli di cui all'art. 16 del presente decreto nonche' i vitelli nati da bovine infette eventualmente trasferite dall'allevamento stesso in altre sedi, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto".
Art. 5
Movimento di animali appartenenti ad allevamenti in corso di risanamento per la TBC
1.Al punto b) dell'art. 8- bis inserito dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 25 gennaio 1980, e' aggiunta la seguente frase: "Fatto salvo quanto indicato all'art. 9 del decreto ministeriale 1 giugno 1968, circa i requisiti per riconoscere ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento, il movimento in uscita di animali appartenenti ad allevamenti infetti in corso di risanamento per la tubercolosi dovra' avvenire soltanto dopo che tutti i bovini di eta' superiore a sei settimane abbiano reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di sei settimane, il primo dei quali effettuato almeno due mesi dopo la eliminazione dei capi infetti".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 8- bis del D.M. 1 giugno 1968, aggiunto dall'art. 2 del D.M. 5 luglio 1979, poi modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 8-bis. - Dopo l'eliminazione, mediante macellazione, dei bovini di cui all'art. 8 e prima di ricostituire l'allevamento, le stalle e gli altri locali di ricovero e tutti i contenitori, impianti ed altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del presente decreto. I mezzi di trasporto, i recipienti e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di bovini provenienti da un allevamento infetto, nonche' di prodotti, avanzi e materiali provenienti da tali animali o che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico per i bovini di cui sopra debbono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso. I disinfettanti da usare e le relative concentrazioni di impiego debbono corrispondere a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali che a tale riguardo vengono impartite dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 17 del presente decreto. Inoltre, dopo l'eliminazione di detti bovini: a) nessun bovino puo' uscire dall'allevamento se non previa autorizzazione, nei casi di destinazione alla macellazione, da rilasciarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e suc- cessive modificazioni; b) nell'allevamento di cui al precedente punto a) debbono essere effettuati accertamenti per confermare l'eliminazione della tubercolosi. Fatto salvo quanto indicato all'art. 9 del decreto ministeriale 1 giugno 1968 (recte: del presente decreto, n.d.r.) circa i requisiti per riconoscere ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento, il movimento in uscita di animali appartenenti ad allevamenti infetti in corso di risanamento per la tubercolosi dovra' avvenire soltanto dopo che tutti i bovini di eta' superiore a sei settimane abbiano reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di sei settimane, il primo dei quali effettuato almeno due mesi dopo la eliminazione dei capi infetti; c) il ripopolamento di tale allevamento deve avvenire soltanto dopo che i bovini di eta' superiore alle sei settimane ivi rimasti abbiano presentato un risultanto favorevole ad una o piu' prove per l'accertamento della tubercolosi".
Art. 6
Macellazione degli animali infetti da TBC
1.Il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 17 settembre 1968, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "La macellazione degli animali infetti deve essere effettuata, nei macelli della provincia all'uopo designati ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del Servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni, a condizione che in tutti i casi gli animali infetti viaggino sotto vincolo sanitario".
Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1992
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 271
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 2 del D.M. 14 giugno 1968 (Norme per la corresponsione dell'indennita' di abbattimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi), come modificato, da ultimo, dall'art. 2 del D.M. 1 marzo 1982 (G.U. n. 147 del 31 maggio 1982) e dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2. - La misura dell'indennita' spettante ai proprietari dei bovini e dei bufalini infetti abbattuti dal 1 gennaio 1980, in applicazione dei piani di sradicazione della tubercolosi e brucellosi bovine di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e' stabilita dal veterinario provinciale laddove organo periferico del Ministero della sanita', nonche' delle competenti autorita' sanitarie regionali o dagli uffici cui sono state demandate le attribuzioni del veterinario provinciale, sulla base della tabella allegata al presente decreto. La macellazione degli animali infetti deve essere effettuata, nei macelli della provincia all'uopo designati ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilita' di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni, a condizione che in tutti i casi gli animali infetti viaggino sotto vincolo sanitario. Le spese relative al trasferimento degli animali alle sedi di macellazione sono a carico degli interessati".
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