DECRETO 21 ottobre 1991, n. 458
Entrata in vigore del decreto: 14/4/1992
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante disposizioni sullo stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, recante: "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979";
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ed in particolare gli articoli 12 e 14 recanti rispettivamente norme per l'ammissione ai concorsi di personale in servizio e di riserva di posti;
Vista la legge 20 maggio 1983, n. 93: legge-quadro sul pubblico impiego;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207, relativa alla disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli normativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali e successive proroghe;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che individua la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 6 della citata legge n. 93/1983;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente l'organizzazione del mercato del lavoro, ed in particolare l'art. 16 relativo alle disposizioni da applicarsi allo Stato ed agli enti pubblici nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 che disciplina l'avviamento e la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, ed in particolare l'art. 11 recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, 20 maggio 1987, n. 270, 17 settembre 1987, n. 494 e 25 giugno 1983, n. 348, relativi alla disciplina degli accordi collettivi di lavoro del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 12 settembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 900.1/AG.2/CONC/3643 del 31 ottobre 1991);
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Riserva dei posti nei concorsi pubblici
1.In attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi in posti di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi VI, VII e VIII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, vacanti nelle piante organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, un terzo dei posti vacanti da coprire - arrotondabile all'unita' superiore - e' riservato al personale in servizio di ruolo presso l'amministrazione che indice il concorso.
2.Della riserva deve essere fatta espressa menzione nel bando di concorso.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 312/1980 e' il seguente: "Art. 12 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - Ai concorsi pubblici potra' partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale". - L'art. 14 della sopracitata legge n. 312/1980 risulta cosi' formulato: "Art. 14 (Riserva dei posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica; 40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica; 30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica; 30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica; 30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica; 30 per cento dalla 7a alla 8a qualifica. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore salvo altro titolo di studio. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica. La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il seguente: "Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali". - L'art. 11 del D.L. n. 344/1990 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) cosi' recita: "Art. 11. - 1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche provvisorie o defini- tive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali rela- tive al nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per cento, arrotondabile all'unita' superiore. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonche' i requisiti richiesti al personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformita' a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 11 del D.L. n. 344/1990 si veda in note alle premesse.
Art. 2
Concorsi nei quali si applica la riserva
Art. 3
Requisiti di ammissione ai concorsi
2.Le anzianita' di servizio richieste alle lettere a), b) e c) del comma uno devono essere maturate alle dipendenze delle unita' sanitarie locali o degli enti e amministrazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; l'anzianita' di cui alla lettera a) non sostituisce il requisito specifico dell'anzianita' di servizio richiesto per la ammissione al concorso di collaboratore coordinatore dall'art. 138 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.
3.Le anzianita' di cui ai commi 1 e 2 non sono valutate come punteggio nei titoli di carriera ed il relativo servizio deve essere stato svolto senza demerito e sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 18 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980.
4.Per i concorsi del ruolo sanitario e tecnico e' fatto salvo l'obbligo del possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio delle attivita' professionali soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie) nonche' degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di particolari attivita'.
5.Nei concorsi per i quali sia richiesto, tra i requisiti di ammissione, il possesso del titolo di studio di geometra o perito industriale nei diversi indirizzi o perito agrario, il personale avente titolo alla riserva ai sensi del presente regolamento nonche' gli altri candidati pubblici dipendenti, sono esonerati dall'iscrizione all'albo dei rispettivi collegi. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 03/04/1992, n. 79 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 138, 142 e 146 del D.M. 30 gennaio 1982, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 (gia' citato nelle premesse al presente decreto), e' il seguente: "Art. 138 (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore coordinatore - Requisiti specifici di ammissione). - I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente; b) anzianita' di servizio di almeno due anni nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo". "Art. 142 (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo - Requisiti specifici di ammissione). - Requisito specifico di ammissione al concorso e' il seguente: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente". "Art. 146 (Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente amministrativo). - Requisito specifico di ammissione al concorso e' il seguente: titolo di istruzione secondaria di secondo grado". - Il testo del primo comma degli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 761/1979 (gia' citato nelle premesse al presente decreto) e' il seguente: "Art. 24, primo comma. - Per il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per il personale proveniente da unita' sanitarie locali e di altre regioni o da enti equiparati ai sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unita' sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita' acquisite presso le unita' sanitarie locali". "Art. 25, primo comma. - I servizi e titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto la equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera" di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unita' sanitarie locali". "Art. 26, primo comma. - Gli istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati presidi delle unita' sanitarie locali ai sensi del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e il Sovrano ordine militare di Malta, ove gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita' sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma". - L'art. 18 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto) e' il seguente: "Art. 18 (Sanzioni disciplinari e note di demerito). - Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. Nel caso in cui l'attivita' prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato. Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrra' gli stessi effetti di cui al primo comma". - L'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, e' cosi' formulato: "Art. 99. - E' soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di ostetrica, assistenza sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. E' anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Con regio decreto, su proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro della pubblica istruzione ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo. La vigilanza si estende: a) all'accertamento del titolo di abilitazione; b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette".
Art. 4
Accertamento del diritto alla riserva
1.L'accertamento del diritto alla riserva e' effettuato d'ufficio dall'amministrazione che indice il concorso all'atto dell'ammissione dei candidati.
Art. 5
Graduatorie
1.Nel provvedimento di approvazione della graduatorie generale fi- nale degli idonei del concorso, l'amministrazione approva anche l'apposita graduatoria dei concorrenti riservatari risultati idonei secondo l'ordine di collocazione dei medesimi nella graduatoria generale finale.
2.I concorrenti inclusi nella graduatoria dei riservatari restano collocati anche nella graduatoria generale.
3.Qualora il posto da conferire sia unico, la nomina in ruolo e' attribuita utilizzando la graduatoria dei riservatari e non quella generale. Negli altri casi la percentuale dei riservatari e' arrotondata per eccesso all'unita' superiore e l'utilizzazione della graduatoria generale e di quella dei riservatari avviene nell'ordine secondo le rispettive quote.
4.La stessa procedura e' applicata anche in sede di successiva utilizzazione delle graduatorie.
5.Dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto deve essere fatta espressa menzione nell'atto di approvazione della graduatoria finale.
Art. 6
Altri casi di applicazione della riserva
1.La riserva di cui all'art. 1 e' altresi' prevista, nella misura della meta' - arrotondabile all'unita' superiore - dei posti da ricoprire con concorsi pubblici da indire per la copertura dei posti di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi compresi fra il II ed il V per le figure professionali non rientranti nella disciplina di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988.
2.Tra le figure di cui al primo comma sono ricompresi la puericultrice e l'operatore tecnico addetto all'assistenza, al quale e' obbligatoriamente richiesto il possesso del titolo di qualificazione previsto dall'art. 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che ne istituisce il profilo. Ai concorsi per puericultrice possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di assistente all'infanzia di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 338.
3.Nelle procedure concorsuali di cui al primo comma si applica la disposizione dell'art. 4 del presente decreto. I requisiti generali e specifici di ammissione richiesti ai candidati sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e successive modificazioni.
4.La meta' dei posti, arrotondabile dell'unita' superiore, di posizione funzionale corrispondente ai livelli retributivi compresi tra il II e il V vacanti nelle piante organiche provvisorie o defini- tive dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale e per i quali e' prevista l'assunzione secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, e' riservata al personale che sia in servizio di ruolo presso l'amministrazione che deve procedere alla copertura del posto.
5.I requisiti di assunzione richiesti al personale del comma 4 sono quelli previsti dall'art. 159 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, integrato dall'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 10 febbraio 1984, modificato in parte dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e dell'art. 40, tabelle allegato 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Per le proce- dure di selezione si applicano le modalita' previste dagli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306/1988.
6.Fatto salvo l'obbligo del possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio dell'attivita' soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), nonche' degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di particolari attivita' professionali, alle selezioni di cui ai commi 1 e 4 e' ammesso anche il personale che, in carenza del titolo di studio previsto dalla vigente normativa, abbia maturato una anzianita' di servizio di anni cinque nella posizione funzionale immediatamente inferiore che, nel caso degli operatori tecnici, deve essere nello stesso mestiere.
7.Le anzianita' di servizio previste nei commi precedenti devono essere maturate alle dipendenze delle unita' sanitarie locali o degli enti ed amministrazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
8.Le anzianita' di servizio previste in alternativa al titolo di studio non sono valide ai fini del possesso del requisito dell'anzianita' di servizio ove previsto dalla vigente normativa concorsuale e non sono valutate come punteggio nei titoli di carriera.
9.Per i posti non coperti con le selezioni di cui al comma 4, si procede ai sensi del disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 384/1990 (gia' citato nelle premesse al presente decreto) e' il seguente: "Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, e' istituito il profilo professionale di 'operatore tecnico addetto all'assistenza', al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio- assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalita', requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio-sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente regolamento". - Per il D.P.R. n. 494/1987 si veda nelle premesse al presente decreto. - L'art. 159 del D.M. 30 gennaio 1982 cosi' recita: "Art. 159 (Assunzione per chiamata diretta). - Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le assunzioni per i profili professionali sotto indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi articoli 160, 161 e 162: Ruolo sanitario: tabella N - quadro 2 - profilo professionale: operatori professionali di 2a categoria. Ruolo tecnico: tabella F - profilo professionale: operatori tecnici; tabella G - profilo professionale: agenti tecnici. Ruolo amministrativo: tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi; tabella D - profilo professionale: commessi. I requisiti per l'assunzione sono i seguenti: a) eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto; b) titolo di istruzione secondaria di primo grado piu' titolo specifico di massaggiatore non vedente e massiofisioterapista rilasciato da scuola autorizzata, per il concorso per il profilo professionale di cui alla tabella N, quadro 2, del ruolo sanitario". - Per l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie si veda in nota all'art. 3. - Per il testo del primo comma degli articoli 24, 25 e 26 del D.P.R. n. 761/1979 si veda in nota all'art. 3.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1.Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai concorsi pubblici banditi o alle selezioni avviate ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per i quali non siano, rispettivamente, iniziate le prove di esame o completate le procedure di selezione alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine le amministrazioni sono tenute alla riapertura dei termini previsti dal bando per consentire la presentazione delle domande ai soli candidati interni interessati che non vi abbiano provveduto, nonche' per garantire l'aggiornamento dei titoli ai candidati che abbiano gia' presentato domanda. Nel caso delle selezioni si applicano le procedure di cui all'art. 5, comma 4, per i posti ancora da ricoprire.
2.Nei pubblici concorsi per i quali siano iniziate le prove o siano in atto graduatorie, sono sciolte favorevolmente le riserve espresse circa l'ammissione di candidati interni carenti del titolo di studio, sempreche' in possesso dei requisiti specifici alternativi previsti dal presente regolamento.
3.Nelle ipotesi di cui al comma 2 l'utilizzo delle graduatorie per la copertura dei posti che ulteriormente si rendessero vacanti, avviene rispettando il principio della riserva di cui all'art. 1 nei confronti dei candidati interni risultanti idonei.
Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro per la funzione pubblica GASPARI p. Il Ministro del tesoro PAVAN
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1992
Registro n. 4 Sanita', foglio n. 337
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