DECRETO 14 febbraio 1992, n. 238

Type Decreto
Publication 1992-02-14
Ultimo aggiornamento 1992-03-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 8/4/1992

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; il decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense, in data 24 gennaio 1991, concernente i criteri per le determinazioni degli onorari dei diritti e delle indennita', spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

E' approvata la deliberazione in data 24 gennaio 1991, del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che modifica i criteri per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali.

Il Ministro: MARTELLI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1992

Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 244 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), come modificato dall'art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957, sostituisce l'art. 57 del R.D.L. 27 novembre 1933, 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, con il testo che segue: "Art. 57. - 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.M. n. 392/1990, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1990.

Allegato

ALLEGATO IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Nella seduta del 24 gennaio 1991. Premesso: che il 21 dicembre 1990 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro di grazia e giustizia che approvava la delibera di questo Consiglio nazionale del 30 marzo 1990 che stabiliva le tariffe in materia civile, penale e stragiudiziale; che il Consiglio nazionale forense che aveva deliberato le nuove tariffe penali molto tempo prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di procedura penale aveva ritenuto di non adeguarle a detto Codice per non rallentare il travagliato iter di approvazione da parte del CIP e del Consiglio di Stato; che e' necessario pero' che dette tariffe - pur senza modificare l'importo degli onorari previsti - vadano rapportate alle varie attivita' che il nuovo Codice prevede; Pertanto, Delibera: Sono stabiliti nel testo seguente e con le relative tabelle per il nuovo biennio i criteri per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali. Il presidente avv. FRANZO GRANDE STEVENS Il segretario avv. EDILBERTO RICCIARDI

Tariffa penale- art. 1

TARIFFA PENALE Art. 1. Per la determinazione dell'onorario dovra' tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilita' della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente. Per le cause che richiedono un particolare impegno, e per la complessita' dei fatti e per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti. Qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso una manifesta sproporzione, i massimi potranno essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente consiglio dell'Ordine. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

Tariffa penale- art. 2

Art. 2. Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avra' ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, gia' compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Tariffa penale- art. 3

Art. 3. Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20%. Nel caso di assistenza a due o piu' clienti che abbiano identita' di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avra' diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Tariffa penale- art. 4

Art. 4. Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avra' diritto alla indennita' di trasferta e al rimborso delle spese cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Tariffa penale- art. 5

Art. 5. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, avra' diritto anche alle funzioni procuratorie previste dalla tariffa civile.

Tariffa penale- art. 6

Art. 6. Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).

Tariffa penale- art. 7

Art. 7. Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennita' previsti per l'avvocato. Detti onorari ed indennita' sono ridotti alla meta' per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.

Tariffa penale- art. 8

Art. 8. All'avvocato e al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.

Tariffa penale- Tabella

TABELLA Min. Mass. ---- ----- 1) Corrispondenza e sessioni: 1.1. Informativa, anche telefonica, per ognuna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 20.000 1.2. In studio con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione. . . . . . . . 30.000 60.000 1.3. In studio collegialmente con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati per ogni sessione. . . . . . . 40.000 80.000 2) Esame e studio. . . . . . . . . . . . . . 30.000 80.000 L'onorario e' dovuto: in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari, ad atti od attivita', da chiunque compiuti, per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale; dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste, memorie; della dichiarazione di impugnazione, di opposizione a decreto penale, di costituzione di parte civile, di intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Min. Mass. ---- ----- 3) Indennita' di accesso al carcere o ad uffici, di attesa, di ricerca ed assicurazione dei mezzi di prova a norma di quanto previsto dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. . . . . . . . 20.000 30.000 (l'indennita' e' dovuta per ogni ora, o frazione di ora, con un minimo di L. 20.000, quella di attesa o di ricerca e di assicurazione dei mezzi di prova e' dovuta per un massimo di otto ore giornaliere). 4) Partecipazione ed assistenza ad atti od attivita', compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attivita' di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento, per ognuna. . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 80.000 5) Onorario per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali, per ognuna. 300.000 1.000.000 6) Istanze, memorie, richieste, denunce, querele, motivi di impugazione, pareri che esauriscono l'attivita'. . . . . . . . 100.000 500.000 La tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore verra' applicato il moltiplicatore dello 0,75%; per quelli dinanzi alla corte d'appello dell'1,25%; per quelli dinanzi alla corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0% e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5%.

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