DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 261
Entrata in vigore del decreto: 01/05/1992
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia sull'attuazione della legge; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale di durata triennale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978; Udito il parere n. 106/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base del disposto di cui agli articoli 48, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai sensi dell'art 48, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli psicologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 3 aprile 1992
Atto di Governo, registro n. 85, foglio n. 20
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) La disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili, la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta o con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 93/1981 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna) e' il seguente: "Art. 9 (Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM). - Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzioni di unita' sanitaria locale ai sensi dell'art. 15, terzo comma, punto c), della predetta legge". - Il comma 2 dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e' il seguente: "L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi". - L'art. 17, comma 1, lettera d), della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) - c) (omissis); d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni di legge".
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 1991 PERFEZIONATO IL 9 GENNAIO 1992 ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente accordo regola, in conformita' all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato esistente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le Unita' sanitarie locali e i professionisti iscritti negli albi degli psicologi ai quali siano confermati ai sensi dell'articolo 2 gli incarichi di cui i medesimi siano titolari per lo svolgimento, nei servizi delle Unita' sanitarie locali, delle attivita' proprie della professione di psicologo secondo la legge 18.2.1989 n. 56. 2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo psicologo svolge la propria attivita' per conto di piu' Unita' sanitarie locali.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 2
ART. 2 (Conferma degli incarichi e relative procedure) 1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato, salva l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e di limitazione di orario di cui agli articoli 3 e 4, gli psicologi che alla data di sottoscrizione del presente accordo risultano titolari di regolare incarico professionale a rapporto orario presso le Unita' sanitarie locali per lo svolgimento di attivita' proprie della professione di psicologo, purche' tale incarico sia in atto alla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Sono inoltre requisiti per la conferma di cui al comma 1: a) non aver compiuto il 65› anno di eta'; b) essere iscritto all'albo professionale degli psicologi ai sensi della [legge 18.2.1989 n. 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56). 3. Qualora non risultino espletate le procedure per l'iscrizione all'albo professionale, di cui all'[articolo 32 della legge 18 febbraio 1989 n. 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-18;56~art32), il requisito previsto dal comma 2 lettera b) e' provvisoriamente soddisfatto mediante dichiarazione rilasciata dal Commissario nominato ai sensi dell'articolo 31 della legge stessa, dalla quale risulti che il professionista interessato ha presentato tempestiva domanda di iscrizione all'albo. L'incarico provvisoriamente confermato e' altresi' revocato con effetto immediato nei confronti dei professionisti per i quali il procedimento di iscrizione all'albo si sia eventualmente interrotto per la ritenuta mancanza di requisiti previsti dalla disposizione di cui all'[articolo 32 della legge n. 56/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;56~art32). 4. A pena di decadenza dell'incarico, lo psicologo provvisoriamente confermato e' tenuto a consegnare alla competente Unita' sanitaria locale, non appena possibile, il certificato di iscrizione all'albo professionale. 5. La perdita di uno dei requisiti prescritti determina la immediata revoca dell'incarico. 6. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli psicologi interessati presentano domanda di conferma, conforme allo schema allegato sub A e corredata dei documenti atti a provare il possesso dei prescritti requisiti, alla Unita' sanitaria locale competente, la quale decide sulle domande entro i successivi 60 giorni, dandone comunicazione agli interessati e all'assessore regionale alla sanita'. 7. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 8. La comunicazione di conferma allo psicologo e' effettuata dalla Unita' sanitaria locale mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare dei quali uno deve essere restituito dall'interessato, a pena di decadenza, entro i successivi quindici giorni per accettazione incondizionata delle norme del presente accordo nonche' delle modalita' di svolgimento dell'incarico. 9. La conferma dell'incarico comporta il riconoscimento di tutto il servizio svolto in regime convenzionale senza soluzione di continuita' presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o degli enti in esso confluiti.
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i psicologi ambulatoriali- art. 3
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