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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 262

Current text a fecha 1992-04-16

Entrata in vigore del decreto: 01/05/1992

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia sull'attuazione della legge; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991; Udito il parere n. 106/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che sulla base del disposto di cui agli articoli 48, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli accordi collettivi nazionali sottoscritti ai sensi dell'art. 48, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali con i biologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti, il 3 aprile 1992

Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 21

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e' il seguente: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili, la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta o con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convezionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 93/1981 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna) e' il seguente: "Art. 9 (Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM). - Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzioni di unita' sanitaria locale ai sensi dell'art. 15, terzo comma, punto c), della predetta legge". - Il comma 2 dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e' il seguente: "L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi". - L'art. 17, comma 1, lettera d), della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) - c) (omissis); d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni di legge;".

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 1991 PERFEZIONATO IL 9 GENNAIO 1992 Dichiarazione preliminare 1. Le parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione territoriale, i biologi ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei relativi servizi. 2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l'utilita' e la necessita' che sia ampiamente promossa la partecipazione della categoria alle attivita' dei servizi di prevenzione sul territorio in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di piu' alti e qualificati livelli sanitari nel quadro generale della migliore tutela della salute dei cittadini. ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente accordo regola in conformita' all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le Unita' sanitarie locali e i biologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione a livello ambulatoriale delle prestazioni professionali proprie della categoria (articolo 3 legge n. 396 del 24 maggio 1967; decreto ministeriale 27 marzo 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1976 e successive modificazioni e integrazioni), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonche' ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo. 2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attivita' per conto di piu' Unita' sanitarie locali. 3. Ai biologi di cui al presente accordo e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 2

ART. 2 (Graduatoria regionale - Domanda e requisiti) 1. Il professionista, che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, deve inoltrare all'assessorato alla sanita' della regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme all'allegato A e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. 2. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il 50› anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo, o di convenzione ai sensi del [D.P.R. n. 120 del 23 marzo 1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-23;120) in caso di cessazione dell'attivita' convenzionata personale o della struttura; b) essere iscritto all'Ordine professionale di biologo; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle commissioni di disciplina previste dall'attuale o dal precedente accordo. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato B.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 3

ART. 3 (Formazione delle graduatorie) 1. L'assessorato regionale alla sanita', sentito il rappresentante regionale dell'Ordine professionale, provvede entro il 31 maggio alla formazione di una graduatoria regionale per titoli, con validita' annuale, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato B. 2. La graduatoria - che oltre a riportare il punteggio conseguito, deve indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti - e' pubblicata per la durata di 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'assessorato, ed e' comunicata al rappresentante dell'ordine professionale e ai responsabili regionali dei sindacati firmatari. 3. Entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria all'assessore regionale alla sanita' il quale vi provvede entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto. 4. La graduatoria definitiva e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Unita' sanitarie locali. 5. La graduatoria ha effetto dal 1› gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 4

ART. 4 (Incompatibilita') 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[articolo 48 della Legge 23.12.1978 n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), nonche' da altre disposizioni di legge, non e' conferibile l'incarico al professionista che: a) - abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) - abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo [ex articolo 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale; c) - operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le Unita' sanitarie locali della regione; d) - sia titolare di un rapporto di convenzione esterna con Unita' sanitarie locali; e) - abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche; f) - sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico. 3. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla Unita' sanitaria locale, previa contestazione all'interessato.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 5

ART. 5 (Massimale orario - Limitazioni) 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto [ex articolo 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47), ed e' espletabile presso piu' Unita' sanitarie locali. 2. I professionisti, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'articolo 4, possono svolgere attivita' ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita', non superino il limite dell'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale: 3. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale, l'assessorato regionale alla sanita' tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attivita', le modalita' di svolgimento presso ciascuna Unita' sanitaria locale e l'anzianita' dell'incarico ambulatoriale. 4. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le Unita' sanitarie locali danno comunicazione all'assessore regionale alla sanita', indicandone la decorrenza. 5. In relazione a particolari esigenze dei biologi, specie nel periodo estivo, puo' essere concordata con l'Unita' sanitaria locale la concentrazione in un solo mese dell'orario di attivita' che i singoli professionisti dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi: per i biologi che svolgono piu' di 24 ore di attivita' settimanale puo' consentirsi la concentrazione nell'arco di due mesi dell'orario che essi dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazioni nei pagamenti mensili, puo' essere consentito peraltro solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di sevizio attraverso reciproche volontarie sostituzioni tra i biologi titolari di incarico interessati.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 6

ART. 6 (Conferimento degli incarichi) 1. Qualora l'Unita' sanitaria locale intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni: a) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa; b) ore settimanali di attivita', modalita' e localita' di svolgimento. 2. Possono concorrere al conferimento dell'incarico: a) - i professionisti titolari di un altro incarico ambulatoriale presso le Unita' sanitarie locali della regione. Si intende titolare di incarico il professionista che abbia completato con esito favorevole i tre mesi di incarico a tempo determinato di cui al comma 8; b) - i professionisti inseriti nella graduatoria regionale di cui all'articolo 2. 3. Tra i professionisti che hanno presentato domanda l'Unita' sanitaria locale interpella prioritariamente quelli indicati alla lettera a) del comma 2, in base all'anzianita' di incarico: ove risulti necessario, vengono successivamente interpellati i professionisti di cui alla lettera b) dello stesso comma 2, secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria regionale. 4. Il professionista avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della Unita' sanitaria locale interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. 5. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico. 6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. 7. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato C, resa ai sensi dell'[articolo 4 della legge 4.1.1968 n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4). 8. L'Unita' sanitaria locale, verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal professionista interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per tre mesi con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. 9. Il professionista incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, deve, a pena di decadenza formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata. 10. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della Unita' sanitaria locale per mezzo di raccomandata A.R., non venga notificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine prerentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame all'organo di gestione della Unita' sanitaria locale che decide in via definitiva entro i successivi 20 giorni. 11. Il professionista incaricato ai sensi del presente articolo, che risiede in provincia diversa da quella in cui l'incarico deve essere espletato, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune nel quale e' ubicato il presidio dove deve svolgere l'incarico. In mancanza di trasferimento, al professionista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo articolo 18. 12. I professionisti incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Unita' sanitaria locale in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 7

ART. 7 (Doveri e compiti del professionista) 1. Il professionista incaricato deve: a) - attenersi alle disposizioni che l'Unita' sanitaria locale emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; b) - eseguire le prestazioni di cui all'articolo 1; c) - effettuare, secondo le modalita' organizzative stabilite dall'Unita' sanitaria locale, durante il normale orario di servizio, le prestazioni di particolare impegno rientranti nella sua competenza professionale di cui all'allegato C - voce "Analisi" - annesso al [D.P.R. n. 316 del 28.9.1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-28;316); d) - attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; e) - redigere e trasmettere all'Unita' sanitaria locale competente e all'assessorato regionale alla sanita' entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato A; f) - osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. 2. L'Unita' sanitaria locale provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettivita' e di facile applicabilita' che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente. 4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva, il professionista e' deferito alla commissione di cui all'articolo 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 5. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione di cui all'articolo 11 per i provvedimenti di competenza. 6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Unita' sanitaria locale; b) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilita' le analisi di competenza; c) usare le attrezzature fornite dall'Unita' sanitaria locale comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; d) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche. 7. Gli incarichi di cui al presente accordo sono svolti tra le ore 7 e le ore 20 dei giorni feriali.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 8

ART. 8 (Mobilita') 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la Unita' sanitaria locale puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito il professionista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso. 2. Se il provvedimento comporta mobilita' da un comune all'altro della U.S.L. o variazioni nelle modalita' di accesso e' ammessa opposizione all'organo di gestione della Unita' sanitaria locale entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la Unita' sanitaria locale deve pronunciarsi entro 30 giorni. 4. La mancata accettazione della nuova localita' di servizio individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. 5. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'Unita' sanitaria locale assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. 6. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le Unita' sanitarie locali competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attivita' del professionista presso una sola Unita' sanitaria locale o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'articolo 5. 7. Il trasferimento del professionista da un presidio a un altro della stessa Unita' sanitaria locale puo' avvenire anche su domanda dell'interessato.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 9

ART. 9 (Riduzione di orario - Revoca dell'incarico) per soppressione del servizio 1. L'Unita' sanitaria locale puo' disporre la riduzione dell'orario di attivita' del professionista o la revoca dell'incarico per soppressione del servizio in caso di persistente contrazione della domanda di prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco dell'anno precedente. 2. Il provvedimento di riduzione di orario o di revoca dell'incarico ai sensi del comma 1 viene adottato, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione, nei confronti del professionista che nell'ambito dell'Unita' sanitaria locale vanti la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento e' ammessa opposizione all'organo di gestione dell'Unita' sanitaria locale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. Sull'opposizione, che ha effetto sospensivo, l'organo di gestione decide entro 30 giorni, previa audizione dell'interessato. 5. Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai sensi del presente articolo, l'Unita' sanitaria locale valuta se esistono possibilita' di piena o anche parziale utilizzazione del professionista attraverso il ricorso alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 8.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 10

ART. 10 (Cessazione e sospensione dell'incarico) 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, l'incarico puo' cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.. 2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta del professionista l'Unita' sanitaria lo- cale, valutate le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'incarico e' revocato con effetto immediato nei seguenti casi: a) cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi dell'articolo 4; c) aver compiuto il 65o anno di eta'; d) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dall'Unita' sanitaria locale e presieduta dal titolare- o suo delegato - della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della regione o di regione limitrofa. 5. L'incarico e' sospeso in caso di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della Unita' sanitaria locale ove il biologo deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. E' altresi' sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'Unita' sanitaria locale deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all'articolo 11 per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico. 6. Nel caso previsto dal comma 5 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'articolo 11. 7. L'incarico e' sospeso in caso di sospensione dall'albo professionale.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 11

ART. 11 (Commissione regionale di disciplina) 1. E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta di: a) - l'assessore regionale alla sanita', o suo delegato con funzioni di presidente; b) un membro in rappresentanza delle Unita' sanitarie locali, designato dall'A.N.C.I. regionale; c) - un membro in rappresentanza della Unita' sanitaria locale che ha proceduto al deferimento; d) - tre biologi designati dall'Ordine nazionale dei biologi su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo. 2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente accordo, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 provvede in via autonoma, l'Ordine nazionale dei biologi. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'assessore regionale alla sanita'. 4. La commissione ha sede presso l'assessorato regionale alla sanita'. 5. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionali derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento, e ad adottare le conseguenti decisioni. 6. Al professionista deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda. 7. La commissione e' validamente riunita quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale la proposta piu' favorevole all'incolpato. 8. La commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone alla Unita' sanitaria locale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: a) richiamo: per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'articolo 7; b) diffida: per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo. c) sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni: c1) per recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo e di diffida; c2) per gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; c3) per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; c4) per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'articolo 4; d) revoca: d1) per instaurazione di procedimento penale per infrazione, configurantisi come reati, per le quali la Unita' sanitaria lo- cale abbia accertato gravissime responsabilita'; d2) per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. 9. Il biologo che abbia riportato una condanna non irrevocabile per delitto di particolare gravita' secondo il comune sentire sociale e' deferito alla commissione di disciplina ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione dall'incarico fino alla pronuncia della sentenza definitiva. 10. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Unita' sanitaria locale che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine professionale nonche' alle altre Unita' sanitarie locali della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti qualora il professionista sia titolare di altro incarico presso le stesse. 11. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 12

ART. 12 (Aggiornamento professionale obbligatorio) 1. La regione annualmente, d'intesa con il rappresentante regionale dell'Ordine dei biologi e con i sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti. 2. Le Unita' sanitarie locali provvedono all'attuazione dei corsi secondo le disposizioni di coordinamento e di indirizzo aventi ad oggetto i programmi, i metodi ed i tempi di svolgimento, la gestione economica dei corsi stessi, emanate dalla regione. 3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. 4. Per la partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatorio, al professionista sono corrisposti gli stessi emolumenti che gli competono per le ore di effettiva attivita'. 5. L'aggiornamento obbligatorio per i biologi convenzionati puo' essere soddisfatto anche attraverso la partecipazione a specifici corsi organizzati per il personale medico dipendente o convenzionato in base ad altro accordo nazionale [ex articolo 48 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48). 6. E' in facolta' della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio: a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari del presente accordo; b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il biologo deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla Unita' sanitaria locale competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al professionista spetta lo stesso trattamento di cui al comma 4. 8. Al termine di ciascun corso il biologo ha l'obbligo di fornire alla Unita' sanitaria locale idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 13

ART. 13 (Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso - Sostituzioni) 1. Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a: a) - malattia od infortunio, per una durata massima di 6 mesi nell'arco di 1 anno; b) - servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; c) - gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di 7 giorni; d) - documentata partecipazione ad esame o concorsi, fino ad un massimo di 10 giorni; e) - matrimonio, fino ad un massimo di 15 giorni; f) - documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi. 2. Per motivi di studio il biologo incaricato puo' farsi sostituire da un collega da lui designato, previa tempestiva comunicazione alla Unita' sanitaria locale competente, per la durata massima di un mese, frazionabile anche in due periodi, nel corso dell'anno solare. 3. Fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 5 - comma 5 - e al comma 2 del presente articolo alla sostituzione del professionista provvede l'Unita' sanitaria locale secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 2, con preferenza per i residenti. 4. La sostituzione non puo' avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con il rientro del titolare. 5. Al sostituto spettano i compensi di cui all'articolo 17, comma 1 e, qualora ne ricorrano i presupposti, quelli di cui allo stesso articolo 17, comma 9. 6. Qualora sia prevedibile una minor richiesta di prestazioni, a domanda del professionista convenzionato il dirigente della struttura ove lo stesso e' impegnato puo' concedere assenze per non piu' di due distinti periodi da recuperarsi nell'anno secondo l'esigenza di servizio.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 14

ART. 14 (Gravidanza e puerperio) 1. Alla professionista confermata nell'incarico che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'Unita' sanitaria locale mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 15

ART. 15 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi) 1. L'Unita' sanitaria locale provvede ad assicurare i professionisti incaricati, comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione, contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'articolo 19. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) - per la responsabilita' verso terzi: - L. 1.500.000.000 per sinistro; - L. 1.000.000.000 per persona; - L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali; b) - per gli infortuni: - L. 1.000.000.000 per morte o invalidita' permanente; - L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'inizio della invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del presente accordo. 4. I biologi che a causa delle attivita' espletate ai sensi del presente accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Unita' sanitaria lo- cale.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 16

ART. 16 (Prolungamento dell'orario di servizio) 1. Qualora, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, il professionista si trovi nella necessita' di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovra' richiedere specifica autorizzazione alla Unita' sanitaria locale, la quale provvedera' altresi' ad indicare le modalita' organizzative dell'espletamento del servizio. 2. Al professionista interessato e' corrisposto il compenso orario di cui all'articolo 17 commi 1 e 2.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 17

ART. 17 (Trattamento economico) 1. Al biologo incaricato ai sensi del presente accordo e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato, con decorrenza 1› luglio 1988, a L. 16.950 per ora di incarico. Il compenso orario anzidetto e' elevato a L. 17.550 con decorrenza 1› gennaio 1989, a L. 18.150 con decorrenza 1› gennaio 1990 e a L. 18.350 con decorrenza 1› gennaio 1991. 2. A decorrere dal 1› luglio 1988 sui compensi di cui al comma 1 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianita' di servizio nella misura costante del 6% (sei per cento) fino a un massimo di otto fasce e successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computati sul valore dell'ottava fascia. 3. Gli incrementi di cui al comma 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianita'. 4. L'anzianita' di servizio valutabile ai fini dell'applicazione degli incrementi di cui al comma 2 e' quella maturata senza soluzione di continuita' per incarichi acquisiti dopo il 26 novembre 1979, data di pubblicazione del D.P.R. che ha reso esecutivo il primo accordo nazionale di categoria stipulato ai sensi dell'[articolo 48 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48). 5. Ai fini della determinazione dell'anzianita' di servizio di cui al comma 4 non sono valutati i periodi di assenza non retribuiti, fatta eccezione per quelli di gravidanza e puerperio. 6. In caso di incarichi svolti presso piu' Unita' sanitarie locali l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. 7. Al biologo incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizo sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ogni ora di incarico una indennita' di piena disponibilita' nelle seguenti misure: - L. 2.500 a decorrere dal 1› luglio 1988; - L. 2.800 a decorrere dal 1› gennaio 1989; - L. 3.600 a decorrere dal 1› gennaio 1991. 8. All'indennita' di piena disponibilita' sono apportati i medesimi incrementi per anzianita' di servizio stabiliti dal comma 2. 9. Al biologo incaricato sono attribuite quote mensili di caro-vita, determinate in linea con i criteri di cui alla [legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38~art16) del D.P.R. n. 13 del 1› febbraio 1986, con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituiscono la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla [legge n. 38/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;38) e al [D.P.R. n. 13/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13), e' rappresentato dal compenso orario iniziale nelle misure stabilite dal comma 1 moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili; c) il primo semestre di attuazione e' decorso dal mese di novembre 1985 ed e' terminato il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione e' decorsa dal 1› maggio 1986. 10. Le quote di caro-vita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismo automatico di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma 7. 11. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attivita' ai sensi del presente accordo per conto di piu' Unita' sanitarie locali, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al comma 9 - lettera b), proporzionalmente tra le Unita' sanitarie locali interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanita'. 12. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza. 13. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai biologi convenzionati si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Unita' sanitarie locali. 14. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. Gli accordi o le clausole in violazione di tale divieto sono nulli. 15. A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del presente accordo, sui compensi di cui ai commi 1 e 2 le Unita' sanitarie locali trattengono mensilmente una somma pari all'11,90% (undici e novanta per cento) che versano con cadenza trimestrale all'Ordine nazionale dei biologi. L'Ordine, a sua volta, provvedera' a trasferire le somme anzidette alla societa' di assicurazione con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto a stipulare apposita polizza di assicurazione sulla vita in favore, nominativamente, di tutti i biologi incaricati. 16. Il biologo che non intenda essere assoggettato alla trattenuta di cui al comma 15 puo' in ogni momento farne formale richiesta alla Unita' sanitaria Locale dandone contestuale comunicazione alla compagnia assicuratrice. 17. Spettano infine al biologo convenzionato i compensi per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), nella misura e secondo le modalita' previste dall'articolo 19 e nell'allegato C - "voce analisi" - annessa al [D.P.R. n. 316 del 28.9.1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-09-28;316).

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 18

ART. 18 (Indennita' di rischio) 1. Al professionista convenzionato e' corrisposta un'indennita' di rischio con le modalita' e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici. 2. Non spetta l'indennita' di rischio al professionista che comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 19

ART. 19 (Rimborso spese di accesso) 1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente. 2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale privato nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Unita' sanitaria lo- cale. 3. La misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimane invece invariata qualora il professionista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 20

ART. 20 (Riscossione delle quote sindacali) 1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi corredata di delega degli iscritti, dalle Unita' sanitarie locali presso le quali i professionisti prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente, ai sindacati e' inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali con indicazione dell'importo delle relative quote. 2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle Unita' sanitarie locali da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 21

ART. 21 (Diritti sindacali) 1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di n. 6 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti titolari di incarico ai sensi del presente accordo. 2. Il numero dei professionisti iscritti titolari di incarico e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei professionisti a carico dei quali, per ciascun sindacato, viene effettuata, a cura delle Unita' sanitarie locali, la trattenuta della quota sindacale. 3. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attivita' di servizio. 5. Alla sostituzione si provvede con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 22

ART. 22 (Esercizio del diritto di sciopero) (Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione) 1. Nel settore disciplinato dal presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della [legge n. 146/1990, articolo 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le prestazioni che la Unita' sanitaria locale non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza. 2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei biologi convenzionati interni, i sindacati firmatari dell'accordo concordano con le Unita' sanitarie locali l'astensione dallo sciopero di almeno un biologo per ogni giorno di durata dello sciopero. 3. Il diritto di sciopero dei biologi convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I biologi convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo le proce- dure stabilite dell'articolo 11. 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 23

ART. 23 (Rapporti tra il biologo convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Unita' sanitaria locale) 1. Il dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale im materia di organizzazione della Unita' sanitaria locale, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attivita' di laboratorio di analisi procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I biologi convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali- art. 24

ART. 24 (Durata dell'accordo) 1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1991. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI

Norma finale

Norma finale 1. Previa espressa accettazione delle norme del presente accordo, sono confermati gli incarichi in corso alla data di pubblicazione del presente accordo, conferiti in forza del D.P.R. 30.10.1979 pubblicato sulla G.U. n. 322 del 26.11.1979 e del D.P.R. n. 457 del 17.9.1987, fatta salva l'applicazione delle incompatibilita' e delle limitazioni orarie. 2. Sono fatte salve, altresi', le eventuali situazioni di miglior favore, in atto alla data di pubblicazione del presente accordo, legittimamente acquisite anteriormente al 26.11.1979.

Dichiarazioni a verbale

Dichiarazione a verbale n. 1 1. Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applica- tive aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rappoprti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanita', anche su richiesta di parte sindacale. Dichiarazione a verbale n. 2 1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore regionale alla sanita'" usata nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. Dichiarazione a verbale n. 3 1. Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'Assemblea dei Presidenti delle Unita' sanitarie locali interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita. Dichiarazione a verbale n. 4 1. In relazione alla esistenza di tre diversi accordi collettivi nazionali che disciplinano rispettivamente l'impiego di diversi professionisti per la branca di analisi di laboratorio, le parti riconoscono che debba essere rispettato e mantenuto nei confronti dei biologi il numero complessivo di ore di attivita' formalmente delib- erate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del presente accordo. Dichiarazione a verbale n. 5 1. Considerata l'importanza della materia dell'aggiornamento professionale, la delegazione di parte pubblica raccomanda che le regioni, nell'emanare le norme generali di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, prevedano che il biologo, il quale abbia effettuato studi di aggiornamento all'estero o in Italia, nell'ipotesi di studi di particolare interesse, rediga una relazione destinata ad essere diffusa tra i suoi colleghi, in modo che l'esperienza di uno possa divenire patrimonio culturale di piu' professionisti.

Allegato A

ALLEGATO A All'Assessorato alla Sanita' della Regione Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della regione per il conferimento degli incarichi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'Accordo nazionale con i biologi ambulatoriali. Il sottoscritto dott. nato a (prov. di ) il residente in (provincia di ) via n. c.a.p. tel. laureato in iscritto all'Ordine nazionale dei biologi in data chiede, ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale per i biologi ambulatoriali di essere incluso per l'anno nella graduatoria relativa alla regione nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale. A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione. Data Firma Segue ALLEGATO A Foglio notizie da allegare alla domanda di inclusione nella graduatoria per l'anno Foglio notizie da compilare annualmente da parte dei biologi incaricati Il sottoscritto (cognome e nome) nato il a (provincia di ) con recapito professionale in via n. c.a.p. tel. Dichiara di possedere i seguenti titoli: A) TITOLI ACCADEMICI: 1) Laurea in scienze biologiche od in una delle discipline di cui all'art. 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, cosi' come modificato dalla legge 10 maggio 1970, n. 274: laurea in con voto conseguita il presso l'Universita' di 2) Specializzazioni: specializzazione in conseguita il presso l'Universita' di ; specializzazione in conseguita il presso l'Universita' di ; specializzazione in conseguita il presso l'Universita' di ; 3) Libere docenze: docenza in conseguita il presso l'Universita' di ; docenza in conseguita il presso l'Universita' di ; B) TITOLI DI STUDIO: Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline di cui all'elenco allegato B o altra disciplina attinente alla professione di biologo, di durata non inferiore a 30 ore, documentati da attestazione di presenza e di profitto (non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal S.S.N. o da Universita'. Alle medesime condizioni sono altresi' valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie private, purche' preventivamente accreditati con atto formale dell'Ordine nazionale dei biologi e tale circostanza risulti nell'attestato finale: corso in seguito dal al per complessive ore presso ; corso in seguito dal al per complessive ore presso ; corso in seguito dal al per complessive ore presso C) TITOLI DI CARRIERA: 1) Servizio prestato in qualita' di biologo presso UU.SS.LL., istituti universitari, ospedali pubblici o privati equiparati ai sensi di legge, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti e istituti pubblici di ricerca, Istituto superiore di sanita': dal al presso con qualifica di ; dal al presso con qualifica di ; dal al presso con qualifica di ; dal al presso con qualifica di ; 2) Idoneita' in pubblici concorsi: concorso a presso D) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO Attivita' professionale successiva all'iscrizione all'albo professionale: 1) Presso laboratori gestiti da amministrazioni pubbliche o equiparate: denominazione localita' dal al ; denominazione localita' dal al ; denominazione localita' dal al ; denominazione localita' dal al ; 2) Presso laboratori di analisi privati: denominazione localita' dal al ; denominazione localita' dal al E) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE CON DECORRENZA DAL Dichiara ancora di (barrare la voce che interessa): a) Aver rapporto di lavoro subordinato presso enti od organismi pubblici i privati con divieto di libero esercizio professionale SI NO b) Aver impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/78 per il personale a tempo pieno del S.S.N. SI NO c) Operare a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionato con le UU.SS.LL. della regione SI NO d) Essere titolare di rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL. SI NO e) Avere una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico- cliniche e biologiche SI NO f) Essere titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione SI NO Dichiara altresi' di percepire indennita' di rischio in base ad altro accordo lavorativo SI NO (in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attivita' svolta e la misura dell'indennita' percepita) Dichiara infine di percepire ad altro titolo: quote di caro-vita SI NO indennita' integrativa speciale SI NO Data, Firma Il sottoscritto allega la documentazione in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo e comprovante quanto da lui dichiarato nel presente foglio notizie: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Data, Firma per esteso N.B. - Il presente foglio notizie, se utilizzato per le comunicazioni che annualmente i titolari d'incarico devono fornire ai sensi dell'art. 7, deve essere inviato all'unita' sanitaria locale e all'assessorato regionale alla sanita' competenti. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

ALLEGATO B TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO Titoli Punteggio A) TITOLI ACCADEMICI: 1) Laurea in scienze biologiche od in una delle discipline di cui all'art. 48 della legge 24 maggio 1967 n. 396, cosi' come modificato dalla legge 10 maggio 1970, n. 274: - voto di laurea 110 e lode 0,50 - voto di laurea 110 0,40 - voto di laurea da 100 a 109 0,30 2) Specializzazioni nelle discipline di cui all'allegato elenco: - per la prima specializzazione 3 - per ogni ulteriore specializzazione 1 3) Libere docenze nelle discipline di cui all'elenco citato al punto 2): - per la prima libera docenza 4 - per ogni ulteriore docenza 1,5 All'aspirante che nella stessa disciplina abbia conseguito la specializzazione e la libera docenza verra' attribuito il punteggio maggiore. Titoli Punteggio B) TITOLI DI STUDIO: Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline di cui all'elenco allegato o altra disciplina attinente alla professione di biologo, di durata non inferiore a 30 ore, documentati da attestazione di presenza e di profitto (non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal Servizio sanitario nazionale o da universita'. Alle medesime condizioni sono altresi' valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie private purche' preventivamente accreditati con atto formale dell'Ordine nazionale dei biologi e tale circostanza risulti nell'attestato finale: - per ciascun corso 0,10 C) TITOLI DI CARRIERA: Servizio prestato in qualita' di biologo presso UU.SS.LL., istituti universitari, ospedali pubblici o privati equiparati ai sensi di legge, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, enti e istituti pubblici di ricerca, Titoli Punteggio Istituto superiore di sanita': 1) Direttore, dirigente di laboratorio, professore ordinario e qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni: titolare 8,40 incaricato 6 2) Coadiutore, professore associato e qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni: titolare 4,80 incaricato 3 3) Collaboratore, professore incaricato o qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni: titolare 2,40 incaricato 1,50 Il punteggio fisso relativo alla valutazione dei titoli di carriera va attribuito ai soli vincitori di concorsi ai relativi posti o regolarmente officiati nelle specifiche qualifiche con nomina rettorale o del consiglio di amministrazione o degli organi competenti, e sempreche' gli interessati dimostrino di aver ricoperto l'incarico complessivamente per almeno 12 mesi. L'aver ottenuto qualifiche di idoneita' in pubblici concorsi comporta "una tantum" il riconoscimento di un punteggio pari a 1/8 del punteggio previsto per i corrispondenti titoli di carriera, nel caso che l'interessato non abbia ricoperto il posto per il quale ha concorso. Tale criterio si applica anche a quei biologi che, pur avendo ricoperto il posto a seguito di concorso, abbiano svolto le relative funzioni per un periodo inferiore a mesi 12. All'aspirante che sia contemporaneamente in possesso di piu' titoli di carriera verra' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. Le qualifiche di dirigente, coadiutore, collaboratore nonche' quelle corrispondenti presso pubbliche amministrazioni vanno determinate in base alla posizione funzionale risultante dai quadri del personale assunto con rapporto di pubblico impiego a seguito di concorso. Gli interessati dovranno esibire valida documentazione rilasciata dai competenti organi, in cui siano specificati gli estremi dei provvedimenti di nomina e la relativa decorrenza, nonche' la qualifica attribuita. Titoli Punteggio D) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO: 1) Attivita' professionale di biologo, successiva all'iscrizione all'albo professionale, svolta presso laboratori gestiti da amministrazioni pubbliche o equiparate 1,20 2) Attivita' professionale di biologo successiva all'iscrizione all'albo, svolta presso laboratori di analisi privati 0,80 Il punteggio per i titoli professionali e di servizio di cui al presente punto D), e' da computare in riferimento ad ogni anno di attivita' ed e' frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non e' cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso e' valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu' alto. Titoli Punteggio E) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI: per ogni anno 0,10 Il punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed e' frazionabile in dodicesimi. Frazioni di mese superiore a quindici giorni sono computate come mese intero. Norme di applicazione L'aspirante all'incarico, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve produrre idonea documentazione rilasciata dai competenti organi; per quanto si riferisce alla certificazione relativa ai titoli professionali e di servizio di cui al punto D), n. 2, essa e' rilasciata dall'Ordine nazionale dei biologi dopo aver acquisito dagli interessati l'indispensabile documentazione probatoria. Elenco delle scuole universitarie di specializzazione 1) Analisi chimico cliniche; 2) Biochimica e chimica clinica; 3) Biochimica marina; 4) Biochimica analitica; 5) Biotecnologie; 6) Chimica biologica; 7) Chimica analitica; 8) Chimica e tecnologie alimentari; 9) Citogenetica umana: 10) Economica sistema agroalimentare; 11) Endocrinologia sperimentale; 12) Farmacognosia (esercizio sanitario ricerca applicata all'industria) 13) Farmacologia applicata; 14) Farmacologia; 15) Fisiologia e scienza dell'alimentazione; 16) Fitopatologia; 17) Genetica; 18) Genetica medica; 19) Igiene; 20) Igiene e medicina preventiva; 21) Igiene e medicina preventiva con orientamento di "laboratorio di sanita' pubblica"; 22) Immunologia diagnostica; 23) Microbiologia; 24) Microbiologia applicata; 25) Microbiologia medica; 26) Microbiologia e virologia; 27) Patologia generale; 28) Scienza dell'alimentazione; 29) Scienza e tecnologie cosmetiche; 30) Scienza e tecnica piante officinali; 31) Scienza e tecnica piante medicinali; 32) Statistica sanitaria; 33) Statistica medica (orientamento epidemiologico); 34) Statistica medica; 35) Tecniche microbiologiche; 36) Tecnologie biomediche; 37) Tecnologie alimentari; 38) Tossicologia; 39) Tossicologia forense; 40) Virologia.

Allegato C

ALLEGATO C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15) Io sottoscritto dottor nato a (Prov. ) il residente in (Prov. ) c. a. p. via/piazza n. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dichiaro sotto la mia responsabilita' di non trovarmi in alcuna delle posizioni di incompatibilita' di cui all'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale con i biologi ambulatoriali reso esecutivo con D.P.R.. Dichiaro inoltre di svogere altre attivita' per complessive ore settimanali presso: 1) 2) 3) IL DICHIARANTE L'anno millenovecento addi' del mese di avanti a me e' compars Sig. dalla cui identita' sono certo, per l quale, dopo essere stat da me ammonit sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, mi ha reso la suestesa dichiarazione, sottoscrivendola in mia presenza. (firma dell'incaricato) Parte di provvedimento in formato grafico

Elenco

ELENCO FIRMATARI DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 1991 Ministero della Sanita' DE LORENZO Ministero del Tesoro RUBBI Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale MARINI Regioni: CALABRIA CARATOZZOLO TOSCANA SASSU VENETO BOLIS EMILIA ROMAGNA ONETO LAZIO OPPIDO A.N.C.I.: ACOCELLA GONZI ATTANASIO RUSSO VALENTINI PANELLA TAGLIABUE U.N.C.E.M PIERGENTILI RAMACCIOTTI S.N.U.B.C.I. VITALE S.N.A.B.I.L.P. CALCATELLI S.N.U.B.A.L.P. COGNIGNI ORDINE NAZIONALE BIOLOGI LANDI L'Ordine Nazionale Biologi partecipa ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico.