DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255

Type DPR
Publication 1992-03-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, approvativo del regolamento di attuazione della citata legge 6 agosto 1990, n. 223;

Riconosciuta l'esigenza di rendere il testo piu' aderente al disposto della legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 marzo 1992;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

E M A N A il seguente regolamento:

TITOLO I Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione

1.Nel presente regolamento la legge 6 agosto 1990, n. 223, e' indicata con la denominazione "la legge".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - La legge n. 223/1990 concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1990.

Art. 2

Canone per il diritto di superficie

1.Il canone di concessione del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, viene determinato dai comuni sulla base della durata della concessione per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l'acquisizione dell'area; ove quest'ultima sia gia' di proprieta' comunale, il relativo valore viene determinato secondo i criteri dettati dall'articolo 4, comma 2, della legge, per la determinazione dell'indennita' di esproprio. In ogni caso la misura del canone che deve essere versato anticipatamente per l'intera durata della concessione del diritto di superficie, non puo' essere superiore a un decimo del predetto costo o valore.

2.Nel caso in cui il piano di assegnazione delle frequenze preveda che sulla medesima area coesistano gli impianti di piu' emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso, salvo diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell'articolo 18 della legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse.

3.A decorrere dalla scadenza del termine di durata della concessione di cui all'articolo 16 della legge il canone e' aggiornato in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.

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