DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1992, n. 256

Type DPR
Publication 1992-01-31
Ultimo aggiornamento 1992-04-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 18/4/1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674,

concernente le norme per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilita' vaglia e risparmi;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 399;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1951, n. 758;

Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi bancoposta);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di provvedere all'adeguamento dei limiti riguardanti alcuni servizi di bancoposta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il limite di importo di L. 5 previsto dall'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, e dall'art. 194 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 1.200 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 1 del R.D. 12 maggio 1930, n. 674, dell'art. 194 del R.D. 8 maggio 1933, n. 841 e del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422: "Art. 1 R.D. n. 674/1930. - All'art. 63 del regio decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (serie 3a), sono aggiunti i seguenti capoversi: 'L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata a non rimborsare ai contabili postali le rettificazioni a loro credito inferiori a L. 5 ciascuna, risultanti dalle contabilita' dei vaglia dei risparmi e delle gestioni annesse, ed e' parimenti autorizzata a non riscuotere, dai contabili stessi, le rettificazioni emerse a loro debito, dalle contabilita' suddette, inferiori a L. 5 ciascuna. Le disposizioni di cui al precedente capoverso non sono applicabili nei riguardi di contabili colpevoli di malversazioni, od a carico dei quali risultino errori numerosi o comunque frequenti nelle medesime contabilita', o in contabilita' diverse, prodotte dallo stesso ufficio'". "Art. 194 R.D. n. 841/1933. - Le rettificazioni a debito od a credito di contabili emerse nei vari servizi a danaro sono, dal contabile delle rettificazioni comunicate alle direzioni provinciali, con incarico di riscuotere il saldo dei contabili debitori e di rimborsare i contabili creditori, tenute presenti le limitazioni di cui al regio decreto 12 maggio 1930, n. 674. Il contabile delle rettificazioni provvede a versare all'ordinatore per vaglia e risparmi l'importo dei rilievi a debito riscosso dai contabili ed a farsi rimborsare l'importo dei rilievi a credito di essi. La contabilita' delle rettificazioni fa parte delle scritture generali, e le relative somme sono portate complessivamente in aumento o in diminuzione sui conti di ciascuna specie di titoli dei servizi a danaro emessi, pagati o rimborsati. Le rettificazioni a debito o a credito di amministrazioni estero sono partecipate alle amministrazioni interessate, e il relativo importo e' aggiunto al debito risultante dai conti susseguenti, oppure dedotto dal debito medesimo". "Articolo unico D.P.R. n. 422/1972. - Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940. Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata. Restano altresi' fermi i limiti di spesa contenuti nei provvedimenti delegati in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 2

1.Il limite delle eccedenze di cassa di L. 10 previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 147 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 2.400 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, e' ulteriormente elevato a L. 10.000.

Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 147 del R.D. 8 maggio 1933, n. 841 (per il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, vedasi nota all'art. 1): "Art. 147. - Le eccedenze di cassa non superiori a lire dieci, verificatesi negli uffici principali, sono trattenute dai singoli impiegati se risultano dai loro conti; sono trattenute dal titolare se risultano dal conto generale dell'ufficio. Di dette eccedenze deve comunque essere preso nota nei conti rispettivi. Le eccedenze superiori a lire dieci debbono essere subito inviate al gestore dei depositi per vaglia e risparmi pel tramite della ragioneria provinciale. Le deficienze di cassa debbono essere subito ripianate dai responsabili, dandone notizia alla ragioneria provinciale non oltre il giorno successivo. Se un impiegato di ufficio principale sia impossibilitato a ripianare subito la deficienza accertata nel suo conto, il titolare ne fa rilasciare dichiarazione, riferendo alla direzione".

Art. 3

Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 7 del regolamento approvato con D.P.R. 1› giugno 1989, n. 256: "Art. 7 (Modalita' di pagamento). - 1. L'intestatario, il beneficiario, l'ultimo giratario, il rappresentante e il delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo, devono essere personalmente conosciuti dall'ufficiale pagatore; altrimenti devono provare la propria identita' personale: a) per i titoli di importo superiore a L. 15.000.000: 1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore, ovvero di due persone munite di tessera di riconoscimento rilasciata ai propri membri dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica o rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attivita' di servizio; 2) o mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio od anche, nel caso che i titoli siano intestati al titolare di un pubblico ufficio, mediante la legalizzazione della firma da parte del diretto superiore gerarchico convalidata dal timbro dell'ufficio o di una delle autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con le modalita' ivi previste; b) per i titoli di importo superiore a L. 2.400.000 fino a L. 15.000.000 con le modalita' di cui alla lettera a) ovvero mediante l'esibizione della carta del correntista postale; c) per i titoli di importo superiore a L. 240.000 fino a L. 2.400.000, con le modalita' e i documenti di cui alle lettere a) e b) ovvero: 1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di riconoscimento rilasciata ai propri membri dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica; tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attivita' di servizio o in quiescenza, ed ai loro familiari; tessera di riconoscimento dei notai, rilasciata dai consigli notarili; libretto per la licenza di porto d'armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato di iscrizione dei pensionati statali, libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, libretto rilasciato dal Ministero dell'interno ai sordomuti, ai ciechi civili ed ai mutilati ed invalidi civili, purche' muniti di fotografia legalizzata dall'autorita' comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli; carta di identita'; 2) o mediante l'attestazione di due persone munite di tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in quiescenza ed ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato in attivita' di servizio o in quiescenza, ovvero munite di libretto per la licenza di porto d'armi; d) per i titoli di importo non superiore a L. 240.000 con le modalita' e i documenti di cui alle lettere a), b) e c) ovvero: 1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici o ordini professionali specificatamente indicati nelle istruzioni, purche' provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente o dell'organo abilitato al rilascio delle tessere o dei documenti e di un bollo dell'ente o dell'organo medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia; 2) o mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, o di tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attivita' di servizio o in quiescenza, ed ai loro familiari o di libretto per la licenza di porto d'armi. 2. Per i pagamenti da effettuare all'intestatario di libretti postali di risparmio, di buoni postali fruttiferi o di assegni non trasferibili di conto corrente postale, emessi dal correntista a proprio favore, l'identita' personale puo' essere altresi' provata: a) mediante l'esibizione della carta del correntista postale, entro il limite di L. 30.000.000; b) o mediante l'esibizione di uno dei documenti di cui al comma 1, lettera c), n. 1), entro il limite di L. 15.000.000. 3. Per i pagamenti da effettuare agli intestatari degli assegni di serie speciale di qualsiasi importo, l'identita' personale puo' essere provata mediante esibizione della tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attivita' di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari, sulla quale sia stata apposta annotazione indicante la relativa partita di pensione. 4. I limiti di importo di cui al presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale accertato dall'Istituto centrale di statistica".

Art. 4

1.Il limite di somma indicato al comma 2, lettera b), dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' elevato da L. 2.400.000 a L. 10.000.000.

Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 8 del regolamento approvato con D.P.R. 1› giugno 1989, n. 256: "Art. 8 (Pagamenti a favore di coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare e dei non vedenti). - 1. Per i pagamenti a favore di coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare e' necessario l'intervento per garanzia di due persone note all'ufficio pagatore, che attestino la identita' personale del percipiente e l'effettuata corresponsione della somma a lui dovuta, convalidando con le proprie firme, seguite dalla qualifica "teste e garante", la quietanza apposta con segno di croce. 2. E' ammesso, altresi', l'intervento di due testimoni non noti, che debbono provare la propria identita' personale nei seguenti modi: a) per i titoli di importo fino a L. 15.000.000 mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), n. 1; b) per somme non superiori a L. 2.400.000 anche mediante l'esibizione di uno dei documenti personali di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). 3. Se il percipiente, impossibilitato a firmare, non sia nemmeno in grado di apporre il segno di croce, le firme dei testimoni debbono essere precedute dalle parole: 'Per l'avente diritto, presente, ma impossibilitato a quietanzare'. 4. I pagamenti a favore dei creditori non vedenti, che sappiano apporre la propria firma, possono essere effettuati personalmente ai creditori stessi senza l'assistenza di testimoni. Qualora, pero', il creditore chieda di essere assistito nella riscossione da persona di sua fiducia, quest'ultima deve apporre sul titolo, dopo la firma del non vedente, la propria preceduta dalla parola: 'il testimone'. L'ufficiale pagatore deve in tal caso accertare anche l'identita' personale del testimone e riportare gli estremi del relativo documento di riconoscimento sul titolo".

Art. 5

1.L'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Ritiro dei vaglia e pagamento ai mittenti). - 1. E' in facolta' del mittente chiedere, previa corresponsione del previsto diritto fisso di contrordine, la restituzione dei vaglia al proprio indirizzo, prima che siano stati consegnati al destinatario, per ottenerne il pagamento, entro i termini di validita', presso l'ufficio di emissione o presso altri uffici. 2. Il pagamento al mittente presso un ufficio diverso da quello di emissione deve essere effettuato previa riscossione del diritto fisso di cui all'art. 34. 3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento al mittente, entro i termini di validita', dei vaglia respinti.".

Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 34 del regolamento approvato con D.P.R. 1› giugno 1989, n. 256: "Art. 34 (Termine di validita' dei vaglia e uffici abilitati al pagamento). - 1. I vaglia sono esigibili presso l'ufficio indicato dal mittente entro il secondo mese successivo a quello di emissione; qualora la localita' di destinazione sia servita da piu' uffici e il mittente non abbia specificato l'ufficio di pagamento, questo viene determinato dall'amministrazione. 2. Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico nonche' dei loro aventi causa, verso corresponsione del prescritto diritto fisso, il pagamento puo' essere effettuato anche presso un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure, nei casi previsti dalle istruzioni, degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42. 3. E' ammessa la conferma a mezzo dei servizi di telecomunicazione, con le modalita' stabilite dalle istruzioni e verso il pagamento delle relative tasse. 4. L'ufficio di prima destinazione non puo' effettuare il pagamento dei vaglia per i quali abbia gia' data conferma ad altro ufficio per il pagamento dislocato. 5. I termini di validita' dei vaglia internazionali sono stabiliti dagli accordi internazionali di cui all'art. 2".

Art. 6

1.Il comma 2 dell'art. 117 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, e' sostituito dai seguenti: " 2. Il rimborso degli assegni scaduti di validita' puo' avvenire: a) mediante esibizione dei titoli, entro il quarto mese successivo a quello di vidimazione, presso qualsiasi ufficio postale che provvede, in tal caso, al rimborso stesso; b) mediante nuovi assegni tratti su appositi conti di servizio a favore degli aventi diritto; c) mediante postagiro tratti sugli stessi conti di cui alla lettera b) a favore di quelli intestati agli aventi diritto. 2-bis. Per ogni assegno rimborsato deve essere corrisposto il diritto fisso previsto dall'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, salvo quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo.".

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

ROGNONI, Ministro della difesa

FORMICA, Ministro delle finanze

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

SCOTTI, Ministro dell'interno

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992

Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 16

Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 117 del regolamento approvato con D.P.R. 1› giugno 1989, n. 256, come modificato dall'art. 6 del presente decreto, nonche' dell'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: "Art. 117 D.P.R. n. 256/1989 (Rimborso degli assegni scaduti). - 1. Gli assegni trasferibili e non trasferibili, presentati all'incasso dopo il periodo di validita' e non ancora caduti in prescrizione, sono rimborsabili all'avente diritto, dietro domanda da redigersi su apposito modulo fornito dall'amministrazione. 2. Il rimborso degli assegni scaduti di validita' puo' avvenire: a) mediante esibizione dei titoli, entro il quarto mese successivo a quello di vidimazione, presso qualsiasi ufficio postale che provvede, in tal caso, al rimborso stesso; b) mediante nuovi assegni tratti su appositi conti di servizio a favore degli aventi diritto; c) mediante postagiro tratti sugli stessi conti di cui alla lettera b) a favore di quelli intestati agli aventi diritto. 2- bis Per ogni assegno rimborsato deve essere corrisposto il diritto fisso previsto dall'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, salvo quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo. 3. Sono esenti dal pagamento del diritto fisso i rimborsi degli assegni non giunti a destinazione, di quelli recapitati dopo il periodo di validita', di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio, di quelli tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi e di quelli di cui al comma 6 dell'art. 128. 4. Se l'assegno e' di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli, che sono applicati dall'ufficio accettante sulla domanda di cui al comma 1 ed annullati. 5. La rinnovazione degli assegni diretti ai militari puo' essere eseguita a favore degli uffici pagatori delle Forze armate dello Stato che abbiano pagato i titoli durante il periodo di validita' ai sensi dell'art. 9 ma che non abbiano ottenuto il relativo rimborso dall'amministrazione prima della scadenza del periodo di validita'. 6. Le operazioni di rinnovazione di cui al comma precedente sono esenti dal pagamento del diritto fisso nel caso in cui la mancata presentazione degli assegni durante il periodo di validita', al fine di ottenere il rimborso dall'amministrazione, non sia imputabile agli uffici pagatori delle Forze armate". "Art. 134 D.P.R. n. 156/1973 (Validita' degli assegni postali Prelevamenti urgenti). - Gli assegni sono validi per due mesi oltre quello in cui e' avvenuta l'apposizione del visto, e sono pagabili, entro tale termine, in un determinato ufficio della localita' indicata dal traente, o in tutti gli uffici postali, secondo che eccedano o meno i limiti di importo fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Trascorso il termine sopra indicato, il loro importo e' rimborsato agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'assegno e' stato vistato, con le modalita' stabilite dal regolamento e con l'addebito del diritto fisso determinato ai sensi dell'art. 7. Presso gli uffici, abilitati al pagamento degli assegni fiduciari, possono essere ammessi a pagamento anche gli assegni tratti dal correntista a proprio favore, e non preventivamente vistati dall'ufficio dei conti correnti, nei limiti e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione".

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