DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 287
Entrata in vigore del decreto: 21-5-1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che demanda ad appositi regolamenti l'attuazione delle disposizioni della stessa e l'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera e), l'art. 6, comma 1, lettera b), l'art. 7 commi 11, 12 e 13, l'art. 8, comma 1, l'art. 9, commi 1 e 4, l'art.
10, commi 1, 4, 5 e 6, e l'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4;
Visti la legge 10 ottobre 1989, n. 349, e il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;
Visti gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1981, n. 10;
Considerata l'opportunita' di provvedere con separati regolamenti per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 5 e 10, comma 7, della citata legge n. 358 del 1991, concernenti, rispettivamente, la Scuola centrale tributaria e l'istituzione per il personale dipendente di compensi incentivanti la produttivita';
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I Organi ed uffici a competenza generale CAPO I Struttura del Ministero
Art. 1
Uffici centrali e periferici
1.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )).
2.Sono uffici di diretta collaborazione il Gabinetto del Ministro nonche' le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modifiche ed integrazioni.
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )).
5.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )).
6.Il Corpo della Guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189.
Art. 2
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
CAPO II Consiglio di amministrazione e comitati di gestione
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
CAPO III Segretario generale
Art. 5
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 6
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 7
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 8
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 9
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 10
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 11
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
CAPO IV Servizio centrale degli ispettori tributari
Art. 13
Attribuzioni del Ministro delle finanze e del segretario generale
1.Il Ministro delle finanze esercita tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed all'attivita' del Servizio centrale degli ispettori tributari non espressamente conferite dalla legge ad altri organi e puo' dare al Servizio direttive, nonche' ordini per particolari e motivate esigenze.
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 )).
Art. 14
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 15
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 16
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 17
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 18
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 19
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 20
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 21
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 22
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 23
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 24
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 25
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 26
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 27
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 28
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Art. 29
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
CAPO V Altri uffici a competenza generale
Art. 30
(Ufficio del coordinamento legislativo)
1.Le funzioni svolte dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa, istituito con l'articolo 1, primo comma, del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, sono demandate all'ufficio del coordinamento legislativo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della citata legge n. 358 del 1991.
Note all'art. 30: - Il testo del primo comma, dell'art. 1, del D.L. n. 202/1944 (Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro), e' il seguente: "Art. 1. - Costituiscono il Ministero delle finanze le direzioni generali, l'ispettorato generale e gli uffici seguenti con i relativi servizi: 1) la Direzione generale degli affari generali e del personale; 2) la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; 3) la Direzione generale del demanio, salvo, per quanto riguarda i servizi del demanio mobiliare, il disposto dell'ultimo comma del presente articolo; 4) la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; 5) la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette; 6) la Direzione generale delle imposte dirette; 7) la Direzione generale per il servizi della finanza lo- cale; 8) l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie; 9) l'Ufficio del coordinamento tributario, legislazione studi e stampa alla dipendenza del Ministro". - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 358/1991 e' il seguente: "Art. 4 (Altri uffici alle dirette dipendenze del Ministro). - 1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del Ministro, i seguenti uffici: a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui e' preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte dall'uffico del coordinamento tributario, legislazione, studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto dalla lettera b); b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cui possono essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti".
Art. 31
(Ufficio per i servizi dell'informazione e stampa)
1.L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con tutti gli organi di informazione e stampa, assicurando, comunque, il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire all'opinione pubblica in materia di politica fiscale.
2.L'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa, nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, assicura la coerenza con le direttive impartite dal Ministro e l'uniformita' di tutti i rapporti con la stampa da parte degli uffici e degli organi centrali, civili e militari, di qualsiasi livello dell'Amministrazione finanziaria.
3.All'ufficio di cui al comma 1 possono anche essere addetti estranei alla pubblica amministrazione, purche' iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti, in numero non superiore a quattro. Al conferimento ed alla revoca dei relativi incarichi si provvede con decreto del Ministro delle finanze, nel quale devono essere espressamente indicate le eventuali funzioni di direttore dell'ufficio attribuite ad uno di essi.
4.Agli estranei addetti all'ufficio ai sensi del comma 3 spetta, per tutta la durata dell'incarico, l'indennita' corrispondente al trattamento economico del personale con qualifica di dirigente generale, se l'incarico stesso prevede lo svolgimento delle funzioni di direttore dell'ufficio, o del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, negli altri casi.
TITOLO II Organi ed uffici a competenza specifica CAPO I Attribuzioni degli uffici e competenze dei direttori generali e centrali
Art. 32
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 33
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 34
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 34-bis
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 35
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
CAPO II Uffici periferici dei dipartimenti
Art. 36
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 37
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 38
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 39
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107 ))
Art. 40
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