DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992, n. 336

Type DPR
Publication 1992-06-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/7/1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che, all'art. 12, demanda ad apposito regolamento l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 5 riguardanti la Scuola centrale tributaria;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 marzo 1992 e del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Capo I ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 1

Sede, dipendenza ed organi della Scuola centrale tributaria

1.La Scuola centrale tributaria ha sede in Roma. Essa e' posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze.

2.Sono organi della Scuola il rettore, il comitato e il direttore amministrativo.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Compiti della Scuola centrale tributaria

1.La Scuola centrale tributaria provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'addestramento, nonche' all'aggiornamento del personale finanziario mediante l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio. La relativa programmazione ha carattere di flessibilita' ed e' sia annuale che pluriennale.

2.La Scuola provvede, altresi', d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, ad organizzare: a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)). b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)). c) le procedure selettive ed i corsi ad essa demandati da norme di legge o di regolamento.

3.La Scuola organizza e tiene corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonche' per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri. A tal fine, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi sono rimborsate dalle amministrazioni ed enti richiedenti mediante il versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese di funzionamento della Scuola centrale tributaria.

4.I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio sono istituiti, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze a livello centrale e periferico.

5.La Scuola dispone di un convitto interno per i partecipanti ai corsi e seminari.

Art. 3

Il rettore

1.Il rettore, scelto tra i professori ordinari dell'Universita', e' nominato con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica due anni e puo' essere confermato.

2.Il rettore sovraintende alla programmazione dell'attivita' didattica e di ricerca, alla predisposizione ed allo svolgimento dei programmi didattici, nonche' al conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca, coadiuvato dal comitato di cui all'art. 4.

3.Il rettore, con proprio provvedimento, puo' costituire gruppi di lavoro e commissioni specializzati per materia e per obiettivo.

4.Il rettore fa parte del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze. Egli puo' delegare il direttore amministrativo a parteciparvi in sua vece.

5.Al rettore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennita', cumulabile con le indennita' eventualmente corrisposte ad altro titolo, nella misura massima prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310.

Nota all'art. 3: - La legge n. 310/1957 istituisce la Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni". Si trascrive il testo del relativo art. 8: "Art. 8. - Al direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta per la durata dell'incarico, una indennita' mensile cumulabile con le indennita' corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni. Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione globale sara' pari alla meta' dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di 1a classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennita' inerenti alla qualifica suindicata. Per i docenti che appartengono all'Amministrazione finanziaria la retribuzione anzidetta sara' ridotta alla meta' in caso di lezioni e ad un quarto in caso di esercitazione. Qualora l'incarico di insegnamento o di esercitazione comporti un numero di ore superiore od inferiore a 60 la retribuzione sara' proporzionalmente aumentata o ridotta. Il trattamento di cui ai precedenti commi e' comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e del diritto di pubblicazione da parte della Scuola del testo dei corsi tenuti. L'indennita' di missione eventualmente spettante al direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita, nei limiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola".

Art. 4

Il comitato

1.Il comitato ha funzioni consultive e coadiuva il rettore nella predisposizione e nello svolgimento dei programmi didattici, nonche' nel conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca.

3.In caso di assenza o impedimento del rettore il comitato e' presieduto dal piu' anziano di eta' dei docenti stabili componenti il comitato.

4.I membri di cui alla lettera g) sono nominati, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio.

5.Il comitato si riunisce di regola tre volte l'anno e puo' essere convocato dal rettore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita'.

6.In caso di parita' nelle votazioni, il voto del rettore vale il doppio.

Art. 5

Il direttore amministrativo

1.Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente superiore, e' nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.

2.Il direttore ha la direzione dei servizi amministrativi della Scuola e delle sedi decentrate e ne e' responsabile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; riferisce periodicamente al rettore circa l'andamento dei servizi.

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) e' il seguente: "Art. 19 (Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali). - Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione degli uffici cui sono preposti. I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti. I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attivita' dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale. Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi. In casi particolari, il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'amministrazione di appartenenza. Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico. In caso di rilevante gravita' o di reiterata responsabilita', il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione. Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonche' il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441. Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, puo' deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello".

Art. 6

Organizzazione dei servizi amministrativi della Scuola e delle sedi decentrate

2.La Scuola dispone delle seguenti sedi decentrate: Bari, Palermo e Scafati. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno istituite altre sedi decentrate della Scuola, di cui almeno tre nelle regioni del nord, al fine di razionalizzarne la distribuzione territoriale.

3.Presso ogni sede decentrata e' istituita una segreteria, cui e' preposto un direttore di segreteria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7

Dipartimenti

2.I coordinatori dei singoli dipartimenti sono nominati dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, tra i docenti stabili della Scuola.

3.Il rettore, con atto interno, effettua l'assegnazione ai vari dipartimenti degli altri docenti stabili, dei docenti incaricati e degli assistenti, compresi quelli che prestano servizio presso le sedi decentrate.

4.Il personale di segreteria dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e delle commissioni dipende dalla direzione amministrativa.

Art. 8

Docenti incaricati ed istruttori

1.Gli incarichi di insegnamento per le attivita' didattiche di cui all'art. 2 sono conferiti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore. Quest'ultimo puo', altresi', invitare a tenere conferenze docenti ed esperti, italiani e stranieri.

2.Ai docenti incaricati spetta un compenso orario determinato dividendo per sessanta la meta' dello stipendio annuo iniziale lordo spettante al dipendente dell'Amministrazione dello Stato inquadrato nella nona qualifica funzionale.

3.Ai conferenzieri e' attribuito per ciascuna conferenza un compenso forfettario pari a tre volte il compenso di un'ora di lezione previsto per i docenti incaricati.

4.Agli istruttori spetta, per le esercitazioni, un compenso orario pari al 50 per cento di quello previsto per i docenti dal comma 2.

5.Ai componenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni di cui all'art. 3, comma 3, spetta un compenso giornaliero pari ad un quarto del compenso orario previsto dal comma 2.

Art. 9

Docenti stabili

1.L'insegnamento puo' essere affidato anche a docenti stabili, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. I docenti stabili svolgono l'incarico per un triennio, salvo conferma. Il loro numero non puo' essere inferiore a quattro, ne' superiore a dieci.

2.La chiamata a far parte del corpo stabile dei docenti e' diretta ed e' effettuata, previo consenso degli interessati, su proposta del rettore, dal Ministro delle finanze.

3.I professori universitari di ruolo ordinari ed associati, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato e i dipendenti civili dello Stato chiamati a far parte del corpo stabile dei docenti sono collocati nella posizione di fuori ruolo, o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti, per tutto il periodo dell'incarico, il quale e' computato come anzianita' di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche.

4.I docenti stabili della Scuola sono tenuti, a tempo pieno, a provvedere alla preparazione delle dispense, a curare l'approntamento di altro materiale didattico ed a prestare assistenza individualizzata, qualora richiesta, ai partecipanti ai corsi ed ai seminari, nonche' a partecipare alle attivita' dipartimentali di programmazione didattica e di ricerca ed a quelle dei gruppi di lavoro. Per il regime a tempo pieno dei professori universitari si applica l'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

5.Ai docenti stabili della Scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica; essi conservano il diritto a percepire le indennita' erogate dalle Amministrazioni di appartenenza.

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