DECRETO 31 ottobre 1991, n. 459
Entrata in vigore del decreto: 26/4/1992
IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, recante "Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi";
Vista la deliberazione in data 27 lublio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", pubblicata nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1985, recante "Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli", pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1986 di "Approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose", pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 1986;
Visto l'art. 9- bis, comma 6, della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1988, emanato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, recante "Norme in materia di esportazione e di importazione dei rifiuti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988;
Considerato che i rifiuti speciali nonche' quelli tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, sopra menzionato, provenienti da lavorazioni industriali sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, ai sensi del comma 4 dell'art. 9- bisdella legge n. 475/1988 sopra citata;
Considerato che i rifiuti liquidi, solidi o pastosi, contenenti una o piu' sostanze di cui all'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, o da esse contaminati, inclusi i policlorodifenili e i policlorotrifenili e loro miscele, sono da considerarsi pericolosi per la salute e l'ambiente anche ai fini del trasporto marittimo;
Tenuto conto che tali sostanze sono da inserire nella classe 9 che comprende le merci che per loro natura non possono essere incluse in nessuna delle altre classi;
Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in data 5 gennaio 1989;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 3101955/MP del 23 ottobre 1991;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134))
Art. 4
1.Per il trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi si applicano le norme sulle procedure relative all'autorizzazione di imbarco e sbarco previste dai successivi articoli.
Art. 5
1.Chi intende imbarcare rifiuti deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione e' ubicato il porto di imbarco.
2.La domanda deve essere corredata da una dichiarazione, in duplice esemplare, uno in lingua italiana ed uno in lingua inglese oppure, in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del Paese di destinazione, nella quale i rifiuti sono indicati con riferimento alle classificazioni di cui al precedente art. 3, nonche' ai successivi articoli 13 e 14, oppure, in caso di rifiuti non pericolosi, da apposita dichiarazione della non pericolosita' degli stessi. Dalla dichiarazione deve risultare che i rifiuti sono imballati, contrassegnati ed etichettati secondo le norme del presente regolamento e che si trovano nelle condizioni richieste per il trasporto.
3.Quando trattasi di imbarco dei rifiuti con destinazione in Stati membri della Comunita' economica europea o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, alla domanda deve essere allegata copia della comunicazione effettuata all'autorita' competente di destinazione e dell'attestato di ricevimento della comunicazione senza osservazioni nel caso di Stati membri della CEE o dell'atto di assenso, comunque espresso, nel caso di Stati membri dell'OCSE. Per l'esportazione dei rifiuti verso Stati terzi rispetto alla CEE e all'OCSE, alla domanda di imbarco deve essere allegata apposita autorizzazione rilasciata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente, con in calce la dichiarazione di assenso dello Stato di destinazione.
4.Qualora i rifiuti non possano essere sbarcati nel porto di destinazione e vengano respinti, il detentore che ha imbarcato i rifiuti, solidalmente con il produttore degli stessi, ha l'obbligo, sostenendone gli oneri derivanti, di provvedere al loro smaltimento secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 6
1.La dichiarazione di cui al comma 2, dell'art. 5, deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico- fisiche e di pericolosita', le quantita' percentuali dei componenti e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi ad una delle tabelle allegate che formano parte integrante del presente regolamento o delle tabelle previste per le classi di cui ai successivi articoli 13 e 14, oppure deve attestare che i rifiuti non contengono sostanze pericolose.
2.Il formulario di identificazione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 non puo' sostituire l'attestazione di cui al comma 1.
Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 915/1982: "Art. 18 (Documenti per il trasporto). - Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni: nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati; nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione; nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione. Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore. Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti - colli o mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico - dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite. Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sara' redatto anche nella lingua del Paese di destinazione e di partenza".
Art. 7
1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134)).
2.I colli contenenti rifiuti non pericolosi devono essere imballati in idonei recipienti metallici della capacita' massima di 400 kg e contrassegnati dalla dicitura "Rifiuti non pericolosi".
Art. 8
1.I rifiuti possono affluire nell'area portuale solo se confezionati secondo le modalita' di cui all'art. 7 e dopo la presentazione sia della documentazione di cui all'art. 6, sia dell'autorizzazione di cui all'art. 9.
Art. 9
1.Il capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione e' ubicato il porto d'imbarco, espletati gli accertamenti del caso, sentito eventualmente il chimico di porto, appone in calce ad un esemplare della dichiarazione, l'autorizzazione all'imbarco, stabilendone le modalita' a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134)).
3.Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui alla vigente normativa sullo stoccaggio e trasporto di rifiuti.
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134))
Art. 11
1.Qualora sia previsto l'arrivo in un porto italiano di nave con a bordo rifiuti destinati ad impianti di smaltimento situati in territorio italiano, prima dell'arrivo deve essere data apposita comunicazione all'autorita' marittima del porto di sbarco, presentando copia autentica della comunicazione effettuata alla regione nel cui territorio e' ubicato l'impianto di smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonche' copia dell'attestato o dell'autorizzazione di ricevimento della regione stessa.
2.L'autorita' marittima, su domanda degli interessati, rilascia, dopo effettuati gli accertamenti del caso, il nulla-osta allo sbarco, stabilendone le modalita' a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
Art. 12
1.Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 e del comma 7 dell'art. 3 del decreto 22 ottobre 1988 del Ministro dell'ambiente, all'autorita' marittima del porto di imbarco o di sbarco deve essere consegnata copia del bollettino di spedizione ai fini della sicurezza portuale.
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