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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 1992, n. 263

Current text a fecha 1992-04-17

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante delega al Governo per l'istituzione a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici di una imposta del cinque per cento sul canone annuale di concessione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni;

Visto l'art. 9, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1.È istituita, con effetto dal 1 gennaio 1993, a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del cinque per cento sull'ammontare del canone annuale dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.

2.Sono altresì tenuti al pagamento dell'imposta gli utilizzatori senza titolo dei beni di cui al precedente comma; l'imposta viene in tal caso commisurata all'ammontare dell'indennizzo di occupazione determinato dai competenti uffici degli enti proprietari.

3.L'imposta è dovuta anche per le utilizzazioni, con o senza titolo, di beni di cui al comma 1 aventi durata inferiore all'anno ed è commisurata al cinque per cento del canone o dell'indennizzo dovuto.