DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 1992, n. 263
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante delega al Governo per l'istituzione a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici di una imposta del cinque per cento sul canone annuale di concessione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni;
Visto l'art. 9, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.È istituita, con effetto dal 1 gennaio 1993, a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del cinque per cento sull'ammontare del canone annuale dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.
2.Sono altresì tenuti al pagamento dell'imposta gli utilizzatori senza titolo dei beni di cui al precedente comma; l'imposta viene in tal caso commisurata all'ammontare dell'indennizzo di occupazione determinato dai competenti uffici degli enti proprietari.
3.L'imposta è dovuta anche per le utilizzazioni, con o senza titolo, di beni di cui al comma 1 aventi durata inferiore all'anno ed è commisurata al cinque per cento del canone o dell'indennizzo dovuto.