DECRETO 29 febbraio 1992, n. 270

Type Decreto
Publication 1992-02-29
Ultimo aggiornamento 1992-04-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/05/1992

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed in particolare il comma 6 dell'art. 115, aggiunto dall'art. 19, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione n. 280 del 12 febbraio 1992 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dall'art. 19 della legge 24 marzo 1989, n. 122, cosi' recita: "Art. 115 (Sosta). - Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale il conducente se si allontana deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti. Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa. Nei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto. Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni. La sosta e' vietata: a) in corrispondenza o in prossimita' dei crocevia, delle curve, dei dossi, delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea; b) sui binari tramviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili; c) quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso; d) in prossimita' o in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultarne la vista; e) sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci; f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime; h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalita' di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verra' sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non e' tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato. Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta e' vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo e' restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia. Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila. Se la sosta e' effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amministrativa e' da lire centomila a lire trecentomila". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - L'art. 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, e' riportato in nota alle premesse.

Art. 2

1.I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui all'art. 1 sono soggetti all'approvazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 607 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, recante il regolamento di esecuzione del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale.

Nota all'art. 2: - L'art. 607 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 420/1959, e' cosi' formulato: "Art. 607. - Per l'approvazione dei prototipi dei dispositivi di competenza del Ministro per i lavori pubblici, gli interessati devono inoltrare domanda, in carta legale, al detto Dicastero, Ispettorato generale della viabilita', corredandola della descrizione del dispositivo e di tre esemplari del medesimo. Il Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, la rispondenza e l'efficacia dei dispositivi presentati, alle prescrizioni stabilite dal regolamento e ne approva il prototipo, quando gli accertamenti abbiano avuto esito favorevole. Chiunque fabbrichi dispositivi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi delle presenti disposizioni, e' punibile a termine di legge. Su ogni dispositivo conforme al prototipo approvato deve essere riportato il numero di approvazione ed il nome del fabbricante".

Art. 3

1.Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'approvazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm, l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.

Il Ministro dei lavori pubblici PRANDINI Il Ministro dei trasporti BERNINI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1992

Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 397

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