DECRETO 3 aprile 1992, n. 276
Entrata in vigore del decreto: 6/5/1992
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il proprio decreto 17 dicembre 1990, n. 416, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto alla produzione di grano duro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, concernente: "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Considerata la necessita' di modificare il citato decreto n. 416/1990, per quanto concerne l'acquisizione della certificazione "antimafia" e la trasmissione agli organi istruttori della documentazione relativa alle operazioni di verifica delle superfici e di quelle complementari e di supporto di cui all'art. 7, comma 6, del richiamato decreto n. 416/1990, necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto;
Considerata, altresi', l'opportunita' di dettare disposizioni rivolte a sanare, sulla base della presentazione di apposita istanza da parte degli interessati, le dichiarazioni coltivazione del grano duro di produzione 1991, sospese perche' contenenti meri errori materiali, a condizione che le correzioni non comportino comunque un aumento della superficie indicata nelle anzidette dichiarazioni di coltivazione, e ferme restando le previsioni di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 ed all'art. 9 del citato decreto n. 416/1990;
Ritenuto inoltre che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. dispone di rilievi aerofotogrammetrici che consentono di verificare la fondatezza delle istanze di sanatoria presentate;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. D/624 del 2 aprile 1992;
A D O T T A il presente regolamento:
Art. 1
1.All'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, e' aggiunto il seguente comma: "3. Il produttore e' tenuto a presentare, a pena di esclusione dal diritto all'aiuto, la certificazione antimafia, anche avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, avente validita' compresa nel periodo tra il 1› dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione di cui all'art. 4, ed il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di inottemperanza alle predette disposizioni, l'Amministrazione respinge la domanda. Qualora, a seguito di ritardi nella liquidazione dell'aiuto, intervenga la scadenza del predetto certificato, l'ufficio istruttorio deve richiederne il rinnovo". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.M. n. 416/1990, integrato con il comma 3 introdotto dal presente decreto: "Art. 6. - 1. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso l'ufficio competente o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 5 del presente regolamento. La competenza alla ricerca della dichiarazione di coltivazione e' cosi' determinata: nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone; nelle province delle regioni Campania e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione; nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati provinciali agricoltura; nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste ed alimentazione; nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura. 2. L'ufficio competente provvede alla istruttoria, al controllo, all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ivi compresa la certificazione antimafia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed alla emanazione dei provvedimenti che hanno per oggetto le domande di concessione dell'aiuto. 3. Il produttore e' tenuto a presentare, a pena di esclusione dal diritto all'aiuto, la certificazione antimafia, anche avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, avente validita' compresa nel periodo tra il 1› dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione di cui all'art. 4, ed il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di inottemperanza alle predette disposizioni, l'Amministrazione respinge la domanda. Qualora, a seguito di ritardi nella liquidazione dell'aiuto, intervenga la scadenza del predetto certificato, l'ufficio istruttorio deve richiederne il rinnovo". - Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 del D.L. n. 152/1991, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa (sopracitato): "8. Al comma 13 dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10".
Art. 2
1.All'art. 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, e' aggiunto il seguente comma: "5. Gli organismi incaricati di effettuare, mediante apposita convenzione con l'A.I.M.A., le operazioni relative alla verifica delle superfici, nonche' le operazioni complementari e di supporto, di cui all'art. 7, comma 6, sono tenuti a rimettere agli uffici di cui all'art. 6, comma 1, competenti per territorio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la documentazione concernente le predette operazioni".
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.M. n. 416/1990, integrato con il comma 5, introdotto dal presente decreto: "Art. 8. - 1. Il controllo delle superfici oggetto del sopralluogo aziendale, da ultimare nel piu' breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 15 luglio di ogni anno, deve essere effettuato: a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale; b) successivamente, mediante metodo agrimensorio unitamente o disgiuntamente ad altri metodi che utilizzino le tecniche aereofotogrammetriche o di telerilevamento nonche' quelli che eventualmente, in relazione alla evoluzione tecnologica, saranno previsti dalla specifica regolamentazione comunitaria. 2. La misurazione prevista nel precedente primo comma lettera b) deve essere eseguita secondo il metodo seguente: a) superfici seminate costituenti un solo appezzamento: misurazione dello stesso; b) superfici costituite da appezzamenti non accorpati: 1) da 2 a 5 appezzamenti non accorpati: misurazione dell'appezzamento piu' esteso e di quello di estensione me- dia; 2) da 6 a 10 appezzamenti non accorpati: misurazione dei due appezzamenti piu' estesi e di uno di media estensione; 3) oltre 10 appezzamenti non accorpati: misurazione delle due superfici piu' estese e di tre appezzamenti di estensione media. 3. Lo scarto di superficie che risulti dalla misurazione, effettuata con i criteri di cui sopra, rispetto alla superficie dichiarata per gli stessi appezzamenti, viene estrapolato sull'intera superficie dichiarata. 4. Nell'impotesi prevista dal precedente terzo comma, il produttore puo' richiedere l'immediata misurazione della superficie totale. 5. Gli organismi incaricati di effettuare, mediante apposita convenzione con l'A.I.M.A., le operazioni relative alla verifica delle superfici, nonche' le operazioni complementari e di supporto, di cui all'art. 7, comma 6, sono tenuti a rimettere agli uffici di cui all'art. 6, comma 1, competenti per territorio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la documentazione concernente le predette operazioni". - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del suddetto decreto n. 416/1990, soprarichiamato: "6. Ferma restando, in ogni caso, la competenza dell'organo regionale interessato in materia di ricezione delle dichiarazioni di coltivazione, di verifica amministrativa e di liquidazione dell'aiuto, l'A.I.M.A., d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, provvedera' ad individuare gli organismi ai quali affidare, mediante, la stipulazione di apposita convenzione, l'incarico di procedere all'espletamento, secondo i criteri e le modalita' previste dal presente regolamento, delle operazioni relative alla verifica delle superfici e, se del caso, delle operazioni complementari e di supporto".
Art. 3
1.Limitatamente alla concessione dell'aiuto al grano duro di produzione 1991, ed in deroga alla disposizione prevista all'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, i produttori, le cui dichiarazioni di coltivazione risultino sospese, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di ammissibilita' al pagamento, a seguito delle operazioni effettuate in applicazione dell'art. 7, comma 6, del suddetto decreto n. 416/1990, possono presentare entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, istanza di sanatoria, intesa a correggere i meri errori materiali concernenti i riferimenti catastali delle particelle investite a grano duro, indicati nella originaria dichiarazione di coltivazione.
2.Le correzioni di cui al comma 1 non possono comportare l'aumento della superficie indicata nella originaria dichiarazione di coltivazione. Restano altresi' ferme le disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 ed all'art. 9 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 416/1990.
3.L'istanza di sanatoria di cui al comma 1, redatta in duplice esemplare su modello conforme a quello allegato al presente regolamento, del quale fa parte integrante - allegato 1 - e debitamente sottoscritta, deve essere inoltrata a mezzo plico postale senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, agli uffici di cui all'art. 6, comma 1, competenti per territorio, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, o presentata direttamente agli stessi, che ne rilasciano ricevuta. La sottoscrizione dell'istanza di sanatoria deve essere autenticata secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4.Gli uffici di cui al comma 3, verificata la regolarita' dell'istanza di sanatoria, nonche' la conformita' delle correzioni in essa contenute alle risultanze delle operazioni di verifica delle superfici, di quelle complementari e di supporto effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 416/1990, emanano i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto medesimo. A tal fine l'Azienda di Stato per gli intervenuti nel mercato agricolo - A.I.M.A. fara' pervenire agli uffici sopra indicati la documentazione relativa alle anzidette operazioni.
5.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Ministro: GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 19
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 5 del D.M. n. 416/1990: "4. Eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione possono essere presentate, solo con le stesse modalita' previste dagli articoli 4 e 6 e nel termine stabilito dal primo comma del presente articolo, pena la irricevibilita'". - Si trascrive il testo dell'art. 9 del suddetto decreto n. 416/1990, dettato in attuazione dell'analoga disposizione di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 e successive modificazioni ed integrazioni: "Art. 9. - 1. Qualora la differenza riscontrata rispetto alla superficie dichiarata non risulti superiore al 10% e comunque non superiore ad un ettaro, l'aiuto e' egualmente concesso. 2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata. 3. Negli altri casi di discordanza, tutte le superfici facenti parte dell'azienda sono escluse dal beneficio dell'aiuto per la campagna in corso e il richiedente e', inoltre, escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva con provvedimento motivato dell'amministrazione. 4. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, l'organo di controllo dovra' compilare un apposito elenco dei produttori per i quali ricorre l'esclusione dal diritto all'aiuto per la campagna successiva. 5. Con l'apposita attestazione riportata nel modello di cui all'allegato B del presente regolamento, il produttore interessato afferma, sotto la propria responsabilita', di non essere incorso nel provvedimento sanzionatorio previsto dal precedente comma 3". - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme: "Art. 20. - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio none e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Allegato 1
ALLEGATO 1 (Art. 3) Parte di provvedimento in formato grafico AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO I Controllare con particolare attenzione che siano indicate tutte le particelle effettivamente coltivate dall'azienda e che i relativi dati catastali siano corretti e completi, in quanto vengono prese in considerazione solamente le particelle riscontrabili a catasto. A tal fine e' opportuno consultare l'estratto catastale aggiornato, in modo da essere sicuri di non omettere alcuna particella catastale coltivata ed allegarne eventualmente copia all'istanza di rettifica. Errore abbastanza frequente e', ad esempio, quello di indicare il numero della particella su cui insiste un fabbricato al posto di quello della particella effettivamente coltivata che e' contigua. Una volta individuate le particelle catastali effettivamente coltivate, controllare, per ciascuna di esse, che siano esatte la superficie catastale e quella seminata. Esempio: superficie catastale . . . . . . . . . . . . . . . ettari 1,20 superficie seminata . . . . . . . . . . . . . . . . ettari 0,80 superficie ammessa all'aiuto . . . . . . . . . . . ettari 0,80 Si ricorda che la somma delle superfici seminate deve essere riportata nella casella prevista per il totale per il quale si chiede l'aiuto. In ogni caso la superficie complessiva originariamente dichiarata dall'azienda non e' rettificabile. Particelle in compartecipazione. In caso di particelle coltivate a grano duro condivise da piu' di una azienda (compartecipazione), indicare nell'apposita colonna "superficie di spettanza" la porzione di superficie della particella effettivamente seminata dal produttore richiedente l'aiuto. Esempio: azienda A Comune (prov.), foglio: 10, particella: 28, superficie catastale . . . . . . . . . . . . . . . ettari 1,20 superficie seminata . . . . . . . . . . . . . . . . ettari 0,80 superficie di spettanza . . . . . . . . . . . . . . ettari 0,40 In caso di mancata compilazione della colonna "superficie di spettanza" si assumera', per la particella in oggetto, il valore presente nella colonna "superficie seminata". Si considerano di conseguenza irregolari le situazioni per le quali, sulla medesima particella, la somma delle superfici di spettanza, riferita a ciascun dichiarante, risulta superiore alla superficie seminata. Esempio: Comune (prov.), foglio: 10, particella: 28, superficie catastale . . . . . . . . . . . . . . . ettari 1,50 superficie seminata . . . . . . . . . . . . . . . . ettari 1,00 Situazione regolare: Azienda A superficie di spettanza . . . . . . . . . . . . . . ettari 0,4 Azienda B superficie di spettanza . . . . . . . . . . . . . . ettari 0,6 ---- Totale. . . ettari 1,0 Situazione non regolare: Azienda A superficie di spettanza . . . . . . . . . . . . . non indicata superficie presunta (ovvero superficie seminata) ettari 1,00 Azienda B superficie di spettanza . . . . . . . . . . . . . non indicata superficie presunta (ovvero superficie seminata) ettari 1,00 ---- Totale. . . ettari 2,00 Azienda A superficie di spettanza . . . . . . . . . . . . . . ettari 1,00 Azienda B superficie di spettanza . . . . . . . . . . . . . . ettari 0,60 ---- Totale. . . ettari 1,60 In caso di fondi di proprieta' di comuni, universita', enti vari, dati in gestione a piu' produttori, deve essere indicata solo la superficie gestita da ciascun produttore nella colonna "superficie di spettanza". Indicare nella colonna "titolo di possesso" il titolo di conduzione della particella secondo i seguenti codici: P = proprietario; A = affittuario; M = mezzadro; C = colono; U = usufruttuario; E = enfiteuta; G = titolo gratuito; D = diverso.
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