DECRETO 18 febbraio 1992, n. 280
Entrata in vigore del decreto: 10/05/1992
IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale ed in particolare le norme di cui al titolo IV della citata legge;
Tenuto conto degli impegni derivanti per l'Italia dall'appartenenza all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ed alla Comunita' economica europea, con particolare riferimento al coordinamento delle politiche industriali dei Paesi membri nel settore dell'industria cantieristica navale, nonche' delle esigenze di seguire l'evoluzione della capacita' produttiva globale in relazione agli sviluppi del mercato internazionale della costruzione navale;
Tenuto conto che, in previsione della progressiva riduzione dell'intervento pubblico nel settore conseguente ai predetti impegni internazionali, occorre assicurare un adeguato controllo della capacita' produttiva, in linea con gli orientamenti a suo tempo espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella sua deliberazione del 19 giugno 1984 (Approvazione del piano di ristrutturazione dell'industria delle costruzioni navali) per evitare che variazioni delle potenzialita' produttive creino le premesse per ulteriori squilibri del mercato e dell'assetto occupazionale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative e le norme di organizzazione e funzionamento degli albi speciali delle imprese navalmeccaniche ai sensi del terzo comma dell'art. 20 della legge 14 giugno 1989, n. 234;
Sentito il comitato consultivo per la cantieristica di cui all'art. 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 212 del 21 febbraio 1992;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1.Quando nel presente regolamento si cita "la legge" senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 14 giugno 1989, n. 234.
2.Nel presente regolamento il termine "albi", senza ulteriori specificazioni, indica gli albi di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il titolo IV della legge n. 234/1989 (articoli 19-22, di seguito riportati) reca norme sugli albi speciali delle imprese navalmeccaniche. - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - L'art. 20 della citata legge n. 234/1989 e' il seguente: "Art. 20. - 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'art. 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi: a) idoneita' tecnica risultante dalla disponibilita' di un responsabile tecnico di cantiere e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere; b) almeno cinquanta dipendenti iscritti nel libro matricola, per i cantieri di costruzione; c) strutture impiantistiche idonee alla costruzione di un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di costruzione e di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di demolizione; per i cantieri di riparazione navale stabilimenti con superficie di sedime permanentemente coperta di almeno 500 metri-quadri e mezzi di sollevamento idonei a sollevare 8 tonnellate; d) struttura economico-finanziaria desunta dai bilanci certificati da societa' di revisione autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio. 2. Al fine di consentire il controllo dell'evoluzione della capacita' produttiva del settore, nell'ambito degli albi speciali delle imprese di costruzione e riparazione navale sono individuate le categorie dei cantieri sulla base di criteri quantitativi e dimensionali riferiti ai requisiti di cui al comma 1. 3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato di cui all'art. 23, sono stabilite le norme di organizzazione e funzionamento degli albi, i criteri quantitativi e dimensionali di cui al presente articolo, nonche', per ciascuna impresa di costruzione, tenendo conto anche della produzione del periodo 1981-1988, il volume massimo, in tonnellate di stazza lorda compensata, della produzione annua assistibile e la dimensione massima, in termini di tonnellate di stazza lorda, dell'unita' assistibile, ferma restando la riserva di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64, per i cantieri del Mezzogiorno in proporzione alle loro capacita' produttive. 4. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro e' determinato l'ammontare del diritto fisso al cui pagamento e' subordinata l'iscrizione agli albi speciali, nonche' l'ammontare del diritto annuale". - L'art. 23 della medesima legge n. 234/1989 e' il seguente: "Art. 23. - 1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il comitato consultivo per l'industria cantieristica. 2. Il comitato e' presieduto dal Ministro della marina mercantile ed e' composto dai seguenti membri: a) due funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso; b) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente; c) due esperti nominati dal Ministro della marina mercantile; d) nove esperti designati: uno dalla Confederazione italiana degli armatori, uno dalla Federazione dell'armamento di linea, uno dall'Associazione dei costruttori navali d'alto mare, uno dall'Associazione nazionale dei cantieri navali privati, uno dall'Associazione nazionale degli industriali riparatori navali, uno dall'Associazione dei demolitori navali, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'industria navalmeccanica piu' rappresentative su scala nazionale. 3. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile. 4. Il comitato: a) esamina periodicamente lo stato di attuazione dei programmi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica; b) esprime pareri relativi ai piani di investimento, anche ai fini del coordinamento territoriale e settoriale degli stessi; c) esprime pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge; d) esamina e da' pareri su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal Ministro della marina mercantile, in materia di industria navalmeccanica. 5. Il comitato redige una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di aprile di ciascun anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Tali relazioni, a cura del Ministro della marina mercantile, sono inviate entro il mese successivo ai due rami del Parlamento ed al CIPI. 6. Ai membri ed al segretario del comitato spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1989 e' il seguente: "Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile: a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale. 2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8. 3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti".
Art. 2
Tenuta e struttura degli albi
1.Gli albi di cui all'art. 19 della legge sono tenuti dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio.
2.Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il consiglio d'amministrazione del Ministero, e' individuato, nell'ambito della Direzione generale del naviglio, l'ufficio responsabile della tenuta degli albi. Il funzionario preposto all'ufficio responsabile della tenuta degli albi e' altresi' il responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutto quanto attiene la procedura di iscrizione, sospensione e cancellazione delle imprese degli albi.
3.Ciascun albo e' costituito da separati atti di iscrizione firmati dal direttore generale del naviglio e dal funzionario preposto all'ufficio responsabile degli albi, raggruppati, per quanto riguarda le imprese di costruzione e riparazione navale, in base alle categorie dimensionali di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
Nota all'art. 2: - Per la legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse.
Art. 3
Domanda di iscrizione
1.Per ottenere l'iscrizione negli albi i richiedenti devono rivolgere istanza al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, corredandola dei documenti di cui ai successivi commi del presente articolo e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 7 e 8 del presente regolamento.
4.I documenti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma nonche' quelli di qui alle lettere a) e b) del terzo comma del presente articolo devono essere in regola con la normativa in materia di bollo e devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto al quella della domanda di iscrizione.
Nota all'art. 3: - L'art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l'art. 10-sexies nella legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia. Se ne trascrive il testo, come modificato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto. 2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615- ter del codice civile o di societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle societa' di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa. 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione. 8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo. 9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali; b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire. 10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente. 11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo. 13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10. 14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti. 16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".
Art. 4
Procedure d'iscrizione, aggiornamento dati e sospensione o cancellazione dell'iscrizione
1.L'ufficio responsabile della tenuta degli albi procede all'istruttoria e sottopone la domanda d'iscrizione, per il relativo parere, al comitato di cui all'art. 21 della legge, il quale si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza e' stata ad esso inoltrata per il parere stesso.
2.Con il medesimo procedimento di cui al comma precedente, l'ufficio responsabile della tenuta degli albi provvede all'aggiornamento dei dati riportati in ciascun atto di iscrizione, sulla base dell'informativa fornita dalle imprese iscritte agli albi, in ordine agli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'art. 2 del presente regolamento, ovvero su specifica istanza dell'impresa iscritta agli albi ovvero in ogni altro caso in cui il Ministero della marina mercantile sia comunque venuto a conoscenza di variazioni intervenute in ordine agli elementi di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto comma ed abbia al riguardo effettuato gli opportuni accertamenti.
3.Allorche' abbia notizia del verificarsi di una delle circostanze di cui all'art. 22 della legge, il responsabile della tenuta degli albi sottopone al comitato di cui all'art. 21 della legge stessa, per il relativo parere, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dell'iscrizione, sui quali il comitato si pronuncia entro trenta giorni dalla data in cui l'istanza e' stata ad esso inoltrata.
4.Il procedimento d'iscrizione agli albi, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda d'iscrizione.
5.Il procedimento di sospensione dell'iscrizione agli albi o di cancellazione di un'impresa dagli albi deve concludersi nel termine di novanta giorni dal suo inizio.
6.Ai fini del presente articolo e' fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 4: - Si trascrive nell'ordine, il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 234/1989: "Art. 21. - 1. Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il comitato per gli albi speciali dei costruttori, dei riparatori e dei demolitori navali, che da' parere sulle domande di ammissione agli albi speciali e sui provvedimenti di sospensione e di cancellazione dagli albi stessi. 2. Il comitato per gli albi speciali dei costruttori, riparatori e demolitori navali e' costituito: a) da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile; b) da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative; c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile. 3. Le designazioni dei componenti il comitato, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni. 5. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolte da due funzionari del Ministero della marina mercantile. 6. All'onere di funzionamento del comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'art. 20". "Art. 22. - 1. Le imprese iscritte negli albi speciali di cui all'art. 19 debbono comunicare al Ministero della marina mercantile tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura, entro trenta giorni dal loro verificarsi. 2. L'efficacia dell'iscrizione negli albi speciali puo' essere sospesa quando a carico dell'impresa si verifichi uno dei seguenti casi: a) siano in corso procedure di fallimento o altro procedimento concorsuale; b) siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o del responsabile tecnico di cantiere per fatti che per la loro natura o per la loro gravita' facciano venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi; c) siano in corso accertamenti per gravi responsabilita' concernenti l'esecuzione dei lavori; d) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore; e) inosservanza di obblighi posti dalle norme di attuazione di cui al comma 4 dell'art. 20, nonche' degli obblighi posti dalle stesse norme in materia di limiti alla capacita' produttiva ed al ricorso all'appalto di manodopera. 3. Sono cancellate dall'albo le imprese a carico delle quali si verifichi uno dei seguenti casi: a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori; b) condanna inflitta al titolare o rappresentante legale dell'impresa e/o al responsabile tecnico di cantiere per reati di natura o di gravita' tale da far venir meno i requisiti richiesti per l'iscrizione agli albi; c) sentenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attivita'; d) cessione degli impianti e/o dell'intera azienda anche se per tempo limitato; e) recidiva o maggiore gravita', nei casi di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2. 4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 23 e sono preceduti dalla comunicazione al soggetto iscritto dei fatti addebitati, con fissazione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per le sue deduzioni. 5. La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione di un'impresa negli albi comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi di cui l'impresa sia beneficiaria. La cancellazione di un'impresa dagli albi comporta la decadenza dai contributi di cui l'impresa sia beneficiaria". - Il testo degli articoli 2 e 16 della legge n. 241/1990 gia' citata (si veda in nota alle premesse) e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro- cedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".
Art. 5
Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di costruzione navale
1.Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di costruzione navale, le imprese interessate dovranno avere, per ciascuno stabilimento, la disponibilita', sulla base di rapporti di lavoro dipendente, di un responsabile tecnico iscritto nei registri di cui all'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in possesso dei requisiti professionali richiesti per la massima unita' realizzabile nello stabilimento nonche' di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potra' riassumere i predetti ruoli.
2.Ai medesimi fini di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno avere, per ciacuno stabilimento, una forza lavoro comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che indichi il numero dei dipendenti, suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.
4.Le strutture impiantistiche previste nel comma precedente dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.
6.Le strutture impiantistiche previste nel quinto comma del presente articolo dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.
7.Qualora l'impresa disponga di piu' stabilimenti dovra' comprovare che almeno uno di essi e' dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.
8.Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera d), della legge, l'impresa dovra' produrre il bilancio approvato e certificato dell'ultimo esercizio prima di quello in corso, corredato delle relazioni degli amministratori e dei sindaci, e degli altri allegati di cui e' prescritto il deposito presso il tribunale. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dovranno produrre una scheda riassuntiva dello stato patrimoniale e del conto economico, e copia delle dichiarazioni fiscali per le imposte sul reddito e l'imposta sul valore aggiunto, riferite all'ultimo anno solare.
9.L'impresa richiedente dovra' altresi' produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.
Note all'art. 5: - L'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, cosi' recita: "Art. 275 (Registro d'iscrizione). - Il personale tecnico delle costruzioni navali e' iscritto in registri conformi al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario. Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica: a) le generalita' dell'iscritto; b) il domicilio; c) l'abilitazione professionale di cui e' in possesso; d) i dati relativi all'attivita' professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi. Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre: 1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione; 2) le benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) le condanne riportate". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 234/1989, come modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107: "Art. 1. - 1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'art. 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, si seguito denominata 'Direttiva CEE'. Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformita' della loro azione alla direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonche' sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttivita' e competitivita' dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti. 2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate: a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate; b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate. 3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade. 4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purche' i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri. 5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresi' a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico, costruzioni anti-inquinamento, unita' ad alta tecnologia, unita' per ricerche e per lavori in mare, nonche' relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza. 6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalita'". - Per il testo dell'art. 20 della medesima legge n. 234/1989 si veda in nota alle premesse.
Art. 6
Capacita' produttiva delle imprese di costruzione navale
2.Nel caso di imprese che costruiscono unita' il cui scafo sia realizzato con materiali a tecnologia avanzata non metallici la determinazione della capacita' produttiva viene effettuata con gli stessi criteri definiti al comma precedente assumendo a base dell'indice medio di produttivita' per addetto, riferito al particolare comparto delle imprese costruttrici di tali unita'.
3.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in particolare ai fini della determinazione della capacita' produttiva di cui al comma precedente, la lavorazione dello scafo non puo' essere affidata a personale che non sia regolarmente iscritto nei libri matricola dell'impresa.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 21 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 4.
Art. 7
Requisiti tecnici per l'iscrizione delle imprese di riparazione navale
1.Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di riparazione navale, le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento la disponibilita' di un responsabile tecnico nonche' di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potra' riassumere i predetti ruoli.
2.Ai medesimi fini di cui al comma precedente le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento una forza lavoro comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro, che indichi il numero dei dipendenti suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.
4.Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate in un medesimo stabilimento.
5.Qualora l'impresa disponga di piu' stabilimenti dovra' comprovare che almeno uno di essi e' dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.
6.L'impresa richiedente dovra' altresi' produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.
7.Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera d), della legge, si applica l'ottavo comma dell'art. 5 del presente regolamento.
Nota agli articoli 7, 8 e 10: - Per il testo dell'art. 20 si veda in nota alle premesse.
Art. 8
Requisiti tecnici e relativa documentazione per l'iscrizione delle imprese di demolizione navale
1.Ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale delle imprese di demolizione navale, le imprese interessate dovranno avere, per ciascuno stabilimento, la disponibilita', sulla base di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa, di un responsabile tecnico, e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere, garante della corretta applicazione delle pratiche operative. Una stessa persona fisica potra' riassumere i predetti ruoli.
2.Ai medesimi fini di cui al comma precedente, le imprese interessate dovranno avere per ciascuno stabilimento una forza lavoro, comprovata da idoneo documento dell'Ispettorato provinciale del lavoro che indichi il numero dei dipendenti suddivisi in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.
4.Le strutture impiantistiche previste dovranno essere situate in un medesimo stabilimento. Qualora l'impresa disponga di piu' stabilimenti dovra' comprovare che almeno uno di essi e' dotato dei requisiti impiantistici previsti nel presente articolo.
5.L'impresa richiedente dovra' altresi' produrre una pianta planimetrica delle strutture aziendali con l'indicazione delle singole strutture impiantistiche.
6.La capacita' produttiva delle imprese di demolizione navale sara' determinata dal comitato di cui all'art. 21 della legge secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento assumendo a base l'indice medio di produttivita' per addetto riferito al comparto delle imprese di demolizione.
7.Per quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera d), della legge, trova applicazione l'ottavo comma dell'art. 5 del presente regolamento.
Nota agli articoli 7, 8 e 10: - Per il testo dell'art. 20 si veda in nota alle premesse.
Art. 9
Attivita' miste
1.Le imprese che non svolgono unicamente attivita' di costruzione o riparazione o demolizione di navi mercantili dovranno richiedere, per ciascuna attivita', l'iscrizione nel corrispondente albo, indicando la rispettiva quota d'attivita' e la quota di forza lavoro pertinente a ciascuna attivita'.
Art. 10
Categorie dimensionali delle imprese di costruzione navale
2.Il comitato di cui all'art. 21 della legge determina l'inserimento dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, in una delle fasce dimensionali di cui al precedente comma, sulla base dei requisiti relativi a ciascuna fascia.
3.L'impresa viene iscritta nella fascia dimensionale corrispondente al maggiore dei suoi stabilimenti e la sua capacita' produttiva e' determinata dalla somma delle capacita' produttive dei singoli stabilimenti.
4.I requisiti relativi al numero dei dipendenti ed alle strutture impiantistiche richiesti per l'inserimento nelle fasce di cui al primo comma del presente articolo s'intendono riferiti ad un medesimo stabilimento.
5.Le strutture impiantistiche aggiuntive previste per l'appartenenza alla 2a, 3a, 4a fascia dimensionale devono essere disponibili sulla base degli stessi titoli di cui al terzo comma dell'art. 5.
Nota agli articoli 7, 8 e 10: - Per il testo dell'art. 20 si veda in nota alle premesse.
Art. 11
Categorie dimensionali delle imprese di riparazione navale
2.Il comitato di cui all'art. 21 della legge determina l'inserimento dell'impresa richiedente l'iscrizione all'albo, un una delle fasce dimensionali di cui al precedente comma, sulla base dei requisiti relativi a ciascuna fascia.
3.L'impresa viene iscritta nella fascia dimensionale corrispondente al maggiore dei suoi stabilimenti.
4.I requisiti relativi al numero dei dipendenti ed alle strutture impiantistiche richieste per l'inserimento nelle fasce di cui al primo comma del presente articolo s'intendono riferiti ad un medesimo stabilimento.
5.Le strutture impiantistiche previste per l'appartenenza alla 2a, 3a e 4a fascia dimensionale devono essere disponibili sulla base degli stessi titoli di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente regolamento.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 234/1989 si veda in note alle premesse; per il testo dell'art. 21 della medesima legge si veda in nota all'art. 4. - Per il testo dell'art. 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione si veda in nota all'art. 5.
Art. 12
Obblighi annuali
1.Le imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale oltre all'obbligo stabilito dall'art. 22, primo comma, della legge, devono ai fini del presente regolamento, far pervenire entro il 1› febbraio di ciascun anno al Ministero della marina mercantile l'apposita scheda informativa di cui all'allegato B del presente regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte con riferimento all'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata nei modi di legge e corredata della documentazione del caso.
Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 22 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 4.
Art. 13
Tassa fissa d'iscrizione e tassa annuale
1.La tassa fissa d'iscrizione agli albi e la tassa annuale di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge, vengono versati nella misura e secondo le modalita' determinate con il decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.
2.Entro il 31 gennaio di ogni anno gli iscritti devono far pervenire al Ministero della marina mercantile la quietanza dell'eseguito pagamento del diritto relativo a tale anno.
3.La cancellazione dagli albi, disposta nel corso dell'anno, non comporta il diritto ad ottenere il rimborso della tassa gia' versata.
Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 234/1989 si veda in nota alle premesse.
Art. 14
Pubblicita' degli albi
1.L'elenco delle imprese iscritte agli albi, nonche' i provvedimenti di sospensione dell'iscrizione e di cancellazione dagli albi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile.
2.La consultazione dell'albo da parte di chi via abbia interesse e l'esame ed estrazione di copie di parti dello stesso sono disciplinati dalle disposizioni del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dei relativi strumenti applicativi.
Nota all'art. 14: - Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in nota alle premesse. Il relativo capo V (articoli 22-28) reca norme sull'accesso ai documenti amministrativi.
Art. 15
Mantenimento del diritto all'iscrizione agli albi
1.La permanenza dell'iscrizione agli albi negli anni successivi a quello d'iscrizione e' subordinata agli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.
2.La perdita dei requisiti necessari all'iscrizione degli albi comporta la cancellazione degli stessi nei modi e con le procedure previste all'art. 22, comma 4, della legge.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 22 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 4.
Art. 16
Documentazione di iscrizione agli albi
1.L'iscrizione agli albi per i fini previsti dall'art. 19, ultimo comma, della legge e per qualsiasi altro fine e' comprovata mediante documento, rilasciato dal funzionario responsabile degli albi su richiesta degli interessati, contenente l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del quarto comma dell'art. 2 del presente regolamento e dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.
Nota all'art. 16: - Per il testo dell'art. 19 della legge n. 234/1989 si veda in nota all'art. 1.
Art. 17
Vigilanza e controllo
1.Per la vigilanza ed il controllo sull'applicazione del presente regolamento l'ufficio responsabile degli albi potra' avvalersi degli uffici e del personale della Direzione generale del naviglio e dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile.
2.Ai fini del controllo e della vigilanza di cui al comma precedente, le imprese iscritte agli albi sono tenute a consentire che siano disposte, a pieno titolo ed in qualsiasi ragionevole circostanza di tempo, visite di controllo agli stabilimenti, ai mezzi ed agli impianti dei cantieri iscritti agli albi e che siano effettuate prove sulle attrezzature di cui il cantiere e' dotato. Ai medesimi fini, le imprese dovranno altresi' fornire, su richiesta, i documenti relativi a prove e collaudi ritenuti necessari.
3.L'ufficio responsabile degli albi potra' sottoporre a verifica le imprese per il controllo della sussistenza e/o permanenza dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione agli albi.
Art. 18
Dimensione massima dell'unita' realizzabile
1.La dimensione massima dell'unita' realizzabile presso ciascuno stabilimento di cui disponga l'impresa iscritta agli albi nonche' la dimensione massima dell'unita' che gli stabilimenti di riparazione e trasformazione navale sono in grado di accogliere e' quella consentita dalla relativa capacita' impiantistica e deve essere indicata dalla stessa impresa ed accertata attraverso verifiche dirette disposte dall'ufficio responsabile degli albi.
Art. 19
Calcolo del tonnellaggio di stazza lorda compensata
1.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il calcolo delle tonnellate di stazza lorda compensata (T.S.L.C.) e' effettuato sulla base dei coefficienti di conversione di cui all'allegato C.
Art. 20
Produzione assistibile
1.Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui all'art. 23 della legge, nonche' il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina con proprio decreto, il livello massimo della produzione assistibile nell'anno, nonche' il livello della produzione annua assistibile a favore di ciascuna impresa iscritta agli albi.
Art. 21
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: FACCHIANO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1992
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 319
Allegato A
ALLEGATO A SCHEDA INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E DEMOLIZIONE NAVALE SEZIONE PRIMA Elementi di carattere generale (relativi all'impresa) 1) Denominazione o ragione sociale dell'impresa: ................. 2) Indirizzo della sede legale: .................................. c.a.p. ..... tel. .... telex .... codice fiscale o partita IVA ...... 3) Generalita' e dati anagrafici delle seguenti persone: A) Titolare (se impresa individuale) ........................... B) Legali rappresentanti (se societa') ......................... 4) N. totale dei dipendenti dell'impresa ........... di cui: dirigenti n. ........... impiegati n. .......... operai n. .......... 5) Stabilimenti e strutture centralizzate di cui dispone l'impresa e loro localizzazione: . ................................................................... . ................................................................... 6) Strutture economico-finanziarie. Documenti richiesti per l'iscrizione: 1. Iscrizione camera di commercio, industria e artigianato indicante le specifiche attivita' dell'impresa (imprese individuali o societa'). 2. Vigenza (societa'). 3. Copia autenticata atto costitutivo e statuto (societa'). 4. Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative (societa' cooperative). 5. Cittadinanza italiana del titolare dell'impresa o degli amministratori ovvero residenza italiana per i cittadini stranieri o documento equipollente per cittadini CEE (ditte individuali, societa'). 6. Cittadinanza italiana del responsabile tecnico ovvero residenza italiana per gli stranieri o documento equipollente per cittadini CEE (imprese individuali, societa'). 7. Cittadinanza italiana del responsabile dell'ambiente e degli impianti ovvero residenza italiana per gli stranieri o documento equipollente per cittadini CEE (imprese individuali, societa', consorzi). 8. Documento del tribunale civile attestante che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altre procedure concorsuali. 9. Ricevuta di pagamento del: diritto fisso; diritto annuale, per l'esercizio ed il rinnovo dell'iscrizione agli albi. 10. Dichiarazione con firma autenticata del titolare o degli amministratori e dei legali rappresentanti dell'impresa di sussistenza o mancanza di accertamenti in corso o procedure giudiziali per gravi responsabilita' concernenti l'esecuzione dei lavori e/o infrazioni debitamente accertate alle disposizioni in materia di previdenza sociale e di disciplina della tutela del lavoratore. 11. Documentazione comprovante il tipo di accertamenti amministrativi e/o le procedure giudiziali in corso e/o infrazioni accertate (in caso di dichiarazioni positive di cui al precedente capo). 12. Bilancio o risultanze contabili come da art. 20, lettera d), della legge. Allegati n. ........... documenti. SEZIONE SECONDA Elementi di natura tecnica (relativi a ciascuno stabilimento) Stabilimento di ................ 1) Indirizzo: . ................................................................... c.a.p. ........... tel. .......... telefax .......... telex ......... 2) Generalita' e dati anagrafici delle seguenti persone: a) responsabile tecnico: . ................................................................... b) Responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere: . ................................................................... Si allegano n. ........ documenti attestanti l'iscrizione al registro di cui all'art. 276 del regolamento codice della navigazione (per il responsabile tecnico) e il rapporto di lavoro dipendente. 3) Forza lavoro: Numero dirigenti ................ Numero quadri ................ Numero impiegati ................ (di cui n. ...... tecnici di supervisione). Numero operai ................ (di cui n. ...... addetti ai servizi). Si allegano n. .......... documenti. 4) Attivita' svolta (1): Costruzioni navali ...............%. Riparaz. e trasformazione ...............%. Demolizione ...............%. Altre ...............%. 5) Strutture impiantistiche: Descrizione delle strutture esistenti: . ................................................................... . ................................................................... . ................................................................... . ................................................................... 6) Capacita' produttiva: Per i cantieri di costruzione: a) massima unita' costruibile (TSL) ........................... b) massima unita' costruita con l'attuale struttura impiantistica (nome e TSL) .......................................... c) volume della produzione annua realizzabile (TSLC/anno).... ; d) massimo volume annuo prodotto negli ultimi cinque anni (TSLC/anno) ......................................................... Per i cantieri di riparazione: a) massima unita' accoglibile in banchina (TSL) ............... b) massima unita' accoglibile in bacino (TSL) ................. Per i cantieri di demolizione: a) volume di demolizione annua realizzabile (TSLC/anno)...... ; b) massimo volume annuo di demolizione realizzato negli ultimi cinque anni ......................................................... Il sottoscritto consapevole delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita', dichiara che il contenuto della presente scheda informativa composta di due sezioni e siglata in ogni sua pagina, cosi' come il contenuto dei documenti allegati, corrispondente a verita'. Il sottoscritto si impegna altresi' a comunicare ogni variazione intervenuta, secondo quanto disposto dall'art. 22, primo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234. Firme legali rappresentanti e/o amministratori delle imprese ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... (1) Indicare la percentuale di manodopera diretta impiegata nelle attivita' elencate.
Allegato B
ALLEGATO B DATI SULLA PRODUZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE 1) Volume annuo prodotto espresso in TSL ed in TSLC (per le sole imprese di costruzione navale): TSL ................. TSLC ................. (utilizzare tabella allegata al decreto ministeriale). 2) Quantitativo annuo di ore di manodopera diretta sviluppate (sia per le imprese di costruzione che di riparazione navale) ............ 3) Unita' costruite (lavori finiti) - Riparazioni effettuate - Demolizioni effettuate: ===================================================================== Nominativi Tipologia Proprieta' TSL TSLC Data ultimazione lavori ___________ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ 4) Unita' di cui sono iniziati i lavori di costruzione/riparazione/demolizione nel corso dell'anno: ===================================================================== Nominativi Tipologia Proprieta' TSL TSLC Data ultimazione lavori __________ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ 5) Unita' non ultimate i cui lavori di costruzione/riparazione/demolizionesono iniziati nell'anno/i precedenti: ===================================================================== Nominativi Tipologia Proprieta' TSL TSLC Data ultimazione lavori ____________ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ .......... .......... ........... .... ..... ................ 6) Manodopera utilizzata nel corso dell'anno (indicare n. dipendenti e durata e tipologia dei contratti a termine): .................................................................... .................................................................... .................................................................... 7) Elencazione delle imprese cui siano stati affidati lavori e tipologia degli stessi: .................................................................... .................................................................... .................................................................... Il sottoscritto, consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita', dichiara che il contenuto della presente scheda informativa, siglata in ogni sua pagina, cosi' come il contenuto dei documenti allegati, corrisponde a verita'. Il sottoscritto si impegna altresi' a comunicare ogni variazione intervenuta, secondo quanto disposto dall'art. 22, primo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234. Firme legali rappresentanti e/o amministratori delle imprese ......................................... ......................................... ......................................... .........................................
Allegato C
ALLEGATO C TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DEL TONNELLAGGIO COMPENSATO Tipo di nave Coefficiente --- --- a) NAVI DA CARICO: Petroliere: fino a 4.000 tpl 1,70 4 - 10.000 tpl 1,15 10 - 30.000 tpl 0,75 30 - 50.000 tpl 0,60 50 - 80.000 tpl 0,50 80 - 160.000 tpl 0,40 160 - 250.000 tpl 0,30 oltre 250.000 tpl 0,25 Chimiche e cisterne per prodotti: fino a 4.000 tpl 2,30 4 - 10.000 tpl 1,60 10 - 30.000 tpl 1,00 30 - 50.000 tpl 0,75 50 - 80.000 tpl 0,55 oltre 80.000 tpl 0,50 Rinfusiere (escluse quelle per carichi misti secchi e liquidi alla rinfusa): fino a 4.000 tpl 1,60 4 - 10.000 tpl 1,10 10 - 30.000 tpl 0,70 30 - 50.000 tpl 0,60 50 - 80.000 tpl 0,50 80 - 160.000 tpl 0,40 oltre 160.000 tpl 0,30 Rinfusiere per carichi misti: fino a 4.000 tpl 1,60 4 - 10.000 tpl 1,10 10 - 30.000 tpl 0,85 30 - 50.000 tpl 0,70 50 - 80.000 tpl 0,55 80 - 160.000 tpl 0,45 oltre 160.000 tpl 0,35 Navi da carico generale: fino a 4.000 tpl 1,85 4 - 10.000 tpl 1,35 10 - 20.000 tpl 1,00 20 - 30.000 tpl 0,85 30 - 50.000 tpl 0,70 50 - 80.000 tpl 0,55 80 - 160.000 tpl 0,45 oltre 160.000 tpl 0,35 Navi frigorifere: fino a 4.000 tpl 2,05 4 - 10.000 tpl 1,50 oltre 10.000 tpl 1,25 Navi portacontenitori: fino a 4.000 tpl 1,85 4 - 10.000 tpl 1,20 10 - 20.000 tpl 0,90 20 - 30.000 tpl 0,80 30 - 50.000 tpl 0,75 oltre 50.000 tpl 0,65 Navi traghetto RO/RO: fino a 4.000 tpl 1,50 4 - 10.000 tpl 1,05 10 - 20.000 tpl 0,80 20 - 30.000 tpl 0,70 oltre 30.000 tpl 0,65 Navi porta-auto: fino a 4.000 tpl 1,10 4 - 10.000 tpl 1,75 10 - 20.000 tpl 0,65 20 - 30.000 tpl 0,55 oltre 30.000 tpl 0,45 Gasiere G.P.L.: fino a 4.000 tpl 2,05 4 - 10.000 tpl 1,60 10 - 20.000 tpl 1,15 20 - 30.000 tpl 0,90 30 - 50.000 tpl 0,80 oltre 50.000 tpl 0,70 Gasiere G.N.L.: fino a 4.000 tpl 2,05 4 - 10.000 tpl 1,60 10 - 20.000 tpl 1,15 20 - 30.000 tpl 0,90 30 - 50.000 tpl 0,80 oltre 50.000 tpl 0,60 b) NAVI DIVERSE: Navi traghetto per il trasbordo di auto: 100 - 1.000 g.t. 3,00 1.000 - 3.000 g.t. 2,25 3.000 - 10.000 g.t. 1,65 10.000 - 20.000 g.t. 1,15 oltre 20.000 g.t. 0,90 Navi da passeggeri: 100 - 1.000 g.t. 6,00 1.000 - 3.000 g.t. 4,00 3.000 - 10.000 g.t. 3,00 10.000 - 20.000 g.t. 2,00 oltre 20.000 g.t. 1,50 Navi da pesca: 100 - 1.000 g.t. 4,00 1.000 - 3.000 g.t. 3,00 oltre 3.000 g.t. 2,00 Altre navi non da carico (inclusi rimorchiatori, draghe, ecc.): 100 - 1.000 g.t. 5,00 1.000 - 3.000 g.t. 3,20 3.000 - 10.000 g.t. 2,00 oltre 10.000 g.t. 1,50
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