DECRETO 9 aprile 1992, n. 281

Type Decreto
Publication 1992-04-09
Ultimo aggiornamento 1992-05-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29/05/1992

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha codificato il regolamento n. 797/85, e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272 del 29 aprile 1988, e successive modifiche, che fissa le modalita' di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 3407/91, che prevede un regime di rimborso del prelievo di corresponsabilita' di base per la campagna 1991-92 a favore dei produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1703 del 13 giugno 1991, che all'art. 7 prevede particolari modalita' in materia di rimborso del prelievo di corresponsabilita' dovuto per la campagna 1991-92;

Visto il proprio regolamento n. 63 del 19 febbraio 1991;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1990, n. 228, in materia di applicazione del regime del prelievo di corresponsabilita' sui cereali;

Vista la decisione n. 2029 del 10 ottobre 1990, con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha abbassato l'importo per l'impianto del noce a 2500 ECU/Ha;

Vista la decisione n. C(92)40 con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha ammesso alla contribuzione comunitaria il regime di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, condizionando la decisione favorevole all'adozione di alcune modifiche da apportarsi al testo del suddetto decreto ministeriale per renderlo conforme alla normativa comunitaria;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che al capo III, art. 17, disciplina la potesta' regolamentare del Governo;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 82 del 30 marzo 1992;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, e' cosi' sostituito: " 1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nella campagna di commercializzazione 1› luglio 1987-30 giugno 1988".

2.L'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 6. Il beneficiario puo', nel corso dei primi tre anni d'impegno, aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dalla produzione. Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso la durata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, e' quella fissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario puo' presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra, oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno".

3.L'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 7. Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i necessari requisiti, puo' assoggettarla al regime di aiuti; in questo caso, la superficie aziendale complessivamenteritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativo aziendale comprendente la superficie aggiunta".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 2328/91 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 218 del 6 agosto 1991. - Il regolamento CEE n. 1272 del 29 aprile 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il regolamento CEE n. 3407/91 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2a serie speciale) n. 7 del 27 gennaio 1991. - Il regolamento CEE n. 1703/91 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (2a serie speciale) n. 59 del 1› agosto 1991. - Il regolamento di cui al D.M. n. 63/1991 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1991. - Il D.M. n. 228/1990 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1990. - Le decisioni della Commissione CEE vengono notificate allo Stato membro tramite la rappresentanza permanente d'Italia presso la CEE e non vengono pubblicate. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo modificato dell'art. 3 del regolamento di cui al D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 3 (Seminativi oggetto di ritiro). - 1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui ai punti D/15, D/17 e D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nella campagna di commercializzazione 1› luglio 1987 - 30 giugno 1988. 2. Sono escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988. 3. La superficie, che puo' essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20% di seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non puo' essere inferiore ad un ettaro. 4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende piu' particelle non contigue, ognuna di esse deve avere un'estensione non inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la deroga prevista all'art. 7, ultimo comma. 5. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda e di conseguente incremento della superficie di seminativi da ritirare, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di liberazione dall'impegno, il beneficiario deve presentare domanda agli stessi uffici ai quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1272/88 e dei commi che seguono. 6. Il beneficiario puo', nel corso dei primi tre anni di impegno, aumentare la superficie di seminativo aziendale ritirata dalla produzione. Qualora la superficie aggiunta sia inferiore al 20% dei seminativi aziendali, il richiedente deve presentare una domanda integrativa della domanda iniziale. In questo caso la durata dell'impegno, per l'intera superficie ritirata, e' quella fissata nella domanda iniziale. Qualora la superficie aggiunta sia pari o superiore al 20% dei seminativi aziendali, il beneficiario puo' presentare, a sua scelta, una domanda integrativa di quella iniziale, con gli effetti di cui sopra, oppure una nuova domanda, autonoma rispetto a quella iniziale, con la quale assoggetta la detta superficie ad un nuovo impegno. 7. Nel caso di incremento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, il beneficiario, qualora la nuova superficie presenti i necessari requisiti, puo' assoggettarla al regime di aiuti; in questo caso, la superficie aziendale complessivamente ritirata deve comunque costituire almeno il 20% del seminativo aziendale comprendente la superficie aggiunta. 8. Se la superficie da ritirare e' interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto puo' essere concesso soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88, sempreche' la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo. 9. Se le superfici ritirate dalla produzione sono destinate alla messa a riposo con rotazione, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera d), sono tollerate variazioni annue della percentuale di seminativi aziendali messi a riposo, purche' il tasso di variazione non superi il 10% della superficie media oggetto dell'aiuto. Peraltro, l'eventuale ritiro dalla produzione di una superficie inferiore alla media cui si riferisce l'impegno puo' essere ammessa soltanto se, a compensazione di tale differenza, sia possibile dimostrare il ritiro dalla produzione, nel corso di uno degli anni precedenti, di una superficie superiore alla media. E' in ogni caso necessario che la superficie effettivamente ritirata, pur se inferiore alla superficie media oggetto dell'impegno, rispetti comunque il limite minimo del 20% dell'intero seminativo aziendale, secondo quanto stabilisce il comma 3 del presente articolo. Per superficie media si intende il rapporto tra la somma di tutte le superfici ritirate nel corso del periodo d'impegno ed il numero degli anni per i quali il beneficiario si e' impegnato. Tale superficie me- dia non puo' essere in nessun caso inferiore alla superficie ritirata dalla produzione, quale risulta dalla domanda d'impegno. Nel caso di avvicendamento colturale, e' comunque necessario che si verifichi un'effettiva riduzione della superficie coltivata rispetto a quella in produzione nel periodo di riferimento".

Art. 2

1.L'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 5. Nel corso dei primi tre anni dell'impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non puo' essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo che nei casi di espropriazione per pubblica utilita' o di forza maggiore, comprovata da idonea documentazione".

2.L'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 6. Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell'art. 12, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88, e' consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali e' stata presentata la domanda iniziale e salvo il caso in cui la superficie ritirata sia stata destinata all'imboschimento e l'impianto sia stato effettuato. L'istanza di modifica deve essere presentata entro lo stesso termine di presentazione delle domande di aiuto e produce i propri effetti dalla campagna in corso".

Nota all'art. 2: - Il testo modificato dell'art. 4 del D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 4 (Destinazione delle terre). - 1. La concessione degli aiuti di cui all'art. 1 e' in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi: a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre spe- cie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente; b) utilizzazioni a scopi non agricoli incluse quelle agrituristiche e sportive ed escluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attivita' aziendali; c) messa a riposo; d) messa a riposo in rotazione; e) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo; f) produzione di lenticchie, ceci e vecce eventualmente anche in rotazione. 2. La destinazione di seminativi ritirati dalla produzione a pascolo permanente estensivo puo' essere decisa anche da aziende non zootecniche che, pertanto, hanno diritto al premio di cui all'art. 5, comma 3. Sono esclusi dalla destinazione in questione i seminativi gia' utilizzati a pascolo permanente nel periodo di riferimento. 3. Le utilizzazioni di cui alle lettere e) ed f), ferma restando la durata dell'impegno indicata dal richiedente, possono essere prescelte fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunita' europee. 4. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario e' tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle competenze statutarie, possono stabilire in proposito obblighi supplementari, inerenti a situazioni particolari e locali, che tengano comunque conto della esigenza di consentire la riproduzione della fauna selvatica, in particolare nelle aree preferenziali di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente decreto. 5. Nel corso dei primi tre anni dell'impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non puo' essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo che nei casi di espropriazione per pubblica utilita' o di forza maggiore, comprovata da idonea documentazione. 6. Entro il terzo anno d'impegno, in applicazione dell'art. 12, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88 e' consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali e' stata presentata la domanda iniziale e salvo il caso in cui la superficie ritirata sia stata destinata all'imboschimento e l'impianto sia stato effettuato. L'istanza di modifica deve essere presentata entro lo stesso termine di presentazione delle domande di aiuto e produce i propri effetti dalla campagna in corso. 7. Nel caso che la nuova destinazione sia tra quelle previste dal presente art. 4, lettere e) ed f), l'importo ridotto dell'aiuto si applica a partire dalla campagna per la quale viene richiesta la modifica della destinazione. 8. E' altresi' consentito aumentare la superficie aziendale ritirata dalla produzione, previa domanda presentata agli uffici di cui al successivo art. 8, corredata di un nuovo impegno e del modello A ed, eventualmente, A1, alle condizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'art. 3. Le domande di modifica della destinazione, presentate ai medesimi uffici di cui al successivo art. 8, devono essere corredate del modello B".

Art. 3

1.L'art. 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 5. Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 marzo successivo al termine di ciascuna campagna agraria".

Nota all'art. 3: - Il testo modificato dell'art. 6 del D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 6 (Importo dell'aiuto). - 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, e' concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione. 2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro e' cosi' determinato: Aziende della pianura padano-veneta 600 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all'art. 3, comma 5, della direttiva CEE n. 75/268) 440 ECU Aziende di collina non svantaggiata 400 ECU Aziende di montagna e di collina svantag- giata (art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268) 380 ECU 3. L'aiuto e' ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 4. 4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilita' di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88, tenendo conto del reddito derivante da tali impieghi. 5. Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 marzo successivo al termine di ciascuna campagna agraria".

Art. 4

1.L'art. 7, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " a) l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 25 del regolamento CEE n. 2328/91 e' concesso nella misura massima di 3000 ECU ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Tuttavia, per il noce l'aiuto e' concesso per un importo massimo di 2500 ECU ad ettaro, mentre per il pioppo tale importo e' ridotto a 1800 ECU ad ettaro".

Nota all'art. 4; - Il testo modificato dell'art. 7 del D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 7 (Incentivazione dell'imboschimento). - 1. L'aiuto di cui all'art. 6, comma 2, puo' essere concesso, su domanda, ai seminativi ritirati dalla produzione e destinati a bosco per un periodo massimo di 20 anni ed e' cumulabile con gli altri aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. 2. I seminativi ritirati dalla produzione destinati all'imboschimento restano assoggettati ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi, per la sola durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate. 3. (Dichiarato illegittimo della Corte costituzionale con sentenza 4-13 dicembre 1991, n. 453). 4. Nelle aree preferenziali: a) l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 25 del regolamento CEE n. 2328/91 e' concesso nella misura massima di 3.000 Ecu ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Tuttavia per il noce l'aiuto e' concesso per un importo massimo di 2.500 Ecu ad ettaro, mentre per il pioppo tale importo e' ridotto a 1.800 Ecu ad ettaro. b) il premio di cui all'art. 20- bis del regolamento CEE n. 797/85 e' concesso nella misura massima di 50 Ecu per ettaro imboschito all'anno, per una superficie non inferiore a due ettari, per un periodo non superiore a 20 anni e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Tuttavia per i pioppeti il premio e' concesso nella misura massima di 25 Ecu ad ettaro. 5. Gli aiuti di cui al precedente comma vengono corrisposti su domanda degli interessati, presentata, in duplice copia, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato al presente decreto ed in distribuzione presso gli uffici regionali competenti e corredata di un piano di imboschimento che deve indicare almeno le essenze e le tecniche di impianto prescelte. 6. La domanda relativa agli aiuti in questione puo' essere presentata dai singoli agricoltori interessati o da consorzi forestali, consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, comunita' montane e da altri raggruppamenti di produttori che abbiano predisposto un piano globale di imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi degli associati ritirati dalla produzione e destinati a bosco. Sara' cura delle amministrazioni regionali e della provincia autonoma di Bolzano provvedere, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, al completamento dell'istruttoria delle domande medesime. 7. Quando la domanda viene presentata da un raggruppamento di produttori, gli aiuti vengono corrisposti, per conto di singoli agricoltori, al raggruppamento, il quale puo' trattenere per conto dei singoli agricoltori i costi concordati con gli associati per i servizi effettuati. In deroga alla norma di cui all'art. 3, comma 4, gli aiuti e i premi di cui agli articoli 6 e 7 sono concessi anche alle superfici non contigue inferiori a mezzo ettaro".

Art. 5

1.L'art. 8 del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: "Art. 8 (Corresponsabilita'). - 1. I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei seminativi hanno diritto all'esonero, sotto forma di rimborso, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilita' di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75, nonche' dal prelievo di corresponsabilita' supplementare di cui all'art. 4-ter, comma 2, dello stesso regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1703/91 del 13 giugno 1991, per il periodo compreso tra il 1› settembre 1991 ed il 31 agosto 1992, tutti i produttori che partecipano al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione beneficiano del rimborso parziale del prelievo di corresponsabilita' che e' stato versato per i quantitativi di cereali venduti nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92; qualora il produttore abbia diritto anche all'esonero di cui al precedente comma, il rimborso viene attuato per la parte di produzione venduta che supera le 20 tonnellate. 3. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3407/91, l'ammontare del rimborso e' fissato nella somma di 3,37 ECU per tonnellata. 4. La domanda di rimborso dev'essere presentata entro il 31 agosto successivo al termine di ciascuna campagna di commercializzazione, con le modalita' di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 228/1990".

Note all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1703/91 e' il seguente: "Art. 7. - I produttori che partecipano durante tutto il periodo di cui all'art. 1 al regime di ritiro previsto al regolamento (CEE) n. 797/85 beneficiano, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1- bis del regolamento precitato, per i quantitativi di cereali venduti durante la campagna 1991-92, del rimborso della parte del prelievo di corresponsabilita' di base superiore al tasso applicato nel corso della campagna 1990-91". - Il testo vigente dell'art. 2 del regolamento CEE n. 3407/91 e' il seguente: "Art. 2. - 1. L'importo del rimborso e' pari a 3,37 Ecu/t. 2. Il rimborso e' dovuto per i quantitativi di cereali messi sul mercato durante la campagna di commercializzazione 1991-92, dedotti i quantitativi esentati del prelievo di corresponsabilita' in virtu' dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio. 3. Gli Stati membri possono fissare un importo minimo per produttore al di sotto del quale non si effettua il rimborso. Tale importo e' al massimo di 25 Ecu per produttore". - Il testo vigente dell'art. 14 del D.M. n. 228/90 e' il seguente: "Art. 14. - 1. I produttori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 35, recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del re- gime di aiuti per il ritiro dei seminativi di cui al regolamento CEE del Consiglio delle comunita' europee n. 797/85, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 48, ai fini del rimborso del prelievo di responsabilita', devono presentare agli organi di controllo di cui all'art. 8, punto 1, ultimo rigo, del decreto sopra richiamato, apposita domanda di rimborso entro la fine di ciascuna campagna di commercializzazione per la quale e' dovuto detto rimborso. 2. La domanda deve essere corredata da: copia del modello 2 allegato al presente decreto, convalidata dall'ufficio di controllo competente attestante l'avvenuto versamento del prelievo di corresponsabilita' di cui si chiede il rimborso; apposita documentazione rilasciata dall'organo competente, che dimostri per ciascuna campagna l'esistenza del diritto al beneficio comunitario di cui al predetto decreto ministeriale n. 35/1990. 3. Il rimborso sara' effettuato per ciascuna delle campagne in causa al piu' tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna di commercializzazIone per la quale e' dovuto detto rimborso. 4. In caso di inosservanza dell'impegno di cui all'art. 2, punto 2, del decreto n. 35/1990, salvo i casi di forza maggiore, l'importo del prelievo di corresponsabilita' indebitamente rimborsato e' recuperato con la maggiorazione del 30%".

Art. 6

1.L'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: " 2. Il termine di presentazione delle domande e' fissato al 31 marzo di ciascun anno. Per la campagna 1991-92 tale termine e' prorogato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata o di corriere fa fede la data di spedizione delle domande".

Nota all'art. 6: - Il testo modificato dell'art. 9 del D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 9 (Domande di aiuto). - 1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 6, il beneficiario, oltre a sottoscrivere sotto la sua responsabilita' l'impegno di cui all'art. 8 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88, deve compilare una domanda di aiuto in duplice copia, utilizzando unicamente gli appositi moduli (modelli A ed, eventualmente A1), predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformita' all'art. 7 del suddetto regolamento CEE, in distribuzione presso le regioni, la provincia autonoma di Bolzano e gli enti delegati. Entrambe le copie dovranno essere indirizzate ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano. 2. Il termine di presentazione delle domande e' fissato al 31 marzo di ciascun anno. Per la campagna 1991-92 tale termine e' prorogato a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata o di corriere fa fede la data di spedizione delle domande. 3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario e' tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando, ai competenti uffici che hanno ricevuto inizialmente la domanda, una domanda di variazione in duplice copia utilizzando l'apposito modulo (modello B) predisposto e distribuito anch'esso dal Ministero. Nella sezione A) dovranno essere indicate le nuove particelle da ritirare dalla produzione; nella sezione B) le particelle messe a riposo nella campagna precedente. Il citato modello B dovra' essere prodotto annualmente entro la stessa data di scadenza di cui al precedente comma 2. In caso di spedizione postale o per corriere fa fede la data di spedizione della documentazione. 4. Per ottenere la concessione degli aiuti di cui all'art. 7, il richiedente deve presentare una domanda in duplice copia, corredata del piano di imboschimento e dei modelli numeri 6 e 6- bis, allegati al presente decreto, indirizzando entrambe le domande ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano faranno pervenire una delle due domande ad esse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria, entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande".

Art. 7

1.Al comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 63/1991 si aggiunge: "I richiedenti sono tenuti, al proposito, a fornire tempestivamente agli uffici istruttori i documenti necessari all'espletamento dell'istruttoria, ed in particolare l'autocertificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nei casi in cui questa e' ammessa. La mancata produzione di detti documenti entro il termine assegnato dall'ufficio istruttore comporta il rigetto della domanda, salvo che l'interessato possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore".

Nota all'art. 7: - Il testo modificato dell'art. 10 del D.M. n. 63/1991 e' il seguente: "Art. 10 (Istruttoria delle domande e formazione degli elenchi). - 1. La fase istruttoria delle domande, di competenza delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano o degli enti da loro delegati, e' diretta ad accertare la ricevibilita' e la regolarita' formale delle domande di aiuto e dei relativi impegni, nonche' la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti e delle aziende agricole interessate dalla misura. I richiedenti sono tenuti, al proposito, a fornire tempestivamente agli uffici istruttori i documenti necessari all'espletamento dell'istruttoria, ed in particolare l'autocertificazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nei casi in cui questa e' ammessa. La mancata produzione di detti documenti entro il termine assegnato dall'ufficio istruttore comporta il rigetto della domanda, salvo che l'interessato possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore. 2. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ufficio istruttore deve emettere un tempestivo provvedimento espresso di rigetto della domanda, adeguatamente motivato, con l'indicazione del termine e dell'autorita' alla quale e' possibile ricorrere, ai sensi della legge n. 241/1990. L'eventuale provvedimento di esclusione deve essere notificato all'interessato entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande. 4. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'inserimento del nominativo dell'avente diritto negli elenchi di liquidazione costituisce provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dell'aiuto. La formazione di tali elenchi deve aver luogo nei termini stabiliti dalla circolare in vigore, relativa alle modalita' di pagamento. 5. Nella compilazione degli elenchi dei beneficiari dell'aiuto di cui all'art. 6 del presente decreto, gli organi competenti devono rispettare le modalita' indicate nella circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990 e successivi provvedimenti; quanto agli elenchi relativi agli aiuti di cui all'art. 7 del presente decreto, dovranno venir rispettate le modalita' indicate dalla circolare ministeriale n. 244 del 20 luglio 1990 e successivi provvedimenti. In ogni caso, copia di tali elenchi viene fatta pervenire, oltre che agli organi pagatori, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8

1.L'art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991 e' cosi' sostituito: "Art. 12 (Controlli e sanzioni). - 1. Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalita' prescritte dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88. 2. Il beneficiario e' tenuto a consentire l'accesso all'azienda agli agenti incaricati del controllo ed a collaborare, anche attraverso un proprio rappresentante, alle relative operazioni. In particolare, deve accompagnare o far accompagnare i suddetti agenti nell'azienda, provvedendo ad indicare, sotto la propria responsabilita', le particelle sottoposte al regime in conformita' con quanto dichiarato in domanda. 3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'esclusione dall'aiuto, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volonta' del beneficiario. 4. Qualora i controlli in fase istruttoria evidenzino una differenza non inferiore al 2% ed a 20 are e non superiore al 10% ed a 2 Ha tra la superficie per la quale e' stato chiesto l'aiuto e quella effettivamente accertata, l'aiuto viene concesso per la sola superficie accertata, diminuita, per il primo anno d'impegno, della superficie risultata in eccesso; qualora siano stati gia' corrisposti aiuti per le annualita' precedenti sulla base delle superfici inesatte, il beneficiario decade parzialmente dal regime per le superfici eccedenti, con gli effetti di cui ai seguenti commi 7, 8 e 9, salvo che provi che la differenza riscontrata non sia stata originata da colpa o dolo. 5. Qualora la differenza di cui sopra oltrepassi i limiti del 10% e dei 2 Ha di cui al comma precedente, non viene concesso alcun aiuto per nessun periodo dell'impegno; in questo caso, qualora siano stati gia' corrisposti aiuti per le annualita' precedenti, il beneficiario decade totalmente dal regime, con gli effetti di cui ai seguenti commi 8 e 9, salvo che possa provare che la differenza riscontrata non sia stata originata da dolo o da colpa. 6. Il beneficiario decade totalmente dall'aiuto nel corso dell'impegno: a) se si accerta che la superficie non poteva essere sottoposta al regime per mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale; b) se si accerta che la superficie oggetto del regime non e' stata in realta' ritirata dalla produzione; c) al di fuori del caso che sia stato prescelto lo scopo di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 63/1991, se si accerta che la superficie ritirata e' stata oggetto di pascolo, salvo che il beneficiario possa provare che il pascolo sia avvenuto in via abusiva, contro la propria volonta'; d) nei casi previsti dai commi 5 e 11 del presente articolo. 7. Se le condizioni di cui al precedente comma si riferiscono solo a parte della superficie oggetto dell'impegno, che non superi nella sua estensione il 10% della superficie del seminativo aziendale sottoposto al regime, con un massimo di due ettari, la decadenza dall'aiuto e' limitata alla sola parte interessata dalle irregolarita'. 8. La decadenza totale o parziale comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di restituire gli importi eventualmente gia' percepiti per le annualita' precedenti, in relazione alle superfici decadute, secondo le modalita' precisate al seguente comma 9. Nel caso di decadenza parziale, fino all'avvenuta restituzione dei suddetti importi, la corresponsione del premio viene sospesa per tutta la superficie. 9. In tutti i casi, le somme indebitamente percepite devono essere recuperate maggiorate del tasso d'interesse legale maturato nel periodo di tempo intercorrente tra il pagamento dell'aiuto ed il suo rimborso da parte del beneficiario. 10. Qualora, in seguito al controllo, si accerti che non e' stato rispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni agronomiche le superfici ritirate, secondo quanto stabiliscono gli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE n. 1272/88, richiamati all'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale n. 63/1991, ed i provvedimenti regionali di applicazione eventualmente emanati, l'aiuto dovuto per la superficie irregolare, nella campagna in corso, subira' una riduzione del 15%. 11. Se l'inadempimento di cui al precedente comma venga riscontrato nuovamente nel corso di un ulteriore controllo effettuato dopo almeno venti giorni dal primo, il beneficiario decade dall'aiuto con gli effetti di cui ai commi 6, 7 ed 8 del presente articolo. 12. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge".

Il Ministro: GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1992

Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 152

Allegato

(bollo) MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE (1) DATA DI | | | | PROTOCOLLO giorno mese anno NUMERO DI | | PROTOCOLLO COD. UFFICIO | | DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE FORESTALI CUMULABILI AL RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE (Reg. CEE n. 2328/91 art. 25 e 26) CAMPAGNA AGRARIA 1991/92 REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | | COD. | | INFORMAZIONI RELATIVE AL BENEFICIARIO (2) Cognome e Nome e Ragione Sociale Partita IVA (3) | | | Estremi di nascita del beneficiario se persona fisica Prov. Sesso giorno mese anno Comune M F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Domicilio e Sede Sociale N. Comune Prov. CAP | | | DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il beneficiario non e' persona fisica) Cognome e Nome Codice fiscale | | | Domicilio | N.| Comune Prov. CAP | | | | | Il sottoscritto (4) . . . . . . . . . . . . allo scopo di poter cumulare il premio previsto per il ritiro dei seminativi dalla produzione con gli aiuti relativi alle misure forestali in applicazione degli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2328/91 dichiara che: - destinera' ad imboschimento ha (5) . . . . . . . di seminativi ritirati dalla produzione, di cui ubicati in "aree preferenziali" ha (5) (6) . . . . . . , ubicati in altre zone ha (5) . . . . . . . , per il periodo che va dal ../ ../19 .. al ../ ../19 .. (7); - riservera', a tale scopo, particolare riguardo a specie forestali autoctone, e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente nel rispetto dell'art. 4 par. 1 lettera a) del D.M. n. 63/91 recante disposizioni relative all'applicazione del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi della produzione; - accetta che la superficie destinata ad imboschimento resti assoggettata ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi, per la durata del ciclo produttivo delle essenze impiegate; - s'impegna ad utilizzare le essenze e le tecniche d'impianto prescelte nel piano d'imboschimento ed indicate nella scheda informativa allegata (MODELLO 6). Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilita', che quanto affermato nella presente domanda e' completo e risponde al vero. Dichiara infine di essere a conoscenza che, in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge del 23 dicembre 1986 n. 898. Fatto a . . . . . . in duplice copia il . . . . . . . . . 19 . . In fede (firma del beneficiario) . . . . . . . . . . . . . Per autentica (firma del funzionario responsabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELENCO DEI MODELLI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA MODELLO 6 Scheda informativa relativa al piano d'imboschimento (obbligatoria nel caso in cui il beneficiario, allo scopo di poter cumulare il premio previsto per il ritiro dei seminativi dalla produzione con gli aiuti relativi alle misure forestali in applicazioni dagli art. 25 e 26 del Reg. (CEE) n. 2328/91, abbia presentato l'apposita domanda allegata). MODELLO 6 bis Scheda informativa relativa alle particelle destinate ad imboschimento (obbligatoria se il beneficiario indicato nel MODELLO 6 e' un raggruppamento di produttori che abbia predisposto un piano globale d'imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi che gli associati singolarmente hanno ritirato dalla produzione e destinato a bosco). Parte di provvedimento in formato grafico NOTE ESPLICATIVE Inserire, nella compilazione della domanda e dei modelli allegati, i dati richiesti in modo chiaro ed in stampatello. COMPILAZIONE DOMANDA D'IMPEGNO Riportare nell'intestazione la denominazione ed il relativo codice della regione o provincia autonoma presso cui viene presentata la domanda, utilizzando la seguente tabella: TABELLA DELLE REGIONI/PROVINCIA AUTONOMA CODICE DESCRIZIONE 01 PIEMONTE 02 VALLE D'AOSTA 03 LOMBARDIA 05 VENETO 06 FRIULI VENEZIA GIULIA 07 LIGURIA 08 EMILIA ROMAGNA 09 TOSCANA 10 UMBRIA 11 MARCHE 12 LAZIO 13 ABRUZZO 14 MOLISE 15 CAMPANIA 16 PUGLIA 17 BASILICATA 18 CALABRIA 19 SICILIA 20 SARDEGNA 21 PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 1) - Parte riservata all'Amministrazione competente. 2) - Riportare, in modo chiaro e completo, i dati anagrafici e il domicilio del beneficiario oppure, nel caso in cui non sia persona fisica, la Ragione Sociale e la Sede Sociale e i dati anagrafici del rappresentante legale. 3) - Riportare la Partita IVA o, nel caso in cui non si possieda, il Codice Fiscale. 4) - Riportare il cognome e nome del beneficiario o del rappresentante legale. 5) - Indicare la superficie esprimendola in ettari, are e centiare. 6) - Per la definizione di area preferenziale si veda il D.M. n. 63/91 recante disposizioni relative all'applicazione del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione; 7) - Indicare la durata del periodo d'impegno (inizio e fine). COMPILAZIONE MODELLO 6 (SCHEDA RELATIVA AL PIANO DI IMBOSCHIMENTO) Riquadro 1 Indicare il cognome e nome nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica oppure la ragione sociale, come risulta dall'atto costitutivo nel caso in cui sia una persona giuridica. Riportare la Partita IVA oppure, nel caso in cui non si possieda, il Codice Fiscale. Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente. Riquadro 3 Riportare l'altitudine media in cui e' sito il terreno esprimendola in metri. Indicare la "PROFONDITA' MEDIA" del terreno utilizzando i seguenti codici: 01 SUPERFICIALE 02 MEDIAMENTE PROFONDO 03 PROFONDO Indicare nella colonna "TESSITURA PREVALENTE" la composizione del terreno in rapporto alla presenza di costituenti di diversa finezza utilizzando i seguenti codici: 01 SABBIOSO 05 FRANCO 02 FRANCO-SABBIOSO 06 FRANCO-ARGILLOSO 03 LIMOSO 07 ARGILLOSO 04 FRANCO-LIMOSO Indicare la "NATURA CHIMICA" del terreno riportando uno dei seguenti codici: 01 SILICEO 03 ORGANICO 02 CALCAREO 04 SALSO Riquadro 4 Utilizzando i codici indicati nelle seguenti tabelle riportare la giacitura e l'esposizione di tutto l'appezzamento di terreno, distinguendolo, se necessario, in piu' frazioni di superficie da esprimere con valori percentuali. TABELLA GIACITURA TABELLA ESPOSIZIONE CODICE GIACITURA CODICE GIACITURA 01 PIANEGGIANTE 10 NORD (fino al 5%) 15 NORD-EST 02 LIEVI PENDENZE 20 EST (tra il 6% ed il 5%) 25 SUD-EST 03 MEDIE PENDENZE 30 SUD (tra il 16% ed il 30%) 35 SUD-OVEST 04 FORTI PENDENZE 40 OVEST (oltre il 30%) 45 NORD-OVEST 05 TERRAZZE 50 NON DEFINIBILE (per FONDOVALLE soli terreni pianeggianti) Riquadro 5 Riportare le essenze forestali previste dal piano d'imboschimento suddividendole tra specie autoctone e pregiate, specie a rapido accrescimento e pioppeti utilizzando i seguenti codici: TABELLA DELLE ESSENZE FORESTALI CODICE SPECIE AUTOCTONE CODICE SPECIE A RAPIDO E PREGIATE ACCRESCIMENTO 110 Noce 510 Douglasia 120 Ciliegio 520 Cedri 130 Castagno 530 Cipressi americani 140 Sughera 540 Quercia rossa 150 Acero 551 Pino strobo 160 Farnia 552 Pino delle canarie 170 Gelso 553 Pino insigne 499 Altre specie 800 Pioppi 999 Altra specie Riquadro 6 Riportare la superficie investista da ogni essenza forestale; nel caso in cui, sulla stessa superficie, vengano impiantate piu' essenze, riportare la quota di superficie attribuibile ad ognuna di esse. Riquadro 7 Riportare il sesto d'impianto di ogni essenza forestale; Riquadro 8 Indicare, per ogni essenza, il tipo di lavorazione del terreno utilizzando i seguenti codici: 01 A BUCHE 02 A GRADONI 03 ANDANTE 04 A PIAZZOLE 09 ALTRI TIPI Riquadro 9 Riportare la durata prevista del ciclo produttivo di ogni essenza forestale. Riquadro 10 Riportare il totale della superficie destinata ad imboschimento. Questo totale deve coincidere con la somma delle superfici relative alle particelle ritirate dalla produzione e destinata ad imboschimento, dichiarate con l'impegno sottoscritto dal beneficiario, e con gli impegni se piu' beneficiari associati, relativo alla domanda di aiuto per il ritiro dei seminativi. Nel caso in cui si debba utilizzare piu' di un MODELLO 6 per riportare tutte le informazioni relative al piano d'imboschimento, il riquadro 10 dovra' essere riempito soltanto sull'ultimo foglio. Riquadro 11 Riportare in lire il costo medio per ettaro in riferimento al costo medio complessivo dell'imboschimento. Riquadro 12 Riportare, nelle caselle corrispondenti, il numero totale delle pagine compilate per ogni singolo modello. Nel caso in cui si debba utilizzare piu' di un modello 6, analogamente a quanto prescritto per il riquadro 10, il riquadro 12 dovra' essere riempito soltanto sull'ultimo foglio. COMPILAZIONE MODELLO 6 bis (SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PARTICELLE DESTINATE AD IMBOSCHIMENTO) Da compilare solo nel caso in cui il beneficiario indicato nel MODELLO 6 sia un Consorzio forestale o un Consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario o una Comunita' montana o un altro raggruppamento di produttori che abbiano predisposto un piano globale d'imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi che gli associati singolarmente hanno ritirato dalla produzione e destinati a bosco. Per ogni beneficiario singolo dovra' essere compilato un MODELLO 6 bis riportando gli estremi identificativi delle particelle della propria azienda destinate a bosco. Riquadro 1 Riportare gli stessi dati indicati nel riquadro 1 del MODELLO 6. Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente. Riquadro 3 Riportare i dati anagrafici relativi al singolo beneficiario. Riquadro 4 Riportare gli estremi della domanda d'aiuto per il ritiro dei seminativi dalla produzione presentata del beneficiario. Riquadro 5 Riportare il Codice ISTAT del Comune in cui e' ubicata la particella. Riquadro 6 Riportare l'eventuale sezione censuaria, il numero di foglio di mappa e il numero di particella catastale. Chiudi sessione Menu' di ricerca

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