DECRETO 30 gennaio 1992, n. 283
Entrata in vigore del decreto: 31/5/1992
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, riguardante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli articoli 8 e 78, terzo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica che contemplano la rideterminazione delle dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al nono livello retributivo dei vari ruoli delle due aree negoziali del comparto trasformando: per il ruolo sanitario non medico il 47% dei relativi posti in altrettanti di posizione funzionale intermedie; per gli altri ruoli il 24%; per gli assistenti medici-ospedalieri e del territorio e per i veterinari collaboratori il 30%;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 12 riguardante la normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali;
Visto il decreto del Ministero della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 - supplemento ordinario - riguardante la normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207, concernente la disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 1 della legge 26 febbraio 1991, n. 58, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111, recante norme sulla gestione transitoria delle unita' sanitarie locali;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;
Visto, altresi', l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica";
Visto da ultimo l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante: "Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale";
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
M o d a l i t a'
1.Le unita' sanitarie locali (UU.SS.LL.), nel rispetto delle modalita' e delle percentuali previste dall'art. 8, comma 3, e dall'art. 78, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, procedono alla complessiva e completa rideterminazione delle dotazioni organiche con tre atti deliberativi distinti rispettivamente per l'area medica, per il restante personale del ruolo sanitario e per gli altri ruoli del comparto.
2.Le UU.SS.LL. bandiscono concorsi interni per titoli ed esami indicando nel bando stesso i posti ripartiti per singolo ruolo e profili e per i profili professionali medici e veterinari rispettivamente per disciplina e per area, le modalita' di formulazione delle domande di ammissione al concorso, i documenti prescritti, i requisiti di ammissione, le forme e le modalita' dei documenti richiesti, il programma delle prove d'esame. Il curriculum formativo e professionale del candidato deve essere allegato, unitamente ai vari elementi documentali e probatori dell'attivita' svolta, alla domanda di partecipazione e sottoscritto dal candidato.
3.Il bando di concorso deve essere trasmesso agli ordini professionali interessati e competenti per territorio ed alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 e presenti organizzativamente in sede lo- cale.
4.Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data ufficiale di affissione del bando all'albo dell'unita' sanitaria lo- cale; qualora detto giorno sia festivo, il termine e' prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. n. 384/1990 e' cosi' formulato: "Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale interme- dia e per gli altri ruoli il 24%. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione e' disciplinata con successivo decreto del Ministro della sanita' da emanarsi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1› dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri operatori del comparto del disposto dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270". - Il comma 3 dell'art. 78 del sopracitato D.P.R. n. 384/1990 cosi' recita: "Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti di assistente medico e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla predetta trasformazione e' disciplinata con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1› dicembre 1990". - Il comma 5 dell'art. 12 del D.P.R. n. 761/1979, e' cosi' formulato: "Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame - che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica - i titoli valutabili - con particolare riferimento al curriculum formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite - i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali e' garantita la rappresentanza del Ministero della sanita', nonche' le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanita' sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali e' richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovra' essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 35/1991 contempla quanto segue: "L'amministratore straordinario delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali e' coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza dell'amministratore straordinario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unita' sanitarie locali e delle unita' socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze". Nota all'art. 1: - Per il testo relativo agli articoli 8, comma 3, e 78, comma 3, si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Ammissione ai concorsi
1.L'ammissione ai concorsi e' deliberata dall'amministratore straordinario. Requisito specifico di ammissione, e' il possesso da parte dei concorrenti della titolarita' presso la stessa U.S.L. alla data di pubblicazione del presente decreto della posizione funzionale di ruolo corrispondente al nono livello con un'anzianita' di ruolo e non di ruolo di almeno cinque anni maturata nella stessa posizione funzionale anche presso altra U.S.L.
2.Per il profilo professionale medici e veterinari i requisiti di ammissione sono: anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella nona qualifica funzionale e nella disciplina oggetto del concorso; ovvero titolarita' della nona qualifica funzionale nella disciplina oggetto del concorso e specializzazione nella disciplina stessa o in disciplina equipollente.
3.Per le discipline relative ai servizi di radiologia, anestesia e medicina nucleare viene richiesto, comunque, ai fini dell'ammissione al concorso, il possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina. Per il profilo professionale di avvocato e' richiesto il titolo di avvocato.
4.L'U.S.L. provvede, d'ufficio, alla elencazione dei titoli di carriera e dei titoli accademici e di studio riportandoli su apposite schede da consegnare al segretario della commissione unitamente a tutti gli atti relativi al concorso.
Art. 3
Nomina e composizione delle commissioni esaminatrici
1.La commissione esaminatrice e' nominata dall'amministratore straordinario delle UU.SS.LL. ed e' composta come segue: A) RUOLO SANITARIO TABELLA A - Profilo professionale: medici Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore sanitario. Presidente: un dirigente sanitario della disciplina oggetto del concorso o il coordinatore sanitario. Componenti: un dirigente sanitario della disciplina oggetto del concorso in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanita'; un coadiutore sanitario della disciplina oggetto del concorso in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione. Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di vice direttore sanitario. Presidente: il coordinatore sanitario o un direttore sanitario. Componenti: il direttore sanitario in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanita'; un vice direttore sanitario in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione. Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero. Presidente: il coordinatore sanitario o il direttore sanitario o un primario. Componenti: un primario ospedaliero della disciplina oggetto del concorso in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanita'; un aiuto corresponsabile ospedaliero della disciplina oggetto del concorso in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione. Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello. TABELLA B - Profilo professionale: farmacisti Concorso, per titoli ed esami, per la posizione di farmacista coadiutore. Presidente: un farmacista dirigente o il coordinatore sanitario. Componenti: un farmacista dirigente in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanita'; un farmacista coadiutore in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione. Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello. TABELLA C - Profilo professionale: veterinari Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di veterinario coadiutore. Presidente: un veterinario dirigente dell'area oggetto del concorso. Componenti: due veterinari coadiutori dell'area oggetto del concorso in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione di cui uno designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanita'. Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello. TABELLE D, E, F, G Profili professionali: biologi, chimici, fisici, psicologi Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore, dei profili professionali di: biologo, chimico, fisico, psicologo. Presidente: un dirigente del relativo profilo professionale o il coordinatore sanitario. Componenti: un dirigente del relativo profilo professionale designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanita'; un coadiutore del relativo profilo professionale in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione. Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello. B) RUOLO PROFESSIONALE TABELLA A Profilo professionale: avvocati e procuratori legali Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di avvocato. Presidente: un avvocato coordinatore o il coordinatore amministrativo. Componenti: un avvocato coordinatore in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanita'; un avvocato in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione. Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello. TABELLE B, C, D Profilo professionale: ingegneri, architetti e geologi Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale intermedia di decimo livello retributivo. Presidente: un dirigente del servizio o il coordinatore amministrativo. Componenti: un coordinatore del servizio cui si riferisce il concorso dipendente presso l'U.S.L. od altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanita'; un ingegnere, un architetto, un geologo in relazione al posto da conferire, con almeno cinque anni di servizio presso l'U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione. Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello. C) RUOLO TECNICO TABELLE A, B, C Profili professionali: analista, statistico, sociologo Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore dei profili professionali di: analista, statistico, sociologo. Presidente: un dirigente del relativo profilo professionale o il coordinatore amministrativo. Componenti: un dirigente del relativo profilo professionale designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanita'; un coadiutore del relativo profilo professionale in servizio presso l'U.S.L. od altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione. Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello. D) RUOLO AMMINISTRATIVO TABELLA A Profilo professionale: direttore amministrativo Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di direttore amministrativo. Presidente: un direttore amministrativo capo servizio o il coordinatore amministrativo. Componenti: un dirigente amministrativo in rappresentanza della regione designato dall'assessore alla sanita'; un direttore amministrativo in servizio presso la U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione. Segretario: un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello.
2.Per ogni componente la commissione e' nominato un membro supplente anche di altra U.S.L. della regione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 20/05/1992, n. 116 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 4
Adempimenti della commissione e criteri di valutazione
1.La commissione esaminatrice, prima della valutazione della prova scritta, procede alla valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e accademici, nonche' del curriculum formativo e professionale ed assegna il punteggio ai titoli riportati nella scheda di cui al comma 4 dell'art. 2.
2.Per la valutazione dei titoli si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro della sanita' del 30 gennaio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982.
3.Per la valutazione delle pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale, la commissione oltre a motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali emergenti dal cur- riculum e dall'elenco delle pubblicazioni presentato da ciascun candidato, deve evidenziare, in particolare, quali di essi abbiano formato oggetto di un positivo apprezzamento, concorrendo alla formazione del punteggio e quali, al contrario, non siano stati tenuti in alcun conto e per quali ragioni.
4.Le pubblicazioni sono valutate secondo i criteri di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e concorrono alla valutazione anche quelle svolte in collaborazione con autori che siano componenti della commissione, sempreche' per questa sia possibile enucleare l'apporto del candidato ai fini dell'apprezzamento del suo contributo in modo distinto da quello degli altri autori. Non vengono invece valutati i lavori pubblicati in funzione del conseguimento di titoli accademici gia' valutati di per se' in altre categorie.
5.Ai fini della valutazione della casistica operatoria la commissione esaminatrice deve prestare particolare attenzione ai documenti esibiti dal candidato concernenti il riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed il grado di partecipazione del candidato stesso. Detta documentazione deve essere munita del "visto per conferma" del direttore sanitario.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e' il seguente: "Art. 10 (Criteri di valutazione). - Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta. La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova. Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi: i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale "medici". In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato. La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalita' della produzione scientifica, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori. La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri: data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi; che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita'. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneita' e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attivita' di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneita' in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori. Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo. La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".
Art. 5
Prove d'esame
1.Le prove d'esame consistono in due distinte prove: scritta e pratica, disciplinate sia per lo svolgimento sia per i punteggi dalle disposizioni del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2.La prova pratica per i candidati ai concorsi ricompresi nell'area funzionale chirurgica consiste in una prova di anatomia chirurgica e tecnica operatoria con illustrazione dei vari metodi e procedimenti operatori.
3.Al termine delle prove la commissione redige la graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle prove d'esame e trasmette gli atti all'amministratore straordinario per i provvedimenti di competenza.
4.Una volta ultimate le prove d'esame con la nomina ed accettazione da parte dei vincitori dei concorsi interni banditi secondo la disciplina del presente decreto, la relativa graduatoria non puo' essere piu' utilizzata per la copertura dei posti vacanti.
Art. 6
Altri enti
1.Le norme regolamentari di cui al presente decreto vengono applicate al personale dipendente dagli enti individuati dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e al personale dipendente dagli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 42 della legge n. 833/1978 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 617, solo ed in quanto compatibili con il loro regolamento.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 68/1986, relativo al comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine mauriziano di Torino. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro della sanita'; da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale". - Il testo dell'art. 42 della legge n. 833/1978, e' il seguente: "Art. 42 (Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico). - Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica. Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti e' effettuato con decreto del Ministro della sanita' di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale. Detti istituti, per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unita' sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati (Omissis) ................ per disciplinare (Omissis): d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale".
Art. 7
Norma di rinvio
1.Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982.
2.Spetta ai componenti le commissioni esaminatrici il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.
Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1992
Registro n. 6 Sanita', foglio n. 149
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