DECRETO 23 aprile 1992, n. 284
Entrata in vigore del decreto: 2/6/1992
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 10- bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come introdotto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 376;
Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 229;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 376, recante norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati, che prevede che con decreto del Ministro dei lavori pubblici siano emanate norme per la formazione degli elenchi di strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e per il loro aggiornamento;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 533/U.L. del 10 aprile 1992, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Gli articoli 10-bis e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, sono cosi' formulati: "Art. 10- bis (introdotto dall'art. 1, comma 2, legge n. 376/1991) (Circolazione dei mezzi d'opera). - 1. Sono 'mezzi d'opera' i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali d'impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e assimilati, ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioni edilizie; tali veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33. I mezzi d'opera devono essere altresi' idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada. 2. I veicoli di cui al comma 1, ancorche' con rimorchio o semirimorchio, sono qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione in conformita' alle caratteristiche tecnico-costruttive e operative stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto; non possono comunque super- are i limiti di cui all'art. 32, nonche' il peso massimo a pieno carico di 56 tonnellate. 3. La circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 e' limitata alle sole strade, o tratti di esse, non comprese negli appositi elenchi di cui al comma 4, nel rispetto della segnaletica ivi installata. 4. L'ANAS per le autostrade e le strade statali, le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione e le regioni per le strade provinciali e comunali, redigono gli elenchi delle rispettive strade, o tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale non sono idonei al transito dei veicoli indicati nel comma 3. Gli enti predetti trasmettono gli elenchi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministro dei lavori pubblici che ne cura la pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo al conducente di accertare, prima dell'inizio del viaggio, le condizioni di percorribilita' delle strade e autostrade, consultando anche telefonicamente i competenti compartimenti dell'ANAS, i quali prenderanno nota dell'avvenuto accertamento. A tali compartimenti dovra' pervenire tempestivamente, da parte degli enti preposti, comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto allo stato di transitabilita' riportato negli elenchi annuali. 5. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'art. 10, i mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta un'ulteriore somma, ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata esclusivamente alle porte controllate manualmente. 6. I mezzi d'opera a pieno carico non possono superare la velocita' di 40 e di 60 chilometri orari, rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri abitati. Possono circolare sulle autostrade solo se la velocita' stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed indicata sulla carta di circolazione e' superiore a quella minima consentita sulle autostrade. 7. Chiunque circola con un veicolo avente un carico eccedente i limiti di peso stabiliti nell'art. 33, senza avere sulla carta di circolazione l'indicazione di mezzo d'opera, ovvero senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, e' punito con la sanzione prevista dall'art. 58, nono comma, oltre a quella stabilita dall'art. 121 per l'eccedenza di peso che risultera' all'atto del controllo. Il sequestro del veicolo previsto dall'art. 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sara' mantenuto fino all'adempimento della prescrizione omessa. 8. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nel comma 1, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquecentomila a lire duemilioni e con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile che adottera' il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, e' disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera. 9. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33, sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione. 10. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 5, il conducente e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire quattrocentomila; se non e' stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, terzo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario". "Art. 33 (come sostituito dall'art. 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38) (Pesi massimi). - Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non puo' eccedere i cinquanta quintali per veicoli a un asse, ottanta quintali per quelli a due assi e cento quintali per quelli a tre o piu' assi. Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non puo' eccedere sessanta quintali; fa eccezione l'unita' posteriore dell'autosnodato. Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a otto chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e venti centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere i centottanta quintali se si tratta di veicoli a due assi, i duecentoquaranta quintali se si tratta di veicoli a tre o piu' assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i centonovanta quintali. Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato non deve eccedere i centoventi quintali. In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a due metri fra loro, il peso massimo non deve superare duecento quintali, se a distanza inferiore a un metro e venti centimetri non deve superare il valore di centosettanta quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di centoventi quintali. Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere trecento quintali se a tre assi, quattrocento quintali se a quattro assi, quattrocentoquaranta quintali se a cinque o piu' assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere duecentoquaranta quintali se a tre assi, quattrocento quintali se a quattro assi, quattrocentoquaranta quintali se a cinque o piu' assi. Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non puo' superare i duecentoventi quintali se a due assi e duecentocinquanta quintali se a tre o piu' assi". - La legge n. 38/1982 reca: "Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e suc- cessive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' alla legge 27 novembre 1980, n. 815". - La legge n. 229/1990 reca: "Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi". - Il comma 4 dell'art. 2 della legge n. 376/1/991 (Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati) prevede che: "Il Ministro dei lavori pubblici, in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 10- bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 e per il loro aggiornamento". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e odinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per gli articoli 10- bis e 33 del testo delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si vede in nota alle premesse.
Art. 2
Formazione degli elenchi
1.Le amministrazioni o i soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, gli elenchi delle strade o tratti di strade non percorribili, distinti per regioni, con le indicazioni del numero, del nome e dei capisaldi di itinerario, dopo aver accertato le condizioni di percorribilita' di tutte le strade di propria competenza.
Nota all'art. 2: - L'art. 10- bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, e' riportato in nota alle premesse.
Art. 3
Strade non percorribili
Art. 4
Verifica della percorribilita'
1.Per l'esecuzione delle verifiche le amministrazioni o soggetti responsabili si avvalgono degli uffici tecnici propri e degli enti proprietari delle strade, a mezzo di proprio personale o di tecnici liberi professionisti, con specifica competenza, secondo le vigenti disposizioni di legge ed iscritti negli albi degli ordini professionali.
2.Per le opere d'arte eventualmente sottoposte a collaudo statico si tiene conto delle risultanze dello stesso, qualora permangano le originarie condizioni progettuali delle strutture.
Art. 5
Circolazione di mezzi d'opera nell'area di cantiere
1.Nei tratti di strade percorribili interessate da opere concernenti le strutture viarie, la circolazione dei mezzi d'opera, nell'area di cantiere, avviene sotto la diretta responsabilita' dell'impresa esecutrice dei lavori.
Art. 6
Situazioni temporanee di non percorribilita'
1.Gli enti proprietari delle strade comunicano alle amministrazioni o soggetti responsabili e questi ultimi ai compartimenti dell'ANAS competenti per territorio lo stato di non transitabilita' di una strada, non inclusa negli elenchi, dipendente da provvedimenti restrittivi contingibili ed urgenti o da fatti temporanei - quali lavori di manutenzione, frane, portate dei corsi d'acqua, subsidenza, fattori climatici o meteorologici - e da altre situazioni qualora tali atti o fatti possano incidere sulle condizioni di sicurezza dei mezzi d'opera e degli altri veicoli destinati a circolare sulla stessa strada.
2.La non transitabilita' delle strade di cui al comma 1 deve essere immediatamente segnalata a cura dell'ente responsabile della strada o del concessionario autostradale con adeguata segnaletica disposta in tutti i punti di accesso della strada stessa.
Art. 7
Trasmissioni degli elenchi
1.Dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni o soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono entro il 31 marzo gli elenchi aggiornati, nel rispetto degli stessi criteri stabiliti negli articoli precedenti.
2.Gli elenchi annuali entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3.Fino alla pubblicazione degli elenchi annuali, l'eventuale aggiornamento degli elenchi e' effettuato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di elenchi suppletivi di aggiornamento.
4.In sede di prima formazione degli elenchi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio statale, nonche' per assicurare la corretta esecuzione degli obblighi disposti dal citato art. 10- bis, comma 4, le amministrazioni o i soggetti responsabili trasmettono gli elenchi nei termini stabiliti dall'art. 2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 376, e comunque entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dei lavori pubblici invita le amministrazioni o i soggetti responsabili a trasmettere gli elenchi in conformita' alle norme del presente decreto, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni e con l'avvertimento che in caso di mancata trasmissione nel termine stesso provvedera', ove possibile, direttamente il Ministro dei lavori pubblici.
Il Ministro: PRANDINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 227
Nota all'art. 7: - L'art. 2, comma 5, della legge n. 376/1991 (Norme sulla circolazione dei veicoli "mezzi d'opera" e assimilati) cosi' recita: "Gli elenchi di cui al comma 4 dell'art. 10-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici, in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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Normattiva
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