DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992, n. 307

Type DPR
Publication 1992-05-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 24/6/1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 337;

Ritenuta la necessita' di emanare norme di attuazione della citata legge relativamente ai termini ed alle modalita' di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'erogazione del contributo di cui all'art. 3 della medesima legge;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.I connazionali di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 16 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, che intendano ottenere l'erogazione del contributo una tantum previsto dall'art. 3 della legge 19 ottobre 1991, n. 337, debbono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le relative domande all'ufficio II della Direzione generale dell'emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, che procedera' alla loro identificazione.

2.La domanda puo' anche essere presentata per posta con plico raccomandato, facendo fede la data della spedizione. In tale caso la firma del richiedente deve essere autenticata.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 337/1991 reca: "Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico". L'art. 3 della legge sopracitata e' il seguente: "Art. 3. - 1. A favore dei connazionali di cui all'art. 1 e' disposta dal Ministero degli affari esteri un'erogazione "una tantum" fino a L. 3.670.000 se con familiari a carico e fino a L. 2.935.000 qualora senza familiari a carico, in proporzione al periodo di tempo in cui essi sono stati trattenuti in Iraq o in Kuwait tra il 2 agosto e il 10 dicembre 1990. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.512 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". Il comma 4 della stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il D.M. 16 dicembre 1991 reca: "Individuazione dei destinatari delle norme contenute nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1991, n. 337, recante disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico". - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 337/91 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

1.La domanda di cui all'art. 1 deve essere corredata da dichiarazione resa dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, in ordine al numero dei giorni di forzata permanenza in Iraq o in Kuwait e, ove occorra, della documentazione comprovante l'esistenza di famigliari a carico ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

SCOTTI, Ministro dell'interno

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1992

Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 4

Note all'art. 2: - La domanda di cui all'art. 1 deve essere corredata dalla dichiarazione di cui alla legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. - L'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dell'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, della legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' cosi' formulato: "Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: lire 48 mila per un figlio; lire 96 mila per due figli; lire 144 mila per tre figli; lire 192 mila per quattro figli; lire 240 mila per cinque figli; lire 288 mila per sei figli; lire 336 mila per sette figli; lire 384 mila per otto figli; lire 48 mila per ogni altro figlio; c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate, alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. 2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del comma 1 spetta in misura doppia: a) se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1; b) se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato; c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi; d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore; e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente; f) per i figli adottivi per gli affidati o affiliati del solo contribuente. 3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, ovvero nei casi di cui alla lettera e) del comma 2, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalemnte ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila. 4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 3 milioni di lire, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichirazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente, nelle ipotesi in cui le lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico. 5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto: a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato; b) delle pensioni sociali; c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie; d) delle pensioni, indennita' ed assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare". Per le misure delle detrazioni di cui sopra e per il limite di reddito di cui al comma 4, vigenti nell'anno 1991, si veda il D.P.C.M. 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 29 settembre 1990; per quelli in vigore nell'anno 1992 si veda il D.P.C.M. 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 1 ottobre 1991.

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