DECRETO 20 maggio 1992, n. 294

Type Decreto
Publication 1992-05-20
Ultimo aggiornamento 1992-05-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 24-05-1992

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto del 9 agosto 1982, e successive modificazioni, con cui e' stato approvato il regolamento per le elezioni del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato;

Ritenuto di dover apportare al predetto decreto ulteriori emendamenti, atti a consentire di dar piena attuazione al disposto dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1984, n. 240;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 333-A/9802.B.E.2.2 del 19 maggio 1992);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni: Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "I rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonche' nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato sono fissati in numero di sedici, cosi' suddivisi: consiglio di amministrazione: quattro rappresentanti tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei dirigenti e a quello dei commissari; commissione per il personale del ruolo degli ispettori: quattro rappresentanti tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli ispettori; commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti: quattro rappresentanti, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei sovrintendenti; commissione per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti: quattro rappresentanti, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti. Al testo del comma 5 e' aggiunto il seguente periodo: "Le stesse norme si applicano per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno alla commissione prevista dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240". Dopo il comma 5 si aggiunge il seguente: "I rappresentanti del personale della Polizia di Stato nella commissione per il personale appartenente alla banda musicale sono fissati in numero di quattro, di cui almeno due appartenenti al ruolo degli esecutori".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 9 agosto 1982 e' stato registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1982, registro n. 20, foglio n. 25, e pubblicato nel supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del 4 ottobre 1982. - L'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica) e' cosi' formulato: "Art. 44 (Commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici). - Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale non direttivo dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si esprimono specifiche commissioni rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento, dei quali almeno uno in servizio presso la direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva amministrativa. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto". - Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 (Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato) e' il seguente: "Art. 27 (Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato). - 1. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio di amministrazione di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli esecutori della banda musicale, si esprime una commissione presieduta da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 1982 concernente le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelli dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

All'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Sono elettori ed eleggibili dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica e gli appartenenti ai ruoli del personale della banda musicale".

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

Art. 3

All'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni: Le lettere c ) e d) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti: " c) tre tra i sovrintendenti e gli ispettori e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attivita' tecnico- scientifica o tecnica, ivi compreso quello della banda musicale; d) due tra gli assistenti ed agenti e corrispondenti qualifiche del ruolo del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica".

Art. 4

All'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modificazioni: Le lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti: "a) due, tra i direttivi; b) uno, tra gli ispettori e qualifiche corrispondenti del ruolo che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, ivi compreso quella della banda musicale; c) uno, tra i sovrintendenti e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; d) due, tra gli assistenti ed agenti e qualifiche corrispondenti del ruolo del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica".

Art. 5

All'art. 10 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 sono apportate le seguenti modifiche: Dopo il comma 1 si inserisce il seguente comma 1- bis: "Per le commissioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, le liste dei candidati possono essere presentate da non meno di cinquecento elettori di cinque o piu' regioni, con almeno cinquanta elettori per ciascuna regione". Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "In ciascuna delle liste presentate per le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, debbono figurare almeno due candidati appartenenti al medesimo ruolo per il quale e' costituita ogni singola commissione".

Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse. - Per il testo degli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota all'art. 6.

Art. 6

All'art. 11 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo ufficio o di reparto, o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori dei rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione o alle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, nonche' la qualifica rivestita e la sede di servizio".

Note all'art. 6: - Si riporta qui di seguito il tenore degli articoli 68 e 69 del D.P.R. n. 335/1982, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia: "Art. 68 (Consiglio di amministrazione). - Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d) dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387. I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro. Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari. Art. 69 (Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato). - Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento. Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto". - Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

Art. 7

All'art. 24 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 12 maggio 1987, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Le operazioni descritte nei commi secondo e terzo sono ripetute anche per le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nell'ordine previsto dall'articolo stesso, e per le commissioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1987, n. 240.

Note agli articoli 7, 8, 9 e 10: - Per il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota all'art. 6. - Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

Art. 8

All'art. 29 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 9 e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui nessun candidato appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari della Polizia di Stato risulti eletto, i candidati dei predetti ruoli appartenenti alle liste che hanno ottenuto seggi sono disposti in una graduatoria decrescente della rispettiva cifra individuale, che e' data dalla somma dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato e vengono eletti i candidati che hanno ottenuto la piu' alta cifra individuale o, a parita' di detta cifra, il piu' anziano di servizio; i proclamati eletti vengono a prendere i posti dei candidati che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbero essere gli ultimi degli eletti della lista cui appartengono i candidati stessi". Il comma 11 e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le liste che hanno ottenuto seggi non contengano, per cause verificatesi successivamente alle operazioni di cui all'art. 12, alcun candidato appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari, vengono proclamati eletti i candidati appartenenti ad uno dei predetti ruoli che sono iscritti in una delle liste che non hanno ottenuto seggi e che hanno ottenuto, sulla base della graduatoria decrescente delle cifre individuali dei candidati compresi nelle liste stesse, la piu' alta cifra individuale o, a parita' di detta cifra, i piu' anziani di servizio. I proclamati eletti vengono a prendere il posto dei candidati che sulla base della graduatoria unica di voti di preferenza riportati dai candidati delle liste che hanno ottenuto seggi dovrebbero essere gli ultimi degli eletti". Il comma 12 e' sostituito dal seguente: "Con le stesse modalita', si procede per garantire la presenza di almeno due candidati appartenenti ai ruoli per i quali sono state costituite le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240".

Note agli articoli 7, 8, 9 e 10: - Per il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota all'art. 6. - Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

Art. 9

All'art. 30 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "La nomina degli eletti a membri del consiglio di amministrazione e delle commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e' fatta con decreto del Ministro dell'interno".

Note agli articoli 7, 8, 9 e 10: - Per il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota all'art. 6. - Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

Art. 10

All'art. 31 del decreto del Ministro dell'interno in data 9 agosto 1982 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui le rappresentanze del ruolo dei dirigenti o di quello dei direttivi della Polizia di Stato elette in base all'art. 29 per qualsiasi causa restino vacanti, si procede all'attribuzione di tali seggi ai candidati appartenenti al detto ruolo, compresi nella stessa lista con la piu' alta cifra individuale". Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Se in questa lista non sono compresi altri candidati appartenenti al ruolo dei dirigenti o dei direttivi della Polizia di Stato, il seggio e' attribuito ai candidati con la piu' alta cifra individuale compresi nella graduatoria unica decrescente della cifra individuale di cui al nono comma dell'art. 29". Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui non sia possibile effettuare l'assegnazione di tali seggi secondo le modalita' previste al comma precedente, i seggi stessi sono attribuiti ai candidati appartenenti al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari con la piu' alta cifra individuale compresi nella graduatoria decrescente delle cifre individuali dei candidati appartenenti alle liste che non hanno ottenuto seggi, di cui all'undicesimo comma dell'art. 29". Il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Con le stesse modalita' si procede alla surrogazione nelle commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1992

Registro n. 23 Interno, foglio n. 249

Note agli articoli 7, 8, 9 e 10: - Per il testo dell'art. 69 del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota all'art. 6. - Per il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 240/1987 si veda in nota alle premesse.

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