DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1992, n. 300
Entrata in vigore del decreto: 11/06/1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione delle attivita' private, soggette nella vigente disciplina al previo conseguimento di autorizzazioni o di altri atti di consenso, che possano essere intraprese a seguito di denuncia di inizio da parte dell'interessato;
Visto, altresi', l'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad apposito regolamento la determinazione dei casi in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, licenza, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, si considera accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine fissato;
Ritenuto, a tal fine, di procedere all'emanazione di un unico regolamento;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato, tra l'altro, delegato ad esercitare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in applicazione alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e a provvedere agli adempimenti concernenti il pubblico impiego attribuiti dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Sentite le competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 22 e 30 gennaio 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 1992;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1.Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 19. - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, puo' essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attivita' stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attivita' puo' darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' degli accertamenti richiesti. 3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a cio' destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico- artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro. 5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo. Art. 20 - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessita' del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente puo' annullare l'atto di assenso illegittimamente formata, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il D.P.C.M. 4 agosto 1989 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989. - La legge n. 93/1983 e' la legge quadro sul pubblico impiego. Nota all'art. 1: - Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.
Art. 2
Oggetto
1.Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attivita' stessa, da parte dell'interessato, all'amministrazione competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.
2.Le attivita' di cui al comma 1, con l'indicazione della fonte normativa e dell'amministrazione competente, sono elencate nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3.Sono elencate nella tabella A le attivita' alle quali puo' darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono elencate nella tabella B le attivita' cui puo' darsi inizio una volta decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attivita'. Sono elencate nella tabella C le attivita' al cui svolgimento si applica il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge.
Nota all'art. 2: - Per il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.
Art. 3
Domanda del richiedente
1.I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
2.La denuncia e la domanda devono identificare le generalita' del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attivita' da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attivita'. Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.
3.Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne da' comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.
4.Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.
5.All'atto della presentazione della denuncia o della domanda sara' rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.
6.Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.
Note all'art. 3: - Per il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo. - Si trascrive il testo dell'art. 8 della medesima legge n. 241/1990: "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazionemedesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
Art. 4
Silenzio-assenso
1.L'atto di assenso di cui all'art. 20, comma 1, della legge si considera formato quando la domanda e' conforme alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente. Restano ferme le disposizioni legislative che subordinano la formazione dell'atto di assenso a diverse e/o ulteriori condizioni.
2.Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, il contributo o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonche' di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalita' o sanzioni pecuniarie. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.
Art. 5
Termini
1.I termini fissati negli allegati B e C possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 3, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano gia' nella disponibilta' dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi puo' avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall'art. 3, comma 2.
2.Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati B e C iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. I termini fissati negli allegati B e C non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.
Art. 6
Integrazioni e modifiche del presente regolamento
1.Entro due anni dalla data di entrata in vigore, il Governo verifica l'attuazione del presente regolamento e, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni che al riguardo provengano dalle singole amministrazioni, predispone le modificazioni necessarie.
Art. 7
Pubblicita'
1.Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le singole amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, danno pubblicita' al testo e all'elenco delle attivita', assoggettate ai controlli di propria competenza, comprese nelle tabelle allegate, fornendo contestualmente, per i procedimenti ad esse relativi, le indicazioni di cui all'art. 4 della legge.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 2
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciacun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi- nale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
Tabella A
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