DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 313
Entrata in vigore del decreto: 1/7/1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735;
Riconosciuta la necessita' di dare esecuzione alle disposizioni del libro quarto, titolo II, capo II, del citato testo unico;
Riconosciuta l'esigenza di disciplinare il servizio telex in conformita' alla direttiva della Commissione delle Comunita' europee relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni n. 88/301/CEE del 16 maggio 1988;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Abbonamento al servizio - Modalita'
1.Per l'espletamento del servizio telex di cui all'art. 251 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, di seguito denominato codice p.t., gli apparecchi terminali da collegare alla rete telegrafica pubblica a commutazione possono essere acquisiti direttamente dal richiedente il servizio oppure forniti in uso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di seguito denominata Amministrazione.
2.Per "apparecchi terminali" si intendono gli apparecchi allacciati direttamente o indirettamente al punto terminale della rete telegrafica pubblica di cui al comma 1 per trasmettere, trattare o ricevere informazioni.
3.La domanda di abbonamento al servizio, da perfezionarsi con la stipula di apposito contratto, deve essere presentata direttamente o inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.
6.L'evasione delle domande di abbonamento al servizio e' effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. A detto criterio e' consentito derogare per motivi di pubblico interesse o per motivi di ordine tecnico che saranno valutati da apposita commissione da istituirsi con ordinanza dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, composta di tre funzionari con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo, categoria IX.
7.L'attivazione del servizio e' subordinata al versamento dei contributi ed alla costituzione del deposito cauzionale previsti dal successivo art. 5 nonche' alla presentazione di tutti i documenti richiesti a norma di legge, in conformita', peraltro, al disposto dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali adempimenti devono essere svolti entro sessanta giorni dallo specifico invito da parte dell'Amministrazione, pena la decadenza della domanda di abbonamento al servizio.
8.I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche provvedono affinche' l'attivazione del servizio avvenga entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di abbonamento al servizio chiedendo, in particolare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima, l'approntamento dei necessari circuiti al gestore del servizio telefonico. Peraltro, ove sussistano indisponibilita' di risorse tecniche che non consentano il rispetto dei termini sopra previsti per l'attivazione del servizio, il gestore del servizio telefonico e' tenuto ad informare l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla data della formale richiesta dei circuiti, circa la natura degli impedimenti ed i prevedibili tempi di approntamento dei circuiti stessi. I circoli provvedono, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, ad informare il richiedente di ogni eventuale impedimento o causa di ritardo relativi alla attivazione del servizio.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 251 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973: "Art. 251 (Ammissione al servizio). - Chiunque puo' chiedere di collegarsi alla rete telegrafica a commutazione automatica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche". - Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi: "2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
Art. 2
Costituzione e manutenzione del posto telex
1.L'apparecchio terminale utilizzato per espletare il servizio telex deve essere installato nella sede operativa dell'utente.
2.Nel caso in cui l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'utente, l'Amministrazione provvede esclusivamente alla realizzazione del collegamento tra la rete telegrafica pubblica a commutazione e la sede d'utente fino all'apposita terminazione, mentre l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio terminale sono a cura dell'utente che vi provvede per il tramite di ditte autorizzate. A richiesta dell'utente l'Amministrazione puo' provvedere alla manutenzione dell'apparecchio terminale anzidetto.
3.Qualora l'apparecchio terminale venga fornito in uso dall'Amministrazione, l'installazione, il collegamento alla rete e la manutenzione sono a cura dell'Amministrazione stessa.
Art. 3
Indicativo di chiamata
1.Ciascun utente e' identificato da un numero di chiamata e da un nominativo.
2.Il nominativo, scelto dall'utente, non puo' avere un numero di caratteri superiore a quello stabilito dall'Amministrazione e puo' essere modificato, a richiesta dell'utente stesso, nel corso dell'abbonamento. La modifica e' effettuata esclusivamente dal competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e comporta la corresponsione da parte dell'utente del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t.
3.L'Amministrazione ha facolta', qualora esigenze tecniche lo richiedano, di modificare il numero di chiamata, dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni all'utente.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 253 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973: "Art. 253 (Contributi - Canoni - Deposito cauzionale). - L'utente del servizio telex deve costituire i depositi cauzionali e corrispondere i contributi ed i canoni stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione".
Art. 4
Decorrenza e durata dell'abbonamento
1.L'abbonamento al servizio telex decorre dalla data di realizzazione del collegamento tra la rete telegrafica pubblica a commutazione e la sede dell'utente fino all'apposita terminazione oppure fino all'apparecchio terminale, se questo e' fornito dall'Amministrazione e, salvo le eccezioni di cui all'art. 12, comma 3, ed all'art. 16, ha la durata minima di un anno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di realizzazione del collegamento anzidetto.
2.Salvo i casi particolari di cui agli articoli 5, comma 4, e 12, comma 3, la disdetta dell'abbonamento deve essere comunicata con preavviso di almeno novanta giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.
Art. 5
Canoni, contributi, deposito cauzionale, tariffe
2.I canoni decorrono dalla data di realizzazione del collegamento di cui all'art. 4; per il periodo compreso tra tale data e l'inizio del mese successivo deve essere corrisposto il relativo rateo dei canoni. Trascorso il primo anno di abbonamento, l'obbligo del pagamento dei canoni cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di abbonamento viene risolto.
3.L'abbonato e' responsabile dell'esattezza delle indicazioni fornite per la determinazione dei canoni. Nel caso di indicazioni inesatte, rilevate anche nel corso dell'abbonamento, che avessero portato all'applicazione di canoni inferiori a quelli dovuti, l'abbonato e' obbligato a versare all'Amministrazione la differenza tra le quote dovute e quelle effettivamente versate.
4.Fatti salvi gli ordinari rimedi giurisdizionali, l'abbonato che non intenda accettare eventuali modifiche delle tariffe o diverse condizioni di abbonamento disposte dall'Amministrazione nel corso dell'abbonamento, deve darne partecipazione al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del relativo provvedimento, mediante lettera raccomandata. In tal caso l'abbonamento e' risolto con effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della suddetta comunicazione da parte dell'abbonato, ovvero alla scadenza del primo anno di abbonamento qualora questo non sia ancora maturato.
5.La misura e le modalita' di versamento dei canoni e dei contributi come pure del deposito cauzionale sono stabiliti, ai sensi dell'art. 253 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
6.I contributi da corrispondere in caso di subentro ad una utenza gia' costituita ed in caso di riattivazione del servizio sospeso per morosita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, sono stabiliti con le modalita' di cui all'art. 253 del codice p.t.
7.Le tariffe per il servizio telex nazionale sono stabilite, ai sensi dell'art. 7 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro. Le tasse generali terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono stabilite, ai sensi dell'art. 8 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni ed agli accordi internazionali.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 253 del codice postale e delle telecomunicazioni e' riportato in nota all'art. 3. - L'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni e' stato abrogato dall'art. 7, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, il quale ha previsto, nel contempo, che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno debbano essere stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Se ne trascrive, ad ogni buon conto, il testo: "Le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156". - Si riporta il testo dell'art. 8 del ripetuto codice postale e delle telecomunicazioni: "Art. 8 (Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali). - Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate. Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota- parte terminale o di transito".
Art. 6
Spese a carico dell'abbonato
1.Sono a carico dell'abbonato tutte le spese necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi terminali nonche' per la fornitura dell'energia elettrica, il cui impianto deve essere realizzato in conformita' alle disposizioni vigenti in materia.
2.Quando la manutenzione degli apparecchi terminali non e' curata dall'Amministrazione, l'abbonato, in caso di guasto, prima di chiedere l'intervento dei tecnici p.t. e' tenuto a verificare la funzionalita' degli apparecchi stessi. La chiamata di tecnici dell'Amministrazione, cui consegua l'accertamento di guasti non riferiti alla rete, comporta l'addebito all'abbonato delle spese di sopralluogo.
Art. 7
Servizi speciali ed accessori
1.L'abbonato al servizio telex puo' utilizzare il proprio apparecchio terminale per inviare e ricevere telegrammi con le modalita' prescritte dall'Amministrazione.
2.L'abbonato puo' altresi' avvalersi dei servizi accessori messi a disposizione dall'Amministrazione.
Art. 8
Conservazione e custodia degli apparecchi terminali e dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione
1.L'abbonato deve conservare e custodire, con ogni diligenza, gli apparecchi terminali ed i materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, di furto e incendio, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dell'abbonato. In tali ipotesi egli e' tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per la riparazione o la sostituzione degli apparecchi.
Art. 9
Modifiche degli impianti terminali
1.Eventuali modifiche alla configurazione del posto telex, purche' non comportino la variazione del rapporto di utenza prevista dall'art. 13, devono essere comunicate immediatamente, via telex o per iscritto, al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente.
2.Qualsiasi intervento di ordine tecnico sull'apparecchio terminale deve essere effettuato esclusivamente da personale dell'Amministrazione o delle ditte autorizzate di cui al precedente art. 2, comma 2.
3.L'abbonato e' responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. In caso di inadempienza sono a carico dell'abbonato le spese di ripristino della configurazione originaria del posto telex nonche' ogni altro onere conseguente agli interventi indebitamente effettuati.
4.L'abbonato, su richiesta dell'Amministrazione, e' tenuto ad adeguare il proprio posto telex alle mutate situazioni di traffico sull'apparecchio terminale qualora esse pregiudichino il regolare svolgimento del servizio. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito dall'Amministrazione comporta la risoluzione del contratto d'abbonamento che ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto da parte dell'abbonato e va disposta con provvedimento motivato.
Art. 10
Uso del posto telex
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