DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 309
Entrata in vigore del decreto: 26/6/1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, che ha emanato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 4 dicembre 1990, n. 368, concernente la riorganizzazione del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
Considerata l'esigenza di provvedere alla articolazione in due servizi del predetto Servizio;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, nonche' il programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare i commi 2, 3 e 4 dell'art. 17;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Competenze del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 17 della legge n. 400/1988 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' cosi' formulato: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' il seguente: "1. Il Ministero esercita: a) le funzioni gia' attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici". - Il testo dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 217/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e' il seguente: "3. L'indicazione di ulteriori elementi puo' essere prescritta, in via generale, con decreto del Ministro dell'ambiente". - Il testo degli articoli 10, 11, 13 e 14 del predetto D.P.R. n. 217/1988 e' il seguente: "Art. 10 (Competenze del Ministero dell'ambiente). - 1. Il Ministero dell'ambiente: a) stabilisce i programmi specifici di cui all'art. 14; b) ha funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' connesse all'applicazione del presente decreto; c) definisce le procedure tecniche per la vigilanza ed il controllo sugli scarichi; d) cura l'organizzazione dei dati conoscitivi forniti dalle regioni". "Art. 11 (Modifiche e integrazioni dei valori limite e degli allegati tecnici). - 1. Le modificazioni, le integrazioni e le sostituzioni delle disposizioni specifiche relative alle sostanze pericolose, disposte da direttive del Consiglio delle Comunita' europee, sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicita', alla persistenza ed alla accumulazione delle sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere modificati i valori limite o fissati nuovi valori limite di cui all'allegato III". "Art. 13 (Funzioni ispettive). - 1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di controllo ispettive per l'applicazione del presente decreto, avvalendosi degli organi tecnici di cui all'art. 12. 2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e sedi di attivita' e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorita' che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle connesse funzioni ispettive". "Art. 14 (Programmi specifici). - 1. Per le sostanze oggetto di specifica disciplina, di cui all'allegato III, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con gli altri Ministri interessati, sono stabiliti programmi specifici per ridurre, evitare od eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative di queste sostanze, comprese le fonti multiple e diffuse, diverse dalle fonti di scarichi soggette al regime dei valori limite di cui al presente decreto. 2. Il decreto che approva i programmi di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. Nella formulazione dei programmi specifici si terra' conto delle misure e delle tecniche piu' appropriate per assicurare la sostituzione ed il riciclo delle sostanze di cui al comma 1. 4. I programmi specifici saranno diretti a promuovere, in vista del conseguimento dei predetti obiettivi, il coordinato utilizzo dei vigenti strumenti finanziari disponibili a livello comunitario, statale e regionale. 5. In sede di prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i programmi specifici che diventano vincolanti dopo tre anni dalla data della loro pubblicazione". - La legge n. 7/1986, concerne: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione". - Il testo dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 236/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e' il seguente: "2. Le competenze statali di cui alle lettere a), b), c) e d), sono esercitate dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera f) e' esercitata dal Ministro della sanita'; le competenze di cui alle lettere e) e g), sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'ambiente". - Il testo dell'art. 18, comma 5, del predetto D.P.R. n. 236/1988 e' il seguente: "5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente". - Il testo dell'art. 19, commi 2, 5 e 7 del predetto D.P.R. n. 236/1988 e' il seguente: "2. La proroga e' disposta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, su richiesta della regione interessata. 3-4 (Omissis). 5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla regione ai sensi della lettera b) del comma 3, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della regione e' condizione di efficacia della proroga stessa. 6. (Omissis). 7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza statale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita'". - La legge n. 283/1989 concerne: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti". - Il D.P.R. n. 915/1982, concerne: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". - La legge n. 441/1987 concerne: "Convenzione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti". - La legge n. 475/1988 concerne: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali". - La legge n. 45/1989 concerne: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali". - La legge n. 833/1978 concerne: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale". - La legge n. 183/1989 concerne: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". - La legge n. 253/1990 concerne: "Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". - L'art. 15, commi 1 e 2, della legge n. 305/1989 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), e' cosi' formulato: "Art. 15 (Disposizioni varie). - 1. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente provvede a definire le norme tecniche e le procedure autorizzative relative al trasporto ed alla commercializzazione dei combustibili derivanti da rifiuti, nel quadro delle norme vigenti in materia di combustibili. 2. Per la realizzazione di interventi nel quadro delle iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1990".
Art. 2
Competenze del Servizio per l'inquinamento atmosferico acustico e per le industrie a rischio
Note all'art. 2: - Il D.P.R. n. 175/1988 concerne: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183". - Il D.P.R. n. 203/1988 concerne: "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183". - Il testo dell'art. 15, comma 4, della gia' citata legge n. 305/1989 e' il seguente: "4. Per le attivita' finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente puo' attribuire, per la durata dell'incarico, agli istruttori nominati ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, una specifica indennita' il cui importo e la cui modalita' sono determinati nella sede contrattuale in conformita' alle norme della legge-quadro sul pubblico impiego. Alle rela- tive spese, valutate in lire 200 milioni per l'anno 1989 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1989".
Art. 3
Ripartizione degli uffici
1.Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica restano assegnate le seguenti divisioni, gia' del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale: divisione 1a - Inquinamento del suolo; divisione 3a - Inquinamento delle acque; divisione 4a - Affari generali, che assumono, rispettivamente, la seguente numerazione e denominazione: divisione 1a - Inquinamento del suolo; divisione 2a - Inquinamento delle acque; divisione 3a - Affari generali.
2.Presso il Servizio e' costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalita' e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.
3.Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio e' assegnata la seguente divisione, gia' del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale: divisione 2a - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, che assume la seguente numerazione e denominazione: divisione 1a - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo.
4.Presso il Servizio e' costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalita' e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 9, comma 7, del D.P.R. n. 306/1987 (Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente) e' il seguente: "7. Nell'ambito del Servizio e' costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio e' preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo".
Art. 4
Ripartizione della dotazione organica
1.Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica sono attribuite in pianta organica le seguenti unita' di personale: un dirigente generale del ruolo tecnico; un dirigente superiore del ruolo tecnico; un dirigente superiore del ruolo amministrativo; un primo dirigente del ruolo amministrativo; due primi dirigenti del ruolo tecnico; dieci unita' delle qualifiche funzionali tecniche 7a, 8a e 9a; trenta unita' delle qualifiche funzionali 6a e 7a, di cui quindici con la qualifica di ufficiale ecologico e quindici con la qualifica di segretario; ventitre unita' delle qualifiche funzionali 4a e 5a, di cui quattro con la qualifica di coadiutore meccanografo, nove con la qualifica di assistente ecologico e dieci con la qualifica di coadiutore archivista dattilografo; quattro unita' delle qualifiche funzionali 2a e 3a, con la qualifica di commesso; quindici esperti di cui all'art. 9 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397; tredici esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253; cinque unita' di cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361.
2.Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio sono attribuite in pianta organica le seguenti unita' di personale: un dirigente generale del ruolo tecnico; un primo dirigente del ruolo tecnico; due unita' delle qualifiche funzionali amministrative 7a, 8a e 9a; sei unita' delle qualifiche funzionali tecniche 7a, 8a e 9a; undici unita' delle qualifiche funzionali 6a e 7a, di cui sei con la qualifica di ufficiale ecologico e 5 con la qualifica di segretario; nove unita' delle qualifiche funzionali 4a e 5a, di cui uno con la qualifica di coadiutore meccanografo, tre con la qualifica di assistente ecologico e cinque con la qualifica di coadiutore archivista dattilografo; due unita' delle qualifiche funzionali 2a e 3a con la qualifica di commesso; quindici esperti di cui all'ordine di servizio 2 giugno 1989; cinque esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 475/1988 gia' citata (si veda in nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 9 (Personale). - 1. Per le attivita' del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente puo' attribuire, per un contingente massimo di quindici unita', incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola e' collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale e' corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente". - Il testo dell'art. 10 della legge n. 253/1990 gia' citata (si veda in nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 10. - 1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unita', personale di professionalita' adeguata alle diverse attivita' da svolgere, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici. 2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso e' corrisposta una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993". - Il testo dell'art. 10 della legge n. 441/1987 gia' citata (si veda in nota all'art. 1) e' il seguente: "Art. 10. - 1. E' istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o piu' attivita' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale e' articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalita' e i diritti di iscrizione. 2. A partire dalla data di effettiva operativita' dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso e' condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato art. 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente. 3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unita' di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente. 4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del cap. 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
Art. 5
Ripartizione del personale
1.Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 4 dicembre 1990, n. 368, il personale appartenente al Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e' ripartito tra i due nuovi servizi in attuazione delle piante organiche previste dall'art. 4.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 3
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 368/1990 (Riorganizzazione del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente) e' il seguente: "2. A ciascun Servizio e' preposto un dirigente generale, con conseguente incremento di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello C di cui al quadro B della tabella A allegata alla citata legge n. 349 del 1986. 3. Il personale appartenente al Servizio sara' ripartito tra i servizi in base ai compiti ai quali era preposto".
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