DECRETO 23 dicembre 1991, n. 462

Type Decreto
Publication 1991-12-23
Ultimo aggiornamento 1992-06-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1/7/1992

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 27 giugno 1990, n. 171, recante la disciplina metrologica dei termometri clinici in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 e, in particolare l'art. 6, il quale prevede che, mediante decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano adottate norme di esecuzione della legge stessa;

Considerato che occorre provvedere all'emanazione delle suddette disposizioni regolamentari;

Sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 settembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 343595 dell'11 novembre 1991;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il presente regolamento stabilisce le norme di attuazione della legge 27 giugno 1990, n. 171 - di seguito denominata "legge" - per la definizione dei requisiti di idoneita' e delle modalita' del controllo metrologico nazionale dei termometri clinici, la individuazione degli enti delegati alla esecuzione della verificazione prima e la determinazione delle relative tariffe sostitutive dei diritti metrici nonche' la designazione degli uffici metrici cui devono essere spediti i termometri clinici d'importazione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 171/1990 (Disciplina metrologica dei termometri clinici in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e 84/414) e' il seguente: "Art. 6 (Decreti di esecuzione). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti: a) i requisiti di idoneita' metrologica richiesti ai fini dell'approvazione del modello, nonche' le norme di fabbricazione e le modalita' di esecuzione del controllo metrologico nazionale; b) gli enti pubblici o le loro aziende, cui puo' essere delegata l'esecuzione della verificazione prima, nonche' le tariffe di cui all'art. 5; c) l'estensione del controllo metrologico nazionale a termometri clinici fondati sull'impiego di principi e tecniche diversi da quelli utilizzati per la costruzione dei termometri contemplati dall'art. 1; d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni tecniche della presente legge alle direttive comunitarie in materia di controllo CEE dei termometri clinici; e) gli uffici provinciali metrici cui debbono essere spediti i termometri clinici d'importazione ai sensi dell'art. 2, comma 2; f) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge. 2. I decreti di cui al comma 1, concernenti le materie di cui alle lettere a), b) ed e), sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Le operazioni concernenti il controllo metrologico nazionale comprendono l'approvazione del modello e la verificazione prima secondo le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche inerenti alla costruzione e al funzionamento fissate dalla legge e dal presente decreto.

2.L'approvazione del modello costituisce condizione di ammissibilita' alla verificazione prima.

Art. 3

1.Ai fini dell'approvazione nazionale del modello, i termometri clinici devono essere conformi alle norme di fabbricazione di cui al capitolo I e presentare i requisiti previsti dal capitolo II dell'allegato 1 al presente decreto. Si osservano in proposito le prescrizioni del capitolo III.

Art. 4

1.La verificazione prima nazionale dei termometri clinici va eseguita su ciascun esemplare presentato e comprende le prove contem- plate dal capitolo IV dell'allegato 1 al presente decreto, integrate con quelle fissate dal provvedimento di approvazione del relativo modello.

2.Gli uffici provinciali metrici effettuano le prove di cui al comma 1 presso il laboratorio del fabbricante o importatore richiedente, situato nella provincia di competenza dell'ufficio, avvalendosi del personale addetto al laboratorio medesimo. Qust'ultimo deve essere dotato di una sala per le operazioni di verificazione prima, ivi comprese quelle concernenti l'apposizione dei bolli legali, dei termometri campione e delle apparecchiature tecniche che, in relazione al volume dei termometri prodotti o importati e alle caratteristiche degli esemplari da verificare, siano riconosciuti idonei con apposita certificazione ministeriale.

3.Il richiedente che non intenda mettere a disposizione il proprio laboratorio o ne sia sprovvisto, puo', sottoporre i termometri clinici a verificazione prima presso il laboratorio di uno degli enti pubblici o di una loro azienda delegati ai sensi dell'art. 6.

Art. 5

1.Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello e per ogni altro adempimento e procedura correlati alla verificazione prima e non regolamentati dalla legge o dal presente decreto, si seguono le modalita' stabilite per gli strumenti metrici disciplinati dal testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le istruzioni allo scopo impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6

1.La verificazione prima nazionale e quella CEE possono essere delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alle loro aziende che per tali verificazioni si avvalgono di un proprio laboratorio, avente idonea valenza metrologica, tecnica ed organizzativa, da accertare mediante esame tecnico eseguito dall'ufficio centrale metrico con riferimento alle dotazioni prescritte per i laboratori dei fabbricanti e degli importatori dall'art. 4, comma 2, e sulla base dei criteri di massima di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 7

1.La delega di cui all'art. 6 e' conferita, su richiesta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto stabilisce se il laboratorio della camera o dell'azienda e' abilitato ad effettuare la verificazione prima nazionale e quella CEE, oppure una sola di esse.

2.La delega ha validita' di dieci anni ed e' revocata di diritto qualora non siano rispettate le condizioni alle quali essa e' attribuita.

Art. 8

1.Per la verificazione prima nazionale o CEE dei termometri clinici eseguita dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dalle loro aziende, delegate ai sensi dell'art. 6, deve essere corrisposta la tariffa sostitutiva del diritto metrico di lire 400 per ogni termometro.

Art. 9

1.I termometri d'importazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge devono essere spediti all'ufficio metrico di una delle seguenti province: Como; Palermo; Roma.

Art. 10

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: BODRATO

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1992

Registro n. 8 Industria, foglio n. 70

Allegato I

ALLEGATO I CAPITOLO I 1. Unita' di misura della temperatura. L'unita' di misura della temperatura usata per la graduazione dei termometri e' il grado Celsius. 2. Campo della graduazione e divisione della scala. La graduazione della scala termometrica deve estendersi almeno da 35,5 ›C a 42,0 ›C, e il valore di ogni divisione deve essre di 0,1 ›C. 3. Tipi. 3.1. I termometri possono essere dei due tipi seguenti: termometro ad asta e termometro a guaina. 3.1.1. Nel termometro ad asta, la scala e' tracciata direttamente su l'asta stessa. 3.1.2. Nei termometri a guaina, la scala e' tracciata su di un supporto fissato longitudinalmente dietro il capillare; il capillare ed il supporto della scala sono racchiusi in un tubo trasparente fissato ermeticamente al serbatoio e formante una guaina di protezione. 3.2. I termometri sono provvisti di un dispositivo "a massima" tale da impedire che la colonna di mercurio si ritiri spontaneamente per il semplice effetto del raffreddamento del termometro. 4. Materiali. 4.1. Il bulbo dei termometri deve essere fabbricato con un vetro che soddisfi le condizioni di cui al capitolo II. Tale vetro e' identificato in modo visibile ed indelebile: 4.1.1. con un contrassegno incorporato nel vetro dal produttore del vetro in modo che sia chiaramente identificabile sul bulbo dopo la fabbricazione del termometro, 4.1.2. oppure con un contrassegno scelto dal produttore del vetro ed apposto dal produttore del termometro, tale da caratterizzare chiaramente il tipo di vetro utilizzato. La conformita' di questo vetro con quello approvato in forza delle prescrizioni del capitolo III punto 1.1. deve essere attestata da un certificato di conformita' rilasciato dal produttore del vetro. 4.2. I vetri utilizzati per il dispositivo di massima e per il capillare devono avere una resistenza idrolitica equivalente a quella prevista al capitolo II punto 1. 4.3. Nel caso dei termometri a guaina il supporto della scala deve essere in vetro opalino, di metallo oppure di una sostanza che abbia una stabilita' dimensionale equivalente. 4.4. Nel caso dei termometri a guaina, quest'ultima deve essere di vetro. 5. Costruzione. 5.1. Il termometro deve essere privo di ogni difetto che possa impedirne il normale funzionamento o indurre in errore chi ne faccia uso. 5.2. Le estremita' del termometro debbono avere una forma tale da evitare ogni rischio di incidenti durante l'uso. 5.3. Il capillare deve permettere di distingure facilmente sotto un unico ed identico angolo la colonna di mercurio su tutta la sua lunghezza ed il suo menisco. Esso deve essere di forma prismatica, con effetto di ingrandimento, od essere costruito in modo da permettere un'identica facilita' di lettura. 5.4. Il mercurio deve essere sufficientemente puro e secco. Per assicurare il buon funzionamento del termometro, il bulbo, il capillare ed il mercurio devono essere esenti da gas, da schegge di vetro e da corpi estranei. 5.5. Durante il lento riscaldamento del termometro, la colonna di mercurio deve salire in modo uniforme, senza sbalzi rilevanti. Essa deve scendere al di sotto del tratto numerato piu' basso quando il mercurio subisce un'accelerazione di 600 m/s al livello del fondo del bulbo, dopo che il termometro sia stato riscaldato almeno a 37 ›C e quindi raffreddato ad una temperatura piu' bassa del valore minimo della scala. 5.6. Nei termometri a guaina, il supporto della scala deve essere posto esattamente a contatto del capillare ed essere fissato nella guaina in modo abbastanza solido da non potersi spostare rispetto al capillare stesso. La posizione del supporto deve essere tale che gli spostamenti dello stesso rispetto al capillare possano essere facilmente individuati grazie ad un trattino indelebile tracciato sulla guaina all'altezza di uno dei tratti di graduazione numerati, o mediante un metodo equivalente. 5.7. La guaina non deve contenere umidita', mercurio, schegge di vetro e corpi estranei. 6. Graduazione e numerazione. 6.1. La graduazione deve essere tracciata in modo da risultare netta ed uniforme. La graduazione e la numerazione devono essere incise o stampate in modo chiaro e indelebile. 6.2. L'ampiezza di ogni divisione dev'essere pari almeno a 0,5 mm per i termometri ad asta e a 0,6 mm per i termometri a guaina. 6.3. I tratti devono essere perpendicolari all'asse del termometro ed il loro spessore non deve superare un quinto dell'ampiezza di una divisione, aumentata di 0,05 mm nel caso dei termometri a guaina ed un quarto di tale ampiezza aumentata di 0,05 mm nel caso dei termometri ad asta. I tratti corrispondenti ai grandi interi ed ai mezzi gradi devono essere piu' lunghi degli altri. 6.4. I tratti corrispondenti ai gradi interi sono numerati. Per i termometri ad asta, la numerazione del tratto corrispondente a 37 ›C e' facoltativa e puo' essere sostituita dall'indicazione di cui al punto 6.5. 6.5. Il tratto corrispondente alla temperatura di 37 ›C puo' essere messo in evidenza mediante un colore diverso da quello della numerazione e/o con un segno supplementare. 6.6. I tratti e le cifre devono essere sistemati in modo da essere visibili contemporaneamente alla colonna di mercurio. 7. Iscrizioni. 7.1. Sull'asta, nel caso dei termometri ad asta, o sul supporto della scala, nel caso di termometri a guaina, devono figurare in modo indelebile le seguenti iscrizioni: 7.1.1. l'indicazione del simbolo dell'unita' di temperatura " ›C "; 7.1.2. il contrassegno di approvazione nazionale del modello, costituito, nell'ordine seguente, dalle descrizioni sottospecificate: la lettera I, le ultime due cifre dell'anno di approvazione, la sigla numerica o alfanumerica del provvedimento di approvazione nettamente separata dall'indicazione dell'anno; 7.1.3. il marchio di identificazione del produttore o la sua ragione sociale; 7.1.4. all'occorrenza, il contrassegno di cui al punto 4.1.2. 7.2. Altre indicazioni possono essere autorizzate soltanto se non inducono in errore l'utente o se non ostacolano la lettura delle indicazioni. Il tempo di misura non deve figurare sullo strumento. 8. Errori massimi tollerati. Gli errori massimi tollerati sono + 0,10 ›C e - 0,15 ›C. Questi valori si applicano alle indicazioni stabilizzate di un termometro. Per indicazione stabilizzata di un termometro s'intende l'indicazione fornita da un termometro che, dopo aver raggiunto l'equilibrio termico con un bagno d'acqua ad una temperatura compresa nel campo della graduazione del termometro, e' stato raffreddato ad una temperatura compresa tra 15 ›C e 30 ›C. 9. Influenza del tempo di immersione. Se un termometro che si trova inizialmente alla temperatura t1 (15 ›C minore o uguale a t1 minore o uguale a 30 ›C) viene bruscamente immerso in un bagno di acqua agitata alla temperatura costante di t2 (35,5 ›C minore o uguale a t2 minore o uguale a 42,0 ›C) e viene tolto da tale bagno dopo 20 secondi, l'indicazione del termometro dopo il suo raffreddamento alla temperatura ambiente (15 ›C a 30 ›C) deve soddisfare le seguenti condizioni: 1) rispettare gli errori massimi tollerati, 2) presentare uno scarto non superiore a 0,005 (t2 - t1) dalla indicazione stabilizzata per la temperatura t2. 10. Posizione del bollo di verifica prima nazionale. 10.1. Per l'apposizione del bollo di verifica prima nazionale di cui all'art. 4, comma 4, della legge n. 171/1990 deve essere lasciato libero un apposito spazio sull'asta o sulla guaina del termometro a seconda del caso nettamente separato dal bollo predetto, su cui devono essere riportate di seguito le ultime due cifre dell'anno di verifica. 10.2. Nel caso di marcatura effettuata mediante la tecnica della sabbiatura, le lettere e le cifre debbono essere interrotte in punti opportuni, tali che non nuocciano alla loro leggibilita'. 11. Termometri per usi speciali. Per usi speciali, da indicare sinteticamente sul termometro, possono essere autorizzate caratteristiche diverse da quelle prescritte nei punti precedenti. CAPITOLO II REQUISITI DEL VETRO UTILIZZATO PER LA FABBRICAZIONE DEI BULBI 1. Resistenza idrolitica. Durante l'analisi del vetro conformemente alle prescrizioni della norma ISO R 719-1981 (determinazione della resistenza idrolitica del vetro in grani a 98 ›C), la qualita' di alcali passati in soluzione deve corrispondere al massimo a 263,5 di Na 0 per 1 g di vetro. 2. Depressione dello zero. Per determinare la depressione dello zero si utilizzano appositi termometri sprovvisti del dispositivo di massima, fabbricati con il vetro da controllare conformemente alle disposizioni stabilite dall'Ufficio centrale metrico. 2.1. La depressione media dello zero, determinata secondo il metodo descritto piu' oltre, non deve superare 0,05 ›C. 2.2. I termometri di prova debbono avere i seguenti requisiti. 2.2.1. Campo della scala: da - 3 › C a + 3 ›C almeno. 2.2.2. Valore della divisione: 0,02 ›C, 0,05 ›C oppure 0,1 ›C. 2.2.3. L'ampiezza della divisione deve essere almeno pari a 0,7 mm per i termometri a guaina e a 1,0 mm per i termometri ad asta. 2.2.4. La camera di espansione deve essere sufficientemente ampia per consentire un riscaldamento senza danno del termometro sino a 400 ›C. 2.3. Ciascun termometro di prova deve essere controllato, per quanto riguarda la sua buona stabilizzazione, secondo le seguenti disposizioni: 2.3.1. il termometro e' riscaldato in un mezzo a temperatura controllata (bagno di liquido o forno) dalla temperatura ambiente sino a 350 ›C (Piu' o Meno) 10 ›C e mantenuto a tale temperatura per 5 minuti almeno. In seguito, esso viene raffreddato nel mezzo a temperatura controllata sino a 50 ›C, mentre la temperatura del mezzo medesimo diminuisce di 10-15 ›C/ora; 2.3.2. quando il termometro ha raggiunto la temperatura di 50 ›C, viene tolto dal mezzo a temperatura controllata e si determina quindi la correzione a 0 ›C (valore K1); 2.3.3. in seguito il termometro e' riscaldato una seconda volta fino a 350 ›C (Piu' o Meno) 10 ›C in un mezzo a temperatura controllata e mantenuto a tale temperatura per 24 ore. Indi il termometro e' raffreddato sino a 50 ›C come disposto al punto 2.3.1; 2.3.4. quando il termometro ha raggiunto la temperatura di 50 ›C viene tolto dal mezzo a temperatura controllota e si determina nuovamente la correzione a 0 ›C (valore K2); 2.3.5. il valore assoluto della differenza tra K2 e K1 deve essere minore o uguale a 0,15 ›C. I termometri che non soddisfano a tale requisito non possono essere utilizzati per la determinazione della depressione dello zero. 2.4. Svolgimento delle prove. 2.4.1. Debbono essere utilizzati almeno tre termometri che hanno soddisfatto ai requisiti della prova di stabilizzazione di cui al punto 2.3. e che sono stati riscaldati oltre la temperatura ambiente dopo la determinazione del K2. 2.4.2 Ciascun termometro deve essere controllato almeno tre volte secondo le disposizioni dei punti da 2.4.2.1. a 2.4.2.3. 2.4.2.1. Il termometro viene mantenuto per una settimana tra 20 ›C e 25 ›C. Alla fine della settimana, si determina la correzione a 0 ›C (valore K3). 2.4.2.2. In seguito il termometro viene mantenuto in un bagno di prova a 100 ›C (Piu' o Meno) 1 ›C durante 30 minuti e viene in seguito tolto da tale bagno. Il termometro deve raffreddarsi a contatto con l'aria. Durante il suo raffreddamento a temperatura ambiente, il bulbo non deve venire a contatto con altri oggetti. 2.4.2.3. Al massimo 15 minuti dopo aver tolto il termometro dal bagno di prova viene determinata la correzione a 0 ›C. Il valore della correzione e' indicato dal simbolo K4. 2.4.3. Ripetere le operazioni descritte nei punti da 2.4.2.1 a 2.4.2.3 per ottenere una serie di n differenze K4 - K3, K6 - K5, ... K2n + 2 - K2n + 1, che rappresentano i valori della depressione dello zero del termometro ottenuti durante la prima, la seconda e rispettivamente l'ennesima serie di misure. 2.4.4. Quando n serie di misure sono state effettuate con m termometri di prova, la depressione media dello zero di tali termometri si esprime con la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico Conformemente ai punti 2.4.1 e 2.4.2, le condizioni m maggiore o minore di 3 e n maggiore o minore di 3 debbono essere soddisfatte per m e per n. Lo scarto tipo della depressione media dello zero, determinata in base alle disposizioni di cui sopra, non deve superare 0,01 ›C. CAPITOLO III 1. Approvazione nazionale del modello. 1.1. All'atto dell'approvazione nazionale del modello, i termometri debbono essere esaminati per verificare la conformita' con le disposizioni tecniche e metrologiche del presente allegato. Si deve inoltre procedere alle prove di cui al capitolo II. 1.2. Ogni fabbricante di termometri, che per fabbricare il bulbo utilizzi un vetro sprovvisto del marchio del produttore del vetro, deve comunicare all'Ufficio centrale metrico il contrassegno di cui al capitolo I, punto 4.1.2, e la composizione chimica di tale vetro garantita dal produttore del vetro. CAPITOLO IV 1. Verifica prima nazionale. L'esame di verifica prima nazionale consiste nell'accertare la conformita' dei termometri con il modello approvato. 1.1. Per verificare la conformita' dei termometri con le prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del presente allegato occorre procedere alla prova seguente: i termometri devono essere controllati in bagni di acqua ben agitata, mediante confronto con termometri campione. Tale controllo va effettuato ad almeno due temperature, che differiscono di 4 ›C o piu' e comprese entro 35,5 ›C e 42,0 ›C. La durata dell'immersione deve essere di 20 secondi per una temperatura e di 40 secondi per l'altra con periodica permuta delle temperature o delle durate di immersione. La lettura dei termometri, tenuti in posizione verticale, va effettuata sempre dopo che i termometri stessi sono stati tolti dal bagno e sono tornati alla temperatura ambiente. L'incertezza con cui e' determinato l'errore non deve superare 0,03 ›C. Questo esame deve essere effettuato almeno quindici giorni dopo aver ricevuto i termometri. 1.2. Se il bulbo dei termometri e' fabbricato con vetro non identificato dal produttore del vetro: a) deve essere tenuto a disposizione dell'Ufficio centrale metrico il certificato di cui al capitolo I, punto 4.1.2, relativo ai termometri presentati alla verifica prima nazionale; b) su iniziativa dell'Ufficio centrale metrico si deve eseguire periodicamente un'analisi che consenta di determinare la composizione chimica del vetro del bulbo di un termometro presentato alla verifica prima nazionale onde accertarne la conformita' con il vetro approvato.

Allegato II

ALLEGATO II Tariffa sostitutiva del diritto metrico di verificazione prima CEE o nazionale dei termometri clinici da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alle loro aziende: per ogni termometro L. 150 CRITERI DI MASSIMA PER L'IDONEITA' DEI LABORATORI ALLE OPERAZIONI DELEGATE DI VERIFICAZIONE PRIMA DI TERMOMETRI CLINICI. 1. Il laboratorio deve disporre di personale di provata integrita' professionale, avente le necessarie competenze tecniche. 2. Il personale deve rispettare il vincolo del segreto professionale. 3. Il laboratorio deve operare in modo indipendente da associazioni, ditte o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore dei termometri clinici per quanto concerne l'effettuazione delle prove, l'applicazione dei bolli e quanto correlato con la delega della verificazione prima. 4. Il laboratorio deve aver contratto apposita assicurazione di responsabilita' civile per tutto quanto attiene alle operazioni di verificazione effettuate, ove tale assicurazione non sia altrimenti coperta. 5. Il laboratorio si impegna a fornire la necessaria assistenza al personale dell'Ufficio metrico centrale e di quello provinciale competente per territorio, incaricato dell'accertamento della sussistenza delle condizioni fissate dal provvedimento di delega, nonche' della validita' regolamentare delle operazioni metrologiche effettuate.

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