DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1992, n. 318
Entrata in vigore del decreto: 11/07/1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 30 gennaio 1968, n. 46, concernente la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Visto il regolamento per l'applicazione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e, in particolare, gli articoli 3, penultimo comma, 17 e 55, recanti, rispettivamente, disposizioni in tema di immissione in commercio di materie prime ed oggetti di metalli preziosi; di marchi di identificazione del produttore e dell'importatore degli oggetti stessi; di iscrizioni consentite sugli oggetti in metalli comuni rivestiti di metalli preziosi;
Considerata l'opportunita' di apportare talune modifiche alle anzidette norme;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico, espresso nella riunione del 20 febbraio 1991;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.All'art. 3 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1970, n. 1496, e successive modificazioni, il penultimo comma e' sostituito dal seguente: "Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono posti in commercio all'atto in cui vengono impressi il titolo e il marchio di identificazione e comunque quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnate all'acquirente".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 1496/1970, integrato con il comma introdotto dal D.P.R. 30 novembre 1981, n. 1147, come modificato dal presente decreto: "Art. 3. - E' ammesso che i lavori in platino, palladio, oro e argento portino impresso il titolo effettivo, quando questi risulti superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioe', di 950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento. Gli oggetti d'oro e argento, aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi e, in particolare, gli oggetti importati o quelli destinati alla esportazione e successivamente posti in vendita nel territorio della Repubblica, devono essere marchiati col titolo legale immediatamente inferiore al titolo effettivo degli oggetti medesimi. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale. Il marchio di indentificazione e l'indicazione del titolo devono essere impressi sulle materie prime e sugli oggetti di metalli preziosi prima che siano posti in commercio. Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono posti in commercio all'atto in cui vengono impressi il titolo e il marchio di identificazione e comunque quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnate all'acquirente. Chiunque vende al minuto oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai precedenti commi".
Art. 2
1.All'art. 17 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il marchio di identificazione di cui all'art. 7 della legge e' costituito: a) per le aziende che esercitano una o piu' delle attivita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18, da una impronta poligonale, identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale; b) per le aziende che esercitano l'attivita' di cui alla lettera c) dell'art. 18, dall'impronta poligonale identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno l'abbreviazione 'IMP.', il numero caratteristico attribuito all'azienda importatrice assegnataria e, separata da un trattino, la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale.".
2.Nella tabella delle impronte dei punzoni per il marchio dei metalli preziosi allegata al regolamento di cui al comma 1, il disegno relativo al marchio di identificazione e' sostituito dai due disegni di cui all'allegato al presente decreto.
Nota all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 1496/1970, come modificato dal presente decreto: "Art. 17. - Il marchio di identificazione di cui all'art. 7 della legge e' costituito: a) per le aziende che esercitano uno o piu' delle attivita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18, da un'impronta poligonale, identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale; b) per le aziende che esercitano l'attivita' di cui alla lettera c) dell'art. 18, dall'impronta poligonale identificata nell'apposita tabella annessa al presente regolamento, recante all'interno l'abbreviazione "IMP.", il numero caratteristico attribuito all'azienda importatrice assegnataria e, separata da un trattino, la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di cui al precedente comma e' realizzata dalla Zecca, in una serie di quattro diverse grandezze, caratterizzate dalle dimensioni nominali indi- cate nella tabella di cui al precedente comma. Le caratteristiche dell'impronta devono essere tali che risultino incisi sull'oggetto e non impressi a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al primo comma e, per le impronte della quarta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai precedenti commi, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo' disporre, con suo decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato centrale metrico, che il marchio di identificazione possa essere realizzato anche in altre grandezze, quando cio' sia espressamente richiesto da esigenze di carattere tecnico. Per le stesse esigenze di cui al precedente comma e con le stesse modalita', potranno essere disposte, per i fusti dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste dall'art. 37, terzo comma, e, per le impronte dei titoli legali, per le impronte del marchio degli uffici provinciali metrici e per le impronte del bollo delle rimanenze, grandezze diverse da quelle previste, rispettivamente, dagli articoli 38, 50 e 77 del presente regolamento".
Art. 3
1.Le aziende importatrici di cui all'art. 18, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, gia' assegnatarie di marchio di identificazione, devono chiedere la sostituzione del marchio in loro possesso all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
2.Per la sostituzione dei punzoni dei marchi di identificazione e per la consegna di quelli recanti le nuove impronte si osservano, in quanto applicabili, i criteri e le modalita' stabiliti dall'art. 73, commi dal terzo al settimo, e dall'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970.
3.L'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi assegna alle aziende richiedenti, secondo i criteri e le modalita' fissati dall'art. 25 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970, il numero caratteristico di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 17, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, iniziando la serie dal numero 1.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 18 del D.P.R. n. 1496/1970: "Il marchio di identificazione e' assegnato alle aziende che esercitano una o piu' delle seguenti attivita': a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati, secondo le definizioni di cui al precedente art. 5; b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe". - Si riporta il testo dell'art. 73 e dell'art. 74 del medesimo D.P.R. n. 1496/1970 gia' citato: "Art. 73. - I detentori dei marchi di identificazione previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, possono ottenere la concessione del nuovo marchio ai sensi dell'art. 28 della legge soltanto quando svolgono le attivita' di cui all'art. 9 della legge stessa. L'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, nell'assegnare il nuovo marchio di identificazione, confermera' i numeri gia' attribuiti alle aziende titolari dei vecchi marchi anche se le aziende stesse abbiano subito modifiche nella loro forma costitutiva. Il detentore di vecchi marchi deve riconsegnare all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi i punzoni in propria dotazione, all'atto in cui riceve i marchi prescritti dalla legge vigente. Il detentore, all'atto della riconsegna, deve presentare una distinta, in duplice esemplare, recante l'elencazione di tutti i punzoni riconsegnati, contraddistinti secondo la grandezza delle impronte. Una delle due copie, munita del timbro dell'ufficio e sottoscritta dall'ispettore metrico, e' restituita al detentore, a titolo di ricevuta. L'ufficio e' tenuto ad effettuare la ricognizione dei punzoni ricevuti in restituzione, controllandone il numero e l'autenticita'. Ogni irregolarita' riscontrata deve essere contestata all'interessato e formare oggetto di annotazione sulle distinte di cui al precedente comma, ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni che il fatto accertato possa comportare. I vecchi punzoni restituiti sono inviati dall'ufficio al Ministero e da questo alla Zecca per la deformazione. Art. 74. - Le operazioni di consegna dei punzoni recanti le impronte dei marchi di identificazione, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, avranno inizio contemporaneamente in tutti gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi della Repubblica. Da tale data nessun oggetto potra' essere fabbricato e marchiato se non con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento. Nei casi in cui le operazioni di allestimento e di consegna dei nuovi punzoni dovranno prolungarsi per due o piu' giorni continuativi, in relazione all'elevato numero dei punzoni richiesti dall'interessato, l'obbligo di cui al precedente comma decorrera' dalla data di consegna dell'ultimo punzone; durante tale periodo la restituzione dei vecchi punzoni potra' essere effettuata giorno per giorno, in misura possibilmente corrispondente a quella dei punzoni ricevuti". - Il testo dell'art. 25 del richiamato D.P.R. n. 1496/1970 e' il seguente: "Art. 25. - Fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 28 della legge per le aziende gia' in possesso del marchio di identificazione di cui alla cessata legge 5 febbraio 1934, n. 305, il numero caratteristico del marchio di cui al precedente art. 17 e' assegnato alle aziende richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle rispettive domande di concessione, iniziando la nuova serie dal primo numero successivo all'ultimo attribuito ai sensi della stessa legge 5 febbraio 1934. La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna provincia, senza soluzione di continuita'. Il numero caratteristico dei marchi per qualsiasi motivo scaduti, ritirati od annullati non puo' essere piu' attribuito. Eccezioni al disposto di cui al precedente comma possono essere fatte, con decreto motivato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, per quelle ditte cui il marchio sia stato ritirato ai sensi del sesto comma dell'art. 10 della legge e che, all'atto dell'eventuale ripresa della propria attivita' e della presentazione della nuova domanda d'iscrizione nel registro e di concessione del marchio, richiedano l'attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto". - Per il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 1496/1970 piu' volte citato si veda la nota all'art. 2.
Art. 4
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