DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 1992, n. 321

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1992-04-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/7/1992

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, relativo all'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno;

Visti gli articoli 17, 21 e 40 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Attesa la necessita' di procedere ad alcune modifiche del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, allo scopo di uniformare il livello delle principali strutture operative in cui si articola il Dipartimento per il Mezzogiorno;

Sentita la commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze generali del 22 dicembre 1988 e del 16 maggio 1989;

D'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Nel comma 7 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, e' aggiunto il seguente periodo: "All'Ispettorato e' preposto un dirigente con la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6".

2.Conseguentemente la tabella A - quadro 1 - allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, e' integrata con un posto di dirigente generale di livello B o C e qualifiche equiparate o equiparabili.

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1992

Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 165

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il seguente: "Art. 3 (Dipartimento per il Mezzogiorno). - 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione. 2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno. 3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, e' composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonche' da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti". - Il testo degli articoli 17, 21 e 40 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio di Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza". "Art. 40 (Norme finali). - 1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'art. 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti Ministri senza portafoglio. 2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio, nonche' per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applicano le disposizioni vigenti. 3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto- legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455. 5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 12/1987, cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 3 (Organizzazione del Dipartimento). - 1. Il capo del Dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, agli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato o equiparati o da equiparare ed i professori universitari ordinari di ruolo. Il capo del Dipartimento e' collocato fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza, in conformita' all'ordinamento di questa. Il capo del Dipartimento, per l'espletamento delle sue attribuzioni, e' coadiuvato dai responsabili dei servizi. 2. Il Dipartimento si articola nei seguenti servizi: a) Servizio affari legislativi e generali, contenzioso e stampa; b) Servizio attivita' di coordinamento; c) Servizio valutazione economica; d) Servizio programmazione e accordi di programma; e) Servizio attivita' promozionali ed innovazione; f) Servizio programmi comunitari. 3. I servizi sono articolati, per omogeneita' di materia, in reparti ed in sezioni mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; ad essi sono preposti dirigenti nominati con decreto del medesimo Ministro, sentito il capo del Dipartimento. Per la nomina a capo servizio e' richiesta la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6. 4. Gli esperti, i quali devono essere dotati di buona qualificazione nelle specifiche aree professionali connesse con la programmazione e l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, se stranieri, della padronanza della lingua italiana, possono essere anche persone estranee alla pubblica amministrazione. Essi sono nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione dei compensi agli esperti in relazione all'importanza delle attivita' da svolgere e tenendo conto della natura e del livello delle varie prestazioni. Il rapporto con gli esperti e' costituito ai sensi dell'art. 2222 del codice civile ed il relativo contratto e' stipulato per la pubblica amministrazione dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, dal capo del Dipartimento. 5. E' posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non piu' di un dirigente generale o equiparato o da equiparare, con funzioni di consigliere ministeriale. 6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per provvedere, anche a favore delle regioni e degli enti locali meridionali, agli adempimenti relativi a studi, programmi, ricerche, indagini e progettazioni occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, per la predisposizione del piano annuale e per le altre attivita' connesse alla programmazione e attuazione degli interventi, nonche' per provvedere alla valutazione della efficienza e dell'efficacia degli interventi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del capo del Dipartimento, puo' avvalersi delle strutture dell'Agenzia, per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche', mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti e organismi pubblici e privati. 7. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito un apposito Ispettorato competente in materia di amministrazione e personale. All'Ispettorato e' preposto un dirigente con la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6". - Il testo del comma 3 dell'art. 6 del medesimo D.P.R. n. 12/1987 e' il seguente: "3. Ai fini del presente decreto, il personale comandato e proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti pubblici economici verra' equiparato, anche in relazione alle professionalita' acquisite, alle qualifiche ed ai livelli del personale statale sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali". - La tabella A - quadro 1 - allegata al citato D.P.R. n. 12/1987, cosi' come modificata dal presente decreto, e' la seguente: "TABELLA A (prevista dall'art. 6) CONTINGENTE DEL PERSONALE Collocati fuori ruolo e comandati Esperti - - Quadro 1 - PERSONALE DIRIGENTE: Dirigenti generali, livello B e C, e qualifiche equiparate o equiparabili 9 - "

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