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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992, n. 331

Current text a fecha 1992-07-07

Entrata in vigore del decreto: 05/10/1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Gli uffici locali marittimi di Ponte Fornaci e di Fiumicino sono soppressi.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre 1956. - Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede". - Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono cosi' formulati: "Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime. Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia". - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Il presente regolamento, munito della tabella allegata che e' parte integrante del decreto, entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FACCHIANO, Ministro della marina mercantile

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

ROGNONI, Ministro della difesa

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992

Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 8

Allegato

===================================================================== 1 CAPITANERIA DI PORTO 2 GIURISDIZIONE LITORANEA Uffici circondariali marittimi 3 GIURISDIZIONE LITORANEA Limiti territoriali dei circondari 4 GIURISDIZIONE LITORANEA Uffici locali marittimi 5 GIURISDIZIONE LITORANEA Delegazioni di spiaggia 6 GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate ___________ DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA 1 Rimini 3 Dal torrente Tavollo al comune di Cesenatico incluso 4 Cattolica Cesenatico 5 Riccione Bellaria Misano Adriatico 6 Forli' 1 Ravenna (1) 3 Dal comune di Cesenatico escluso alla foce del Po di Goro inclusa 4 Porto Ga ribaldi 5 Cervia Casalborsetti Volano Goro 6 Ravenna Bologna Ferrara DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA 1 Chioggia 3 Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compres la diga nord del porto di Chioggia 5 Scardovari Porto Levante 6 Venezia, limitatamente ai comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona Mantova Rovigo 1 Venezia 3 Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga nord del porto di Chioggia alla foce del Tagliamento 5 Pellestrina Alberoni Burano Jesolo Caorle 6 Venezia, esclusi i comuni di Chioggia - Cavarzere e Cona Padova, Verona, Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Belluno, Vicenza Pordenone, Treviso, Udine, esclusi i comuni sulla sinistra del Tagliamento Pordenone (1) Con sezione staccata a Porto Corsini. ===================================================================== 1 CAPITANERIA DI PORTO 2 GIURISDIZIONE LITORANEA Uffici circondariali marittimi 3 GIURISDIZIONE LITORANEA Limiti territoriali dei circondari 4 GIURISDIZIONE LITORANEA Uffici locali marittimi 5 GIURISDIZIONE LITORANEA Delegazioni di spiaggia 6 GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate _____________ DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA 1 Civitavecchia (1) 3 Dalla foce del Chiarone al fosso Cupino 5 Montalto di Castro Porto Clementino (Tarquinia) S. Marinella Ladispoli 6 Viterbo Terni Roma, limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena (Leprignano), Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchi Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Licenza, Manziana, Mazzano Romano, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Sacrofano, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano Vallinfreda, Vivaro Romano 1 Roma (2) 3 Dal fosso Cupino alla Torre San Lorenzo inclusa, compreso il corso del Tevere sino all'Idroscalo dell'Urbe 4 Fregene 5 Torvaianica 6 Roma, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimen marittimo di Civitavecchia Latina, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Gaeta Rieti 1 Roma (2) 2 Anzio (3) 3 Da Torre S. Lorenzo esclusa al comune di Sabaudia incluso 5 Sabaudia 6 Roma, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimen marittimo di Civitavecchia Latina, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Gaeta Rieti 1 Gaeta 3 Dal comune di San Felice Circeo al Garigliano, comprese le isole di Ponza, Zannone, Palmarola, Ventotene, S. Stefano e gli scogli vicin 4 Terracina Formia Ponza 5 S. Felice Circeo Badino di Terracina Sperlonga Scauri Le Forna (Ponza) Ventotene 6 Provincia di Latina, limitatamente ai seguenti comuni: Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenona, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsc San Felice Circeo, Sperlonga, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene (1) Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare. (2) Con sezione distaccata al Lido di Roma. (3) Con sezione distaccata a Nettuno.