DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1992, n. 357
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;
Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge.
Visto l'accordo intervenuto il 6 novembre 1991 ed il 24 giugno 1992 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente per la disciplina del trattamento del personale non dirigente della predetta Azienda valevole per il triennio 1991-1993 alle cui trattative hanno partecipato, in veste di osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
CAPO I CLAUSOLE RIGUARDANTI IL REGOLAMENTO RELATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
SFERA DI APPLICAZIONE
1.- Le disposizioni del seguente regolamento si applicano ai rapporti fra l'Azienda ed i lavoratori da essa dipendenti, con rapporto sia a tempo indeterminato che determinato, pieno o parziale con la sola esclusione dei Dirigenti.
Art. 2
EFFICACIA E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO
1.- Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti dell'Azienda di cui all'art. 1, ha efficacia nazionale e validita' su tutto il territorio della Repubblica Italiana e in sede estera per i dipendenti che siano cittadini italiani, nel quadro delle disposizioni specifiche di leggi vigenti. 2.- I trattamenti economici e normativi in esso stabiliti sostituiscono integralmente, nella loro globalita', quelli precedentemente in vigore per tutto il personale, di cui all'art. 1, dipendente dall'Azienda, qualunque ne sia la provenienza. 3.- La regolamentazione del trattamento economico e degli istituti normativi anche di carattere economico, deve essere integralmente ed indistintamente applicata, con la tipicita' e le distinzioni previste, a tutto il personale dipendente in servizio sulle diverse sedi aziendali previste per la erogazione dei servizi di competenza istituzionale.
Art. 3
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI
1.- Le disposizioni del presente regolamento sono correlative ed indiscindibili tra loro.
Art. 4
DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO
1.- L'Azienda distribuira' gratuitamente, entro 120 giorni dalla emanazione del presente regolamento, ad ogni singolo dipendente una copia dello stesso, nel testo collazionato dalle parti stipulanti.
Art. 5
DECORRENZA E DURATA
1.- Il presente regolamento ha decorrenza dal 1 gennaio 1991 e durata fino al 31 dicembre 1993.
Art. 6
RAPPORTI CON L'UTENZA
1.- Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione della erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione aziendale il miglioramento delle relazioni con l'utenza diretta e fi- nale (vettori ed utenti singoli dei servizi A.V. e cittadini utenti del trasporto aereo), da realizzarsi nel modo piu' congruo, economico, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative e di supporto strumentale in cui l'Azienda e' articolata. 2.- A tale scopo potra' essere fornita agli utenti ogni utile informazione, anche documentale non riservata, sui servizi erogati, la loro dislocazione sul territorio, gli orari di apertura e chiusura ed il tipo di assistenza; potranno anche essere ricevuti da parte dell'utenza diretta dei servizi di assistenza al volo, eventuali reclami e suggerimenti al fine del miglioramento dei servizi.
Art. 7
TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI
1.- I provvedimenti applicativi delle disposizioni regolamentari riguardanti le nuove misure degli istituti economici a carattere vincolato ed automatico, sono adottati dai competenti organi o servizi entro il mese successivo a quello di emanazione del presente regolamento; la corresponsione delle relative competenze deve essere effettuata entro i seguenti 30 giorni. 2.- Ove nella interpretazione delle norme regolamentari dovessero insorgere contrasti tra le parti stipulanti, gli stessi sono risolti mediante riconvocazione delle parti stesse a cura dell'Azienda. Sulla base degli orientamenti concordati il consiglio di amministrazione dell'Azienda provvede ad emanare i conseguenti indirizzi per i Servizi e gli uffici interessati; gli orientamenti concordati e gli indirizzi emanati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento ed hanno la stessa durata ed efficacia di questo.
CAPO II SISTEMI DI INFORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 8
DIRITTI DI INFORMAZIONE
1.- Nel rispetto delle competenze proprie degli organi aziendali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi gestiti, l'Azienda assicura una tempestiva ed aggiornata informazione alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del CCNL sui provvedimenti che riguardano i piani di investimenti aziendali, l'organizzazione della produzione e del lavoro, il personale, gli organici, i piani e programmi di assunzione. 2.- Nei tempi tecnici strettamente necessari, a partire dalla firma del presente testo, al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi, sara' reso operativo a livello nazionale un Osservatorio le cui modalita' di istituzione e funzionamento sono allegate al presente testo. Resta inteso che l'attivita' dell'Osservatorio non modifica in alcun modo l'autonomia e le competenze delle parti, quali definite ed esercitate ai vari livelli. L'Osservatorio fornira' all'Azienda valutazioni e pareri sulle materie indicate nell'allegato specifico, nonche' indicazioni di eventuali scelte e proposte concernenti le strategie dell'organizzazione del lavoro e delle relazioni industriali. 3.- L'Osservatorio avra' titolo ad acquisire preventivamente da parte aziendale tutte le informazioni relative disponibili su: a) situazione finanziaria dell'Azienda, con riferimento all'entita' dei finanziamenti scaturenti da sistemi di tassazione e/o tariffazione e di ogni altra entrata o provento ad altro titolo percepiti; b) previsioni e programmi degli investimenti e disinvestimenti complessivi concernenti le attivita' aziendali collegati a: 1. programmi di innovazioni tecnologiche ed organizzative con previsioni degli effetti in termini di capacita' di resa dei servizi, aumenti di produttivita', composizione quantitativa e qualitativa della forza-lavoro; c) programmi di formazione interna ed esterna ed interventi organizzativi, a carattere nazionale, finalizzati alle iniziative per l'incremento della produttivita'; d) programmi ed interventi sulle condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro; e) innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modificazioni all'assetto produttivo (ad esempio introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche nella strutturazione degli impianti ecc.) e criteri di standardizzazione operativa.
Art. 9
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PRODUTTIVITA' - PROGRAMMAZIONE
1.- La programmazione e l'organizzazione del lavoro nell'Azienda nel suo complesso e presso le singole sedi, saranno finalizzate al perseguimento di obiettivi di sicurezza, produttivita' e di efficienza anche mediante l'accrescimento della professionalita' degli addetti. A tal fine, in particolare nei Servizi centrali, sara' favorita l'adozione di modelli organizzativi basati anche sul lavoro di gruppo e sull'apporto delle varie componenti di professionalita', operative, tecniche ed amministrative, che si configurino come centri di responsabilita' di prodotto ai quali possa essere fatto riferimento sia in fase di pianificazione del lavoro che in sede di verifica della produttivita'; a tal fine sara' tenuto conto delle peculiarita' connesse alla specifica attivita' dell'Azienda ed al carattere fortemente integrato dei servizi resi. 2.- L'Azienda a livello centrale potra' determinare, ad ogni effetto, standard di produttivita', individuando i relativi indici, riferiti agli aspetti quali-quantitativi delle attivita', nonche' criteri e modalita' per la rilevazione del rendimento, d'intesa con le OO.SS.NN.LL. maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente testo. 3.- La organizzazione del lavoro va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in tempi precisi e con risorse determinate e ad una valutazione degli standards medi di esecuzione, tenendo conto delle peculiarita' dei servizi aziendali. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente identificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo di efficienza e di efficacia dell'attivita' di tutti i settori. Le parti si impegnano altresi' ad avviare in tempi successivi un piano concordato di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza contrattuale, possibili e significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita' aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla ristrutturazione degli orari, dei turni e dei teams di lavoro. Il piano e' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato. I progetti di tipo strumentale sono diretti ad acquisire metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate). I progetti di risultato sono invece diretti ad influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e di singoli settori produttivi. 4.- L'Azienda, compatibilmente con le specifiche esigenze tecnico- organizzative ed economico-produttive e coerentemente con l'impegno previsto nel comma 1, potra' promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro tese a meglio conseguire gli obiettivi individuati. Gli studi in questione saranno definiti d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente regolamento ed i loro risultati portati a conoscenza delle stesse. 5.- Nella definizione degli schemi di organizzazione del lavoro sara' attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti ed all'impiego del personale necessario, in modo strettamente funzionale alle attivita', anche attraverso le opportune forme di riqualificazione, ricomposizione ed arricchimento delle mansioni; saranno quindi attivati i conseguenti interventi di mobilita' professionale orizzontale e verticale procedendo alla utilizzazione delle professionalita' acquisite anche attraverso mobilita' geografica secondo le procedure gia' concordate in termini di criteri di trasferibilita'. 6.- Ove le esigenze ne facciano ravvisare la necessita', l'Azienda, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del c.c.n.l., provvedera' alla collocazione nelle aree funzionali di attivita' e nei settori in cui si articolano, delle nuove figure professionali conseguenti allo sviluppo e all'evoluzione della tecnologia, delle tecniche, delle metodologie e delle procedure di resa dei servizi, nonche' alla ristrutturazione dei procedimenti di lavoro per specifici ambiti di attivita'. Qualora necessario, potra' procedersi anche ad una diversa e nuova individuazione delle dotazioni organiche di area e di settore di attivita' secondo le pro- cedure istituzionalmente previste: in ogni caso il numero complessivo degli addetti deve essere determinato in stretta relazione ed aderenza con la programmazione pluriennale e la spesa complessiva globale in termini di costo per retribuzioni ed altri oneri a carico dell'Azienda non potra' superare le corrispondenti previsioni del bilancio pluriennale approvato.
Art. 10
CONTRATTAZIONE A LIVELLI DECENTRATI
1.- Le Direzioni, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione alla ottimizzazione dei cicli produttivi, adotteranno il metodo del preventivo confronto con le RR.SS.AA. aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente regolamento in ordine ai progetti che comportino sostanziali modifiche ai processi di organizzazione del lavoro previamente non definiti gia' a livello nazionale, nonche' sui provvedimenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e sulla distribuzione interna degli organici previsti dalla programmazione generale aziendale per ciascuna sede territoriale di resa dei servizi. Tali confronti potranno vertere sui seguenti argomenti: a) igiene e sicurezza sul lavoro; b) condizioni di lavoro ambientali; c) servizi sociali per l'unita' produttiva; d) rispetto delle norme sul diritto allo studio; e) articolazione degli orari e dei turni ordinari e di reperibilita' sulla base dei flussi di attivita' e dei carichi di lavoro; f) applicazione della rotazione delle ferie; g) proposte sul piano della efficienza organizzativa per la migliore corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi resi alle fluttuazioni della domanda; h) determinazione delle priorita' individuali, nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale per: l'invio ai corsi di re- fresher di lingua inglese, di completamento e di qualificazione e riqualificazione professionali; i trasferimenti di sede; le trasferte o missioni superiori ai 20 gg. per ciascun semestre di attivita' operativa. 2.- Le indicazioni scaturite dai confronti previsti saranno valutate a livello nazionale dalle parti ai fini della assunzione delle decisioni di competenza sulle materie indicate.
Art. 11
MOBILITA' GEOGRAFICA DEL PERSONALE
1.- La attivazione di processi di mobilita' del personale sotto l'aspetto geografico deve essere strettamente collegata alla disponibilita' di posti delle singole sedi di servizio, alle necessita' funzionali e comunque correlata alle qualificazioni professionali. 2.- I trasferimenti possono avvenire per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (motivi di servizio), o su richiesta del lavoratore accolta dall'Azienda. La mobilita' geografica tra sedi di- verse su tutto il territorio nazionale e' consentita a compensazione nei casi di domanda incrociata tra dipendenti appartenenti al medesimo settore della stessa area funzionale, di figura professionale, profilo e posizione professionale corrispondente, previo assenso delle direzioni delle sedi interessate e nel rispetto delle graduatorie; i relativi provvedimenti sono disposti dal Direttore del Servizio Personale. I criteri per la individuazione del personale da trasferire per ambedue le ipotesi, ad eccezione dei trasferimenti previsti per ipotesi di ristrutturazione organizzativa, sono stabiliti come gia' definiti tra le parti stipulanti. 3.- Il trasferimento e le ragioni di servizio che lo determinano debbono essere comunicati per iscritto all'interessato da parte del Direttore del Servizio Personale con preavviso di norma non inferiore a trenta giorni di calendario. Il lavoratore - assistito, ove lo ritenga, dalla Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa su base nazionale e firmataria del presente regolamento cui e' iscritto o abbia conferito mandato - ha facolta' di opposizione al provvedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge che tali ipotesi prevedono. 4.- Nelle ipotesi di ristrutturazione organizzativa che comportino mobilita' geografica di gruppi di lavoratori, le parti stipulanti convengono che ne venga data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente regolamento con preavviso non inferiore a dieci giorni, per effettuare una verifica congiunta, da esaurirsi entro venti giorni dalla data di invio della comunicazione stessa. 5.- In casi eccezionali, adeguatamente individuati in relazione ad indifferibili esigenze di resa dei servizi di istituto e come tali motivati, saranno previste forme di garanzia ed incentivi alla mobilita' geografica, oltre che processi di riconversione e riqualificazione professionale del personale trasferito; per le esigenze di resa dei servizi potranno essere disposti altresi' trasferimenti a carattere temporaneo per periodi di norma non inferiori a quattro mesi continuativi e non superiori a 16 complessivi nell'arco di un triennio; tale mobilita' di urgenza presuppone nella sede di invio l'utilizzo completo del personale dello stesso settore in rapporto alle qualificazioni ed abilitazioni possedute e, in via prioritaria, il mantenimento della funzionalita' dell'unita' operativa di provenienza.
Art. 12
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1.- L'Azienda promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, riqualificazione, perfezionamento e specializzazione professionale del personale. Le attivita' formative sono diversamente articolate in relazione alla programmazione dell'impiego ed alle esigenze operative, in due fondamentali tipologie di intervento (aggiornamento/refresher/perfezionamento e corsi di specializzazione/qualificazione/riqualificazione) accanto alle quali potranno essere previsti i corsi a carattere specialistico di volta in volta ritenuti opportuni. 2.- L'attivita' di formazione e' finalizzata: a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca e mantenga le capacita' professionali appropriate e necessarie per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuitigli, come indicate dall'Azienda; b) a fronteggiare i necessari processi di riassetto generale e di ristrutturazione organizzativa e le conseguenti esigenze di riconversione e mobilita' professionale. Degli attestati di profitto acquisiti dal personale al termine dei predetti corsi l'Azienda dovra' tener conto nell'assegnazione del personale alle singole attivita'. 3.- Tutti gli interventi di formazione previsti dal presente testo saranno effettuati direttamente ed in caso di affidamento esterno comunque con il coordinamento e la supervisione del Centro di Formazione e Qualificazione Professionale aziendale in base ad una programmazione definita annualmente e/o su un arco pluriennale. L'Azienda assume specifico impegno per la riorganizzazione del Centro stesso, finalizzata al suo definitivo assetto, a garanzia dei compiti, funzioni e delle attivita' ad esso affidate. 4.- L'attivita' di qualificazione, riqualificazione, perfezionamento, specializzazione, aggiornamento professionale e refresher linguistico e' organizzata dall'Azienda per il raggiungimento di piu' elevati standards e/o di specifici obiettivi di resa dei servizi o di avvio di particolari attivita'; essa e' svolta al di fuori delle turnazioni di norma entro i limiti del normale orario settimanale di lavoro, anche in orari non coincidenti con quelli usuali purche' diurni d'intesa con le OO.SS.NN.LL. per quanto attiene al personale del Centro di Formazione. L'attivita' di insegnamento nei corsi di aggiornamento tecnico ed operativo organizzati dall'Azienda sara', salvo casi particolari, affidata al personale dipendente; in tal caso sara' prestata di norma nell'ambito dell'orario di servizio delle sedi per la fascia oraria diurna e del normale orario di lavoro settimanale. 5.- Nei casi eccezionali in cui sussista uno specifico interesse della Azienda, per obiettivi di norma previsti nei programmi annuali di attivita', alla partecipazione dei dipendenti a programmi di stu- dio o alla frequenza di istituti scientifici o di ricerca, universita' italiane o straniere, Azienda pubbliche o private, ecc., per studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari, potra' farsi ricorso all'Istituto del permesso speciale, disposto con provvedimento del Direttore del Personale, su richiesta dei servizi o delle Direzioni interessate. Il permesso speciale per perfezionamento professionale deve di regola riferirsi ad obiettivi individuati nel programma formulato all'inizio di ogni anno; esso deve corrispondere a prevalenti motivate esigenze di miglioramento e di qualificazione dei servizi istituzionali ovvero a necessita' di elevata preparazione del personale per l'entrata in funzione di nuovi servizi e per l'acquisizione di nuove tecniche, tecnologie, metodologie e proce- dure. Il dipendente in tal caso e' considerato in servizio a tutti gli effetti ed e' tenuto a svolgere l'attivita' richiesta anche al di fuori ed oltre i limiti dell'orario settimanale di lavoro, con l'impegno a conseguire il perfezionamento ed a far successivamente partecipi, nei modi piu' opportuni, delle conoscenze acquisite gli altri operatori interessati. Al dipendente stesso spetta, oltre alla normale retribuzione, con esclusione dei compensi connessi alla prestazione di lavoro, il trattamento di missione ove previsto, oltre al rimborso, delle eventuali quote di iscrizione e/o di partecipazione se anticipate per conto dell'Azienda. Le somme spettanti al dipendente in favore del quale e' disposto il permesso speciale saranno depurate degli eventuali rimborsi percepiti, nonche' di quote corrispondenti al vitto o all'alloggio di cui abbia goduto gratuitamente in casi particolari. Al termine del periodo di permesso il dipendente e' tenuto a fornire un'adeguata documentazione a riprova della sua partecipazione al programma di studio o di aggiornamento, nonche' una dettagliata relazione sull'attivita' svolta nel periodo di permesso. Permessi speciali per perfezionamenti professionali non previsti nel programma potranno essere concessi nel corso dell'anno, solo se conseguenti ad esigenze emergenti e non prevedibili e sempre che risulti evidente il primario interesse dell'Azienda alla attribuzione del permesso stesso. 6.- Per la partecipazione a congressi, convegni, seminari di aggiornamento e di specializzazione, potranno inoltre essere concessi permessi retribuiti straordinari non superiori a cinque giorni nell'anno, previa stretta verifica di compatibilita' con le esigenze di servizio, nei seguenti casi: a) quando il programma dei convegni, dei congressi, dei seminari di aggiornamento e di specializzazione, debitamente documentato, risulti trattare temi strettamente attinenti alle competenze professionali proprie del settore professionale e area di attivita' del dipendente nel quadro delle attivita' istituzionali dell'Azienda; b) quando il dipendente risulti dall'Azienda stessa abilitato a partecipare a convegni o congressi attinenti a tematiche di carattere tecnico-operativo. 7.- I permessi sono concessi dal Direttore del Servizio Personale - ove non ostino esigenze di servizio - su istanza motivata del dipendente da presentarsi di regola almeno 30 giorni prima della data per la quale il permesso e' richiesto, attraverso la direzione della sede di appartenenza, che la corredera' del suo motivato parere. Al termine del permesso straordinario il dipendente e' tenuto ad esibire idonea documentazione a riprova della partecipazione; in carenza di tale documentazione i giorni usufruiti verranno considerati come congedo ordinario. Al dipendente al quale sia stato concesso permesso per i fini di cui sopra non viene corrisposta trasferta ne' alcun rimborso spese. 8.- Il programma annuale delle attivita' di formazione professionale del personale dovra' prevedere criteri di priorita' in funzione della necessita' oggettiva di resa dei servizi. Tale programma, dovra' prevedere anche la ripartizione di massima degli stanziamenti necessari, destinando parte degli stessi per le attivita' non prevedibili o programmabili ma delle quali dovesse evidenziarsi nel corso dell'anno la necessita' o l'opportunita'. 9.- Le attivita' di refresher di lingua inglese per il personale CTA saranno organizzate su moduli variabili di 60/90 ore in sede nazionale, somministrati periodicamente con cadenza pluriennale a partire dal 1992 e su un ulteriore modulo di 30 ore in Inghilterra per una selezionata aliquota del personale, prescelto sulla base dei risultati di un apposito check di valutazione del livello di conoscenza. Per il personale EAV saranno organizzati analoghi corsi di perfezionamento volti, attraverso appropriati criteri e con le stesse modalita', a far raggiungere un livello di comprensione ed espressione adeguato alle caratteristiche delle attivita'. 10.- L'attivita' di addestramento (on the job training) non costituisce intervento di formazione ai fini del presente articolo; essa e' svolta, di norma, in turno e negli orari previsti dai relativi schemi.
Art. 13
ORDINAMENTO PROFESSIONALE, SCALA PARAMETRALE ED INQUADRAMENTO
1.- Al fine di assicurare la maggiore compatibilita' con le esigenze dei servizi gestiti, l'ordinamento professionale dei dipendenti e' previsto per aree funzionali di attivita' identificate in rapporto ai servizi di competenza istituzionale. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali necessarie all'espletamento delle attivita' delle aree stesse, i cui profili sono esemplificati da apposite declaratorie. Il personale e', quindi, ordinato in un'unica scala classificatoria articolata in 8 livelli retributivi con parametri 100, 125, 150, 180, 210, 240, 270, 300, dall'8 al 1, suddivisa in tre aree funzionali ed all'interno di ciascuna di esse per settori. 2.- Il collegamento dell'ordinamento previsto dalla scala classificatoria unica con le aree funzionali, i settori ed i livelli parametrali e' il seguente: Area A - gestione operativa diretta servizi A.V. settori: Traffico aereo, informazioni aeronautiche, previsione meteorologica, naviganti radiomisure Parametri di liv. retrib. 180, 210, 240, 270, 300 Area B - gestione amministrativa e tecnica settori: Tecnico, informatico, amministrativo, ricerca e sviluppo Parametri di liv. retrib. 150, 180, 210, 240, 270, 300 Area C - supporto alla gestione settori: operaio, autista, ausiliario Parametri di liv. retrib. 100, 125, 150, 180, 210 La declaratoria generale di ciascuna delle tre aree e' unica ed e' finalizzata a realizzare la massima flessibilita' nell'utilizzazione delle risorse umane e strumentali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilita' di impiego tra figure professionali del medesimo settore, salvo che il profilo escluda intercambiabilita' per i titoli culturali e professionali (di studio, licenze, abilitazioni, brevetti, certificazioni, etc.) che specificamente le definiscono. Le declaratorie generali delle aree, quelle particolari dei settori, le declaratorie specifiche delle fig- ure professionali e la loro collocazione nella scala retributiva sono riportate nell'allegato 1). 3.- In fase di prima applicazione e con decorrenza dall'1.1.1991 o dalla successiva data di assunzione in servizio, il personale e' inquadrato secondo la corrispondenza di cui all'annesso schema C -allegato al presente testo- e le seguenti disposizioni: a) l'inquadramento e' effettuato sulla base delle dotazioni organiche vigenti a tale data, trasferendo le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del preesistente ordinamento nelle nuove aree e settori in base alle corrispondenze del citato schema, fermi restando gli organici complessivi; b) l'inquadramento e' sempre effettuato a parita' di livello retributivo; la collocazione nei settori delle diverse aree di attivita' e' disposta sulla base delle qualifiche possedute alla data di decorrenza indicata. 4.- In luogo ed in sostituzione della posizione funzionale corrispondente alla precedente funzione di quadro, e' istituita la figura professionale di "funzionario aziendale" la cui dotazione organica complessiva non potra' eccedere il 5% del totale dei dipendenti previsti in organico, esclusi i Dirigenti. Per tale figura professionale, i cui profili identificano mansioni e funzioni di vertice nella organizzazione aziendale (con esclusione della dirigenza) e' istituito un livello retributivo economico differenziato, con parametro fissato a 320. Ferma rimanendo la corresponsione di tutti gli altri elementi retributivi di competenza, alle relative mansioni e funzioni corrispondono due distinte misure di indennita' aggiuntiva speciale di 500 mila e 350 mila lire mensili, erogate per 12 mensilita' nell'anno, sostitutive delle precedenti indennita' di funzione di quadro. Il livello retributivo e' attribuito individualmente in relazione alle scelte organizzative che interverranno entro il 30.04.1992, mediante selezione alla quale partecipano i dipendenti cui e' gia' stato attribuito il parametro 300; la selezione avviene per titoli culturali, professionali e di servizio da valutarsi sulla base di obiettivi criteri predeterminati. Al personale titolare dell'indennita' di funzione quadro cui non venga attribuito il nuovo trattamento, la precedente indennita' viene mantenuta come assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti derivanti da passaggio di livello; nel caso di successiva attribuzione della posizione funzionariale, l'assegno in questione cessa di essere corrisposto. 5.- Eccettuati gli oneri relativi alla istituzione del nuovo parametro 320, gli oneri connessi al passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento professionale, ove non esista puntuale corrispondenza, costituiscono oneri contrattuali a tutti gli effetti; la realizzazione di tale passaggio e' propedeutica all'applicazione degli altri istituti a carattere economico che rimangono suscettibili di modificazione ai fini del rispetto del limite di spesa derivante dal presente testo.
CAPO III ORARIO DI LAVORO, RIPOSI, FESTIVITA', ASSENZE, PERMESSI, CONGEDO MATRIMONIALE E DISPOSIZIONI A CARATTERE SOCIALE
Art. 14
ORARIO DI LAVORO ED ORARIO DI SERVIZIO
1.- La programmazione degli orari di servizio e le loro conseguenti modalita' di articolazione, sono finalizzate ad una ottimale organizzazione del lavoro per il perseguimento dei fini istituzionali e con l'obiettivo della piu' efficiente erogazione dei servizi. L'orario di servizio si identifica, quindi, nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalita' delle strutture in relazione alla domanda di servizi secondo le prevalenti tipologie H24, HX ed HJ in uso nel mondo aeronautico. La programmazione degli orari di servizio effettuata dall'Azienda, ha cadenza annuale e puo' essere diversificata in presenza di particolari esigenze delle sedi a livello territoriale, per singoli servizi di istituto o periodi dell'anno. Essa deve porsi l'obiettivo di assicurare la fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza, per una durata ed una collocazione ottimali in rapporto ai flussi di domanda. 2.- L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente e' tenuto nell'ambito dell'orario di servizio della sede in cui presta la propria attivita'. La durata dell'orario di lavoro ordinario e' fissata in 36 ore settimanali per il personale normalista e cioe' non turnista di tutte le qualifiche e profili professionali, ripartite in cinque giornate, dal lunedi' al venerdi'. L'orario giornaliero predetto e' frazionato in due periodi di lavoro separati fra loro da una pausa non inferiore a 30 e non superiore a 45 minuti primi, non computata all'interno dell'orario stesso e non retribuita. Salvo casi specifici, riferiti alla particolare situazione logistica delle sedi di servizio, tale orario e' articolato su una prestazione giornaliera di 7 ore e 15 minuti primi dalle ore 08,30 alle ore 16,15 dal lunedi' al giovedi' e di 7 ore dalle ore 08,30 alle ore 15,30 il venerdi'. Per i lavoratori turnisti e cioe' costantemente ed organicamente impiegati su turnazione periodica e/o avvicendata l'orario di lavoro e' fissato in 35 ore settimanali su base ciclica di turno, intendendo per tale la determinazione della predetta durata dell'orario come media plurisettimanale; una quota dell'orario di lavoro e' destinato ad attivita' non direttamente esplicate in posizione operativa, comprensiva dei tempi di sovrapposizione dei teams di lavoro, acquisizione dati, briefings di aggiornamento operativo ed addestramenti brevi per l'uso anche di nuove e diverse tecniche, tecnologie e procedure. 3.- Il rispetto dell'orario di lavoro e' garantito con sistemi imparziali normali od automatici, meccanici, elettromeccanici o elettronici di rilevazione e controllo che, esclusa ogni forma di tolleranza, assicurino piena e oggettiva conformita' tra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione di lavoro per il tempo prescritto. Gli strumenti ed i mezzi di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario stesso, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale. 4.- Per i lavoratori normalisti e cioe' non impiegati in turnazione periodica e/o avvicendata, l'orario di lavoro puo' essere, tenuto conto della situazione delle varie sedi, di tipo flessibile nel limite massimo di 45 minuti primi giornalieri prima e dopo l'orario stabilito per l'inizio della attivita'. Il relativo recupero deve essere quindi effettuato entro la stessa giornata in anticipazione o protrazione del termine delle attivita' lavorative; tale flessibilita' esclude qualsiasi misura o forma di tolleranza. 5.- Il lavoratore e' tenuto, in relazione alle specifiche funzioni ed ai compiti e mansioni assegnate ed ove richiesto per esigenza di servizio, a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro, nei limiti di lavoro straordinario previsti, nonche' ad effettuare lavoro in turnazione periodica e/o avvicendata. 6.- Per il personale normalista, ferma restando la prestazione settimanale di 36 ore computata su un ciclo di maggiore ampiezza, in coincidenza con periodi di particolare intensita' del servizio, per migliore garanzia di funzionamento delle attivita' anche in relazione a periodiche o particolari scadenze di adempimenti, nonche' per la effettuazione in determinati giorni della settimana di particolari servizi legati ad attivita' pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro puo' essere prevista - ordinariamente o per periodi non inferiori a 28 giorni - su turni. Le relative modalita' devono essere definite d'intesa con le OO.SS.LL. maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del presente testo entro il periodo massimo di 30 gg. dalla richiesta aziendale. 7.- Per il personale navigante (Piloti ed Operatori radiomisure) facente parte organica degli equipaggi di volo, l'orario normale di lavoro o tempo di servizio e' di 35 ore settimanale medie ed e' articolato giornalmente in modo flessibile su periodi di 30 gg. o diverso ciclo plurisettimanale in rapporto alle specifiche esigenze di servizio con compensazione e con il limite di 144 ore per ciclo di 30 gg. o proporzionale. I limiti della flessibilita' giornaliera in termini di articolazione sono fissati da un minimo di 5 ore e 30' ad un massimo di 11 ore e 30'; la relativa valutazione e' effettuata giornalmente dal Dirigente dell'area nella sede di armamento; fuori sede dal Comandante dell'aeromobile; la verifica e' effettuata a consuntivo giornaliero. 8.- Sono considerati come tempo di servizio: a) il tempo durante il quale il personale e' impegnato in voli prova, controlli ed attivita' di qualsiasi genere assegnati dall'Azienda, ivi inclusi compiti e funzioni di ispezioni pre-volo, post-volo, transito ed ispezioni giornaliere; b) il tempo che intercorre tra il momento della presentazione in aeroporto (di norma 30 minuti primi antecedenti il primo decollo e successivi all'ultimo atterraggio); c) le soste a terra fuori sede di durata inferiore alle 4 ore (al netto del servizio prima e dopo) ovvero le soste a terra superiori alle 4 ore (sempre al netto del servizio prima e dopo) qualora non vi siano possibilita' di riposo (sistemazione per alloggio); d) il tempo di volo (o servizio di volo) e cioe' il periodo che va dall'inizio del rullaggio per decollo al termine del rullaggio per atterraggio; nel caso in cui il volo non venga effettuato il Comandante registra i tempi dell'equipaggio. 9.- I turni di impiego coprono 7 gg. alla settimana, a schieramento standard, e/o a schieramento ridotto e sono articolati su 4 giorni di impiego e tre liberi e di riposo. 10.- Il tempo di servizio di volo non puo' eccedere i seguenti limiti: a) nelle 24 ore: 4 ore in programmazione e 6 in effettuazione; b) nei 7 gg. consecutivi di calendario: 30 ore senza scorrimento; c) nei 30 gg. consecutivi di calendario: 90 ore senza scorrimento. 11.- In caso di godimento di ferie o assenza per malattia superiori a 3 gg. di calendario, il limite predetto di 90 ore viene ridotto in misura proporzionale alla durata delle ferie godute o della malattia; su base annua non potranno comunque essere individualmente superate le 800 ore di tempo di volo. Per esigenze di servizio i giorni di riposo programmati nel turno possono essere modificati. Dopo 6 giorni di impiego continuativo in attivita' di lavoro e/o di volo compete in ogni caso un giorno di riposo fisiologico in aggiunta al riposo domenicale o sostitutivo dello stesso. Il periodo di giorni di riposo e' normalmente effettuato nella localita' sede di lavoro; qualora per esigenze di servizio il riposo non sia stato goduto in tale sede, sara' concesso un ulteriore giorno di riposo da trascorrere in sede anche mediante recupero nei mesi successivi.
Art. 15
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO
1.- E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilito dal precedente articolo (per i turnisti dell'orario normale di effettivo impiego in posizione operativa di cui al successivo art. 16). Il ricorso ad esso deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili, non previste, non strutturali e tali da non richiedere correlativi dimensionamenti di organico. Le parti assumono reciproco impegno per limitare al massimo il ricorso a tale tipo di istituto. Il lavoro straordinario dovra' essere effettuato -a richiesta dell'Azienda- nell'ambito di un monte ore complessivo aziendale pari a 72 ore per dipendente in servizio all'1.1. di ciascun anno ed entro il limite individuale massimo di 168 ore annuali; non potranno essere richieste comunque in regime di straordinario prestazioni eccedenti le 14 ore mensili per il personale operativo turnista e le 18 ore per il rimanente personale. Eccettuate le prestazioni rese per chiamata in reperibilita', retribuite a tale titolo, il lavoro straordinario deve rispondere ad effettive e motivate esigenze di servizio e deve essere preventivamente sempre autorizzato dalla Direzione, salvo casi particolari per i quali si procedera' a successiva e motivata ratifica delle esigenze esclusivamente di servizio che ne hanno imposto l'effettuazione. L'Azienda provvedera' a fornire semestralmente, alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, tutti i dati utili previsionali e specifici ed i prospetti riepilogativi delle prestazioni di lavoro straordinarie, aggregate per sede di lavoro e distinte tra normalisti e turnisti, escluso qualsiasi riferimento di tipo individuale. Essa provvedera' altresi' a monitorare l'andamento del ricorso al lavoro straordinario, evidenziando separatamente eventuali casi di significativo scostamento rispetto alle previsioni. Il lavoratore puo' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario richiesto dall'Azienda solo quando sussistano valide e comprovate ragioni individuali di impedimento. 2.- E' considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni indicati come tali dall'articolo 17. Il lavoro festivo e' compensato con la retribuzione oraria base maggiorata del 55% (cinquantacinque per cento). 3.- Il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo, e' compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali: a) straordinario diurno feriale: 30% b) straordinario giorni feriali non lavorativi: 45% c) straordinario festivo: 55% d) straordinario notturno feriale: 55% e) straordinario notturno feriale non lavorativo: 60% f) straordinario notturno festivo: 70% 4.- E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino successivo. Per i turnisti esso e' compensato attraverso la particolare indennita' oraria di turno, analogamente al lavoro domenicale. Il lavoro notturno per i normalisti (non turnisti) -ove non dia luogo a compenso per lavoro straordinario- e' compensato con la sola maggiorazione della retribuzione oraria del 45%. 5.- Una quota annuale del monte ore di straordinario precedentemente previsto, pari a sei ore per dipendente, puo' essere destinata ad un Fondo per il miglioramento dell'efficienza/efficacia degli uffici, per la erogazione di compensi al personale operativo, tecnico, amministrativo ed ausiliario normalista e non addetto direttamente alla resa dei servizi all'utenza. 6.- I criteri e le modalita' di distribuzione dell'eventuale compenso saranno stabiliti d'intesa tra l'Azienda e le OO.SS.NN.LL. firmatarie del presente testo in base: a) alla necessita' di remunerare piu' gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse in particolare al potenziamento ed allargamento della funzionalita' degli uffici e delle strutture, con forme di organizzazione del lavoro e degli orari diverse da quelle normalmente adottate per le attivita' di ufficio; b) alla remunerazione di compiti, in altro modo gia' non retribuiti, che comportino specifiche ulteriori responsabilita', oneri e disagi particolarmente rilevanti rispetto a quelli normalmente attribuiti. 7.- Tali criteri e modalita' dovranno, in ogni caso, essere predeterminati e controllati in funzione di una applicazione certa ed oggettiva ancorata al perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia che rappresentano il presupposto delle erogazioni. L'eventuale utilizzo del fondo non determina incremento del monte ore di straordinario fissato.
Art. 16
LAVORO A TURNO ED ORARIO DI IMPIEGO IN POSIZIONE OPERATIVA
1.- Tenuto conto della necessita' della resa dei servizi alla utenza, le configurazioni operative saranno modulate dall'Azienda, di norma, per periodi semestrali in corrispondenza della variabilita' stagionale dei flussi di traffico. 2.- Per le esigenze di funzionalita' delle sedi territoriali, riconducibili alla copertura dell'orario di servizio previsto per ciascuna di esse e/o per necessita' di resa dei servizi, potranno essere stabiliti, nelle 24 ore, da 2 a 3 turni di lavoro caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario. I lavoratori dovranno prestare la loro opera nel turno per ciascuno di essi stabilito dalla direzione; essi dovranno essere avvicendati nei turni per una equa distribuzione del lavoro sia diurno e notturno. 3.- I lavori di turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono, di massima, i seguenti: a) turni con i quali viene assicurato un servizio continuo sulle 24 ore e tutti i giorni della settimana (turni su posizioni di lavoro cosi' dette H24); b) turni con i quali viene assicurato un servizio su tutti i giorni della settimana, con esclusione dell'arco notturno ovvero con parziale impegno dello stesso (turni su posizioni di lavoro cosi' dette HX ed HJ). 4.- Tenuto conto delle necessita' delle configurazioni operative in rapporto alla domanda espressa dall'utenza, l'orario di normale effettivo impiego in posizione operativa di turno al netto di ogni altro tempo di lavoro, per le diverse tipologie di turno H24, HX, HJ e loro combinazioni e quale media risultante dagli schemi di impiego sul ciclo plurisettimanale di 30 gg. o proporzionale, e' fissato in 730 ore nel semestre novembre/aprile ed in 840 ore nel semestre maggio/ottobre (con escursioni in piu' o in meno in ciascun semestre non superiori a 24 ore per gli Enti con orario di servizio HJ ed a 14 ore per gli altri Enti e compensazione nell'altro semestre), per un totale di 1570 ore nei dodici mesi. In nessun periodo saranno programmati e previsti orari che comportino piu' di 144 ore di normale impiego in posizione operativa per il ciclo di turno di 30 gg. o proporzionale. 5.- In relazione alla tipologia dell'orario di servizio ed alla durata dell'orario di lavoro, i turni avvicendati dovranno, di norma, salvo particolari esigenze del servizio, essere stabiliti in modo che a ciascun lavoratore, siano richieste prestazioni alternate pomeridiane, antimeridiane e notturne, ovvero pomeridiane ed antimeridiane. In relazione alle configurazioni operative, nelle sedi in cui siano previste sia posizioni H24 che HX e/o HJ, l'impiego dei turnisti potra' essere effettuato attraverso turni misti su tutte o parte delle posizioni stesse a seconda del possesso delle relative abilitazioni, ove necessarie, nello stesso ciclo di turno. 6.- Lo schema generale di turno, deve essere emanato dalla singole Direzioni a livello locale d'intesa con le RR.SS.AA. delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative e firmatarie del c.c.n.l. con un anticipo di almeno 7 gg. e dovra' tener conto delle esigenze di sostituzioni improvvise o imprevedibili sulle posizioni operative, per garantire in ogni condizione la continuita' del servizio. In tali casi l'intervento richiesto per sostituzione del lavoratore assente, e' effettuato per chiamata dalla posizione di reperibilita' o nei periodi di non attivazione di tale istituto-per convocazione in straordinario e deve essere realizzato in modo da garantire adeguato riposo fisiologico; ove esista lavoratore turnista "disponibile in campo" la sostituzione e' effettuata con questi, anche in protrazione del suo normale orario giornaliero fino al limite delle complessive otto ore. 7.- Resta ferma la possibilita' di individuare e definire, in aggiunta, altri eventuali tipi di turno e la relativa disciplina al fine di realizzare l'estensione della fruibilita' dei servizi, un migliore sfruttamento di impianti, di garantire necessita' di guardiania, custodia, trasporto, manutenzione e centralino, per far fronte a non preordinate esigenze degli organi aziendali, alla necessita' oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attivita' in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a scadenze fisse previste da norme di legge o regolamentari. Per brevi periodi ed a fronte di particolari, impreviste esigenze, potranno essere istituiti nuovi turni o modificati i turni esistenti con provvedimento della Direzione aziendale tempestivamente notificato alle RR.SS.AA. delle OO.SS.LL. maggiormente rappresentative, salvo il caso di sciopero. 8.- Il personale turnista non puo' abbandonare il posto di lavoro senza che sia intervenuta la sostituzione o senza specifica autorizzazione rilasciata dal responsabile. 9.- Per i CTA turnisti dei CRAV e degli Aeroporti di Roma/Fiumicino e Milano/Linate dalle ore 07.00 alle 21.00 all'interno dei turni saranno previsti periodi di relief (pause retribuite) di 20 minuti primi nel periodo novembre/aprile e di 30 minuti primi nel periodo maggio/ottobre per ogni due ore di prestazione continuata in posizione operativa diurna, con possibile graduazione a seconda dei carichi di lavoro ed in relazione alla intensita' e complessita' del traffico gestito ma in ogni caso con esclusione delle ultime due ore di lavoro; nel predetto periodo diurno il relief e' concesso con sostituzione. Nelle sedi predette, ove vengano previste articolazioni di turno con fasi 20/23 o 20/24, il relief e' esteso sino alle ore 23.00. In tutti gli altri orari e casi e in tutti gli altri enti di controllo del traffico aereo il relief non da' luogo a sostituzione sulla specifica posizione ed e' accordato unicamente attraverso riconfigurazione dei teams operativi ovvero accorpamento delle posizioni di lavoro e dei settori in relazione all'andamento del traffico previsto. 10.- Il lavoratore assente per malattia o infortunio sul lavoro dal proprio turno di lavoro pubblicato, e' tenuto al rientro in servizio il primo giorno lavorativo previsto dal turno stesso (come fase antimeridiana, pomeridiana o notturna) immediatamente successivo alla scadenza del periodo certificato come termine dello stato patologico che ha impedito la prestazione.
Art. 17
RIPOSI SETTIMANALI E GIORNI FESTIVI
1.- Il numero dei riposi settimanali spettanti a norma di legge a ciascun lavoratore, indipendentemente dalla forma di prestazione dell'orario di lavoro, e' fissato in 52 all'anno, meno le domeniche o i giorni sostitutivi delle stesse ricorrenti durante i periodi di assenza dal servizio per qualunque causa. Il riposo settimanale coin- cide, di regola, con la giornata domenicale o con il giorno sostitutivo della stessa per i turnisti; non e' rinunciabile e puo' essere monetizzato solo in casi del tutto eccezionali relativi ad improrogabili esigenze di servizio. 2.- Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo del riposo settimanale a norma di legge; questi ultimi vanno indicati nel prospetto periodico di turno assumendo come criterio quello del piu' vicino giorno antecedente o seguente la domenica; b) le seguenti festivita': 25 aprile (Anniversario della liberazione) 1 maggio (Festa del Lavoro) 1 gennaio (Capodanno) 6 gennaio (Epifania) Domenica di Pasqua Lunedi' di Pasqua 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) limitatamente al personale in servizio presso sedi ubicate nel comune di Roma 15 agosto (Assunzione) 1 novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (S. Natale) 26 dicembre (S. Stefano) c) il giorno del 10 dicembre, data riconosciuta come festivita' in tutto il settore dell'Aviazione Civile. 3.- Per il trattamento dovuto nelle festivita' di cui ai punti b) e c) valgono le norme seguenti: a) quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento e' compreso nella normale retribuzione mensile; b) in caso di prestazione lavorativa le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, sono compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo (55% della paga oraria); c) in caso di festivita' coincidente con la domenica o con il giorno di riposo compensativo del riposo settimanale sara' corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un trattamento economico pari al 1/26 del minimo retributivo e della indennita' di adeguamento al costo della vita mensili. 4.- Analogamente sara' retribuita la festivita' coincidente con altra festivita'. Qualora due festivita', oltre che tra loro, coincidano anche con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26 della predetta retribuzione.
Art. 18
FERIE
1.- Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo retribuito come appresso specificato: a) 23 giorni lavorativi fino a 5 anni compiuti di servizio; b) 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di servizio oltre i 5 anni e fino ad un massimo di 32 giorni lavorativi. 2.- Le festivita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 17 cadenti nel periodo di ferie, non sono computate a tale titolo e danno luogo ad altrettante giornate di permesso retribuito. 3.- I giorni di ferie spettanti saranno fruiti in settimane di calendario pari ciascuna a 5 giorni lavorativi qualunque sia il periodo di godimento ed in ragione di singola giornata per la eccedenza di competenza rispetto a tale modalita' di fruizione; di norma per i turnisti i periodi accordati debbono rappresentare multipli del turno previsto nel periodo di fruizione. Almeno tre settimane calendariali continuative saranno garantite nel periodo dal 5 giugno al 23 settembre; a tale scopo l'Azienda assegnera' i predetti minimi a tutto il personale nell'arco del periodo indicato, fissandone il godimento a rotazione per cinque cicli su base annua e cadenza pluriennale. La programmazione di tale periodi dovra' essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, mediante affissione all'albo degli schemi previsti per l'invio in ferie del personale. Le ferie residue, fino a concorrenza delle singole spettanze individuali, saranno fruite: a) per singole settimane o per multipli di turno e fino ad un massimo di 21 giorni di calendario a richiesta del lavoratore accolta dall'Azienda a condizione che non vi sia concomitanza per piu' del 20% (venti per cento) del personale in forza in ciascuna sede territoriale di servizio; b) in ragione di singole giornate lavorative non cumulabili tra loro, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le necessita' di servizio. 4.- Nel caso di provate esigenze di servizio le ferie possono essere fatte godere fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello di maturazione. 5.- La retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie e' costituita dagli elementi retributivi a carattere mensile, purche' non vincolati alla effettiva presenza in servizio e comunque compresa l'indennita' di adeguamento al costo della vita. 6.- Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute in conseguenza del rientro in sede e per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse; in tali casi, per il periodo di effettiva prestazione di lavoro sara' attribuito il compenso orario previsto per lo straordinario. 7.- Fatto salvo quanto sopra previsto circa le modalita' temporali di godimento, non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. La risoluzione del rapporto non pregiudica il diritto alle ferie maturate; se intervenute in corso d'anno il dipendente ne usufruira' in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerandosi la frazione di mese superiore a 15 giorni a tale effetto, come mese intero. La malattia superiore a 5 giorni interrompe il decorso delle ferie sempre che il lavoratore ne dia tempestivamente comunicazione e documentazione all'Azienda per gli opportuni controlli. 8.- L'Azienda nel disporre i periodi di ferie, fara' in modo di far coincidere i periodi assegnati con quelli richiesti dai lavoratori nei limiti delle compatibilita' con le esigenze di servizio.
Art. 19
INIZIO E FINE LAVORO
1.- All'ora prevista per l'inizio del lavoro il lavoratore dovra' trovarsi al proprio posto. Sara' considerato ritardatario chi, all'ora fissata, non risulti presente sull'impianto o luogo di lavoro. Salvo il caso di flessibilita' di orario con conseguente recupero, il lavoratore che in casi eccezionali si presenti successivamente sara' considerato presente ai fini del computo delle ore, a partire dall'inizio qualora il ritardo non superi i 15 minuti. Sono in ogni caso soggetti a trattenuta sulla retribuzione per una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore di ritardo, i ritardi che eccedono complessivamente nel mese o nel ciclo di turno corrispondente le due ore; in tali casi la riduzione della retribuzione e' effettuata per l'intero periodo totalizzato come ritardo, senza computo di alcuna franchigia. 2.- Nessun lavoratore potra' cessare il lavoro e abbandonare la sede di lavoro prima del termine previsto dal regime di orario, salvo sempre il caso di flessibilita'. Durante il lavoro nessun lavoratore potra' allontanarsi dal posto senza giustificato motivo; nessuno potra' lasciare l'impianto o la sede se non debitamente autorizzato. 3.- Salvo speciale autorizzazione o urgenti motivi di servizio non e' consentito entrare o intrattenersi nell'impianto o sede fuori del proprio orario di lavoro; tale disposizione e' applicabile - limitatamente ai locali operativi - anche ai componenti il direttivo delle RR.SS.AA. ed ai rappresentanti sindacali componenti degli organismi statutari a carattere nazionale previamente accreditati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative.
Art. 20
PERMESSI E CONGEDI PER MATRIMONIO
1.- L'Azienda concedera', compatibilmente con le possibilita' tecnico-organizzative, permessi orari giornalieri non retribuiti, ai lavoratori che ne facessero richiesta per giustificate necessita' personali e/o per le esigenze connesse alla assistenza dei familiari conviventi di primo grado portatori di handicaps o di malattie sociali che necessitano di terapie, riabilitazione, visite mediche. A richiesta del lavoratore, tali permessi possono essere computati come ferie, ovvero recuperati nell'arco del mese o del ciclo di turno, su valutazione del responsabile della unita' produttiva. Per i permessi orari, ai fini della commutazione in giornate di ferie fruite, verra' assunto il criterio di una giornata lavorativa pari a 7 ore; ove il montante orario dei permessi fruiti al 31 dicembre di ciascun anno risulti inferiore o dia resti minori del limite delle sette ore, le Direzioni procederanno comunque ad integrale recupero in un'unica o piu' soluzioni. Normalmente il permesso deve essere richiesto almeno il giorno precedente e comunque in tempo utile per la programmazione delle sostituzioni ove necessarie. I permessi orari non potranno essere superiori a 4 ore e quelli giornalieri ad uno ogni 30 gg. 2.- Permessi giornalieri retribuiti verranno concessi ai lavoratori in occasione di eventi di carattere familiare e personale di particolare importanza; per gli stessi e' fatto comunque obbligo di documentazione dell'evento non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo di permesso, salvo casi di forza maggiore o giustificato impedimento come tali attestati e valutati dall'Azienda. 3.- La durata dei permessi retribuiti di cui al comma 2, e' fissata come di seguito: a) per lutto di famiglia (decesso di ascendenti e discendenti diretti, collaterali e parenti fino al 2 grado): tre giorni; b) per nascita di figli, adozioni o affiliazioni: due giorni; c) per particolari stati patologici, debitamente attestati da strutture pubbliche, che necessitano di visite mediche specialistiche, controlli strumentali e di laboratorio, dialisi, interventi di medicina preventiva o riabilitativa: tre giorni nell'anno. d) per testimonianza in processi verbali civili e penali il giorno o i giorni necessari per rendere la testimonianza, in ogni caso debitamente attestati dagli uffici competenti; e) per i donatori di sangue: due giorni. 4.- La retribuzione prevista per tali permessi comprende tutte le competenze fisse e continuative spettanti, con esclusione delle eventuali indennita' di turno, maggiorazioni per lavoro festivo e straordinario, premi. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso, comportano di per se' trattenuta sulla retribuzione per una somma pari alle intere competenze spettanti al lavoratore per il periodo non lavorato ovvero, in alternativa, la trasformazione dello stesso in un numero di giorni lavorativi di ferie godute corrispondente a quelli compresi nel periodo non lavorato. I permessi sono richiesti dal lavoratore con specifica domanda scritta e concessi su valutazione del responsabile della unita' territoriale e/o funzionale di servizio. 5.- In occasione di matrimonio il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, senza decurtazione della retribuzione base; la relativa certificazione deve essere presentata all'Azienda non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo di congedo, salvo casi di forza maggiore o giustificato impedimento.
Art. 21
ASSENZE DAL SERVIZIO
1.- Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata o non autorizzata dall'Azienda rappresenta presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste e comunque comporta la perdita della retribuzione di fatto. Le giustificazioni debbono essere presentate entro il mattino del giorno lavorativo successivo a quello di assenza, salvo il caso di comprovato impedimento come tale valutato dall'Azienda. 2.- Durante i periodi di assenza dal servizio a seguito di infortunio sul lavoro, spetta lo stesso trattamento economico previsto per il caso di malattia contratta in servizio per causa di servizio. Nei casi in cui sia prevista iscrizione all'INAIL o ad altre forme di assicurazione il cui contributo, premio od onere sia a carico dell'Azienda, quest'ultima ha diritto di rivalsa sulle somme percepite dal lavoratore dagli istituti assicuratori a titolo di indennita' temporanea per il periodo di assenza. Nel caso che l'assenza per malattia sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio riconosciuta ai sensi delle disposizioni di legge in vigore, il lavoratore conserva il diritto alle ferie non maturate in tale periodo.
Art. 22
DIPENDENTI STUDENTI
1.- I dipendenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio nelle scuole di istruzione primaria, secondaria e universitaria, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami compatibilmente con le esigenze di servizio. Ai predetti dipendenti, in occasione degli esami, saranno concessi permessi retribuiti nelle seguenti misure computate in giorni di calendario: a) giorni 5 per gli esami di scuole medie inferiori; b) giorni 8 per gli esami di scuole medie superiori; c) giorni 1 per ogni esame universitario compresa la discussione della tesi di laurea. 2.- Nel caso che il dipendente venga respinto potra' usufruire dei suddetti permessi per esami solamente per la seconda volta, purche' detti esami abbiano esito positivo. 3.- I dipendenti che intendono frequentare corsi di studio presso Istituti pubblici riconosciuti e parificati, al fine di conseguire il titolo di scuola media dell'obbligo o di migliorare ed ampliare la propria preparazione e/o formazione professionale in materie, settori e campi di stretto interesse aziendale, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura di 150 ore triennali procapite e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti dell'Azienda. Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell'Azienda ed a disposizione dei dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio sara' determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al dodicesimo del numero totale dei dipendenti occupati a tale data. Le 150 ore pro-capite per triennio potranno essere usufruibili mediante concentrazione anche in un solo anno, previa richiesta del dipendente e conseguente accettazione della direzione del personale, ove non ostino motivate esigenze di servizio. 4.- I dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unita' produttiva per frequentare corsi di studio, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale degli occupati nel turno stesso; nell'unita' produttiva dovra' essere comunque garantito, in ogni reparto lo svolgimento della normale attivita'. Il dipendente che chiedera' di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo, dovra' specificare il corso di studio al quale intende partecipare, presentando domanda scritta all'Azienda nei termini e con le modalita' che saranno previste dalla Direzione; il corso di studio predetto dovra' comunque comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I dipendenti dovranno fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza, a cadenze non inferiori al trimestre, con l'indicazione delle ore relative. I permessi retribuiti gia' concessi e non giustificati da adeguata documentazione, verranno considerati come congedo ordinario (ferie).
CAPO IV ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PRODUTTIVITA'
Art. 23
STRUMENTI DI INTERVENTO
1.- In conformita' al comune ribadito impegno a realizzare nel triennio ulteriori reali incrementi di produttivita' e un superamento delle residue limitazioni del sistema attraverso l'articolazione programmata nel tempo e consensualmente definita dagli orari di servizio e delle configurazioni, le parti si danno atto della necessita' che -nel rispetto dei reciproci ruoli, responsabilita' ed autonomia- siano posti in essere comportamenti atti a consentire la attuazione delle seguenti misure: a) Ristrutturazione degli spazi aerei e delle unita' di resa dei servizi; b) Riequilibrio delle aree geografiche di competenza degli Enti a maggiore complessita' tecnologica e carico di lavoro; c) Implementazione, trasformazione e rinnovamento dei sistemi, delle tecnologie e delle procedure; d) Periodica valutazione dei risultati raggiunti rispetto alle esigenze dell'utenza ai programmi deliberati ed agli standards medi europei; e) Mobilita' del personale geografica e professionale; f) Standardizzazione delle configurazioni operative in funzione delle tipologie dei servizi e dell'andamento dei flussi di attivita'. 2.- Coerentemente con gli accordi sottoscritti per la parte economica, le parti riconoscono che la corretta applicazione degli orari di lavoro e di impiego in posizione operativa, la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori ed i necessari avvicendamenti sulle diverse posizioni di lavoro nell'ambito dello stesso Ente aeroportuale o sede aziendale, costituiscono esigenza fondamentale per la funzionalita' dei processi produttivi. Resta inteso, a tal fine, che deve essere perseguita attraverso le opportune misure entro la vigenza contrattuale e per l'intera organizzazione aziendale sul piano nazionale, una sempre piu' corretta, sicura, economica e tempestiva corrispondenza tra concentrazione della domanda di traffico e concentrazione delle prestazioni di lavoro operative ottenuta anche attraverso riduzione delle posizioni nelle ore notturne ed eventuale espansione delle stesse in quelle diurne. Nel rispetto delle quantita' di personale previste in modo da essere commisurate al fabbisogno di servizio programmato in risposta alla domanda per l'intero territorio nazionale e per ogni singolo Ente o sede aziendale, le parti convengono infine sull'obiettivo di una semplificazione organizzativa, dei moduli e delle procedure di lavoro specificamente rivolta ad assicurare trasparenza in campo amministrativo, efficienza ed efficacia tecnico-logistica ed operativa, completezza e chiarezza delle informazioni fornite a tutti i livelli interni ed esterni.
Art. 24
MODULI ORGANIZZATIVI
1.- Il necessario riassetto organizzativo delle diverse realta' produttive sara' basato in particolare su un modello che prevede di massima un assetto organizzativo capace di garantire, nel modo piu' adeguato, le esigenze di indirizzo, coordinamento, controllo e gestione complessiva delle attivita' aziendali eliminando eventuali duplicazioni o concorsi di competenza a partire dal modulo attualmente vigente. Nei tempi tecnici necessari sara' tenuto un apposito confronto nel quadro dei lavori della Commissione per l'organizzazione del lavoro, che investa i ruoli ed il funzionamento delle diverse realta' organizzative in cui e' strutturata l'Azienda, in direzione di una logica di impresa, nel quadro della europeizzazione ed in vista di un sempre migliore adeguamento alle esigenze dell'utenza e della collettivita'.
Art. 25
VERIFICA DELLE MANSIONI E MOBILITA' PROFESSIONALE ORIZZONTALE
1.- Le parti, constatati anche i significativi mutamenti intervenuti nelle strutture organizzative e nei metodi e procedure di lavoro, e con riferimento anche alla introduzione di nuove tecnologie che interessano e fanno evolvere i contenuti delle attivita' lavorative, concordano sull'esigenza di procedere urgentemente - attraverso apposita commissione paritetica - ad una verifica delle mansioni ed al riesame della situazione attualmente esistente in tema di impiego e classificazione del personale, da definire entro il primo trimestre 1992 allo scopo di adottare le conseguenti misure di mobiita' orizzontale salvaguardando le posizioni economiche e normative acquisite. 2.- Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'Azienda ed al fine di valorizzare le capacita' professionali espresse, le modalita' per la mobilita' professionale orizzontale del personale saranno basate sui seguenti criteri in ordine di priorita': a) deliberati della Commissione verifica mansioni; b) su richiesta aziendale: titoli e requisiti professionali (eventualmente requisiti fisio-psichici ove richiesti dalla natura delle attivita'), nonche' mansioni svolte e periodi di tempo associati; c) volontariato da parte dei singoli lavoratori, espresso in domanda scritta da far pervenire alla Direzione secondo i tempi successivamente dalla stessa definiti. 3.- I passaggi di settore ed eccezionalmente di area professionale, saranno attivati da parte dell'Azienda attraverso accertamento professionale nei tempi tecnici strettamente occorrenti.
Art. 26
NORME GENERALI E PROCEDURE DI COLLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE AREE E SETTORI PROFESSIONALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PROFILI DELLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
1.- Coerentemente con lo sviluppo delle attivita' aziendali e con le esigenze di definire e meglio qualificare sentieri professionali adeguati alla complessita' e diversita' delle attivita' lavorative richieste dalla natura dei servizi gestiti, in relazione alla suddivisione prevista nel nuovo ordinamento professionale del personale in aree e settori nei quali collocare le figure professionali sulla base delle declaratorie previste per i relativi profili, sono definite le seguenti modalita' e procedure: a) la distribuzione delle dotazioni organiche tra le diverse aree e settori deve essere strettamente correlata alle esigenze del servizio ed in particolare alle necessita' di resa dei servizi di competenza istituzionale all'utenza; b) la dotazione organica e' complessiva per ciascuna area e, all'interno di questa, per ogni distinto settore. Ai fini delle assunzioni di personale, possono essere utilizzati sul livello iniziale previsto per ciascun settore e/o figura professionale i posti che risultano scoperti complessivamente per lo stesso settore e/o figura; c) per i settori e/o figure professionali i cui profili risultano caratterizzati da livelli di competenza tecnico-operativa elevati, condizionati dal possesso di particolari requisiti psico-fisico- attitudinali e/o dal possesso di specifici titoli di studio e/o abilitazioni professionali non e' ammessa mobilita' interna da altri profili e l'accesso ai rispettivi livelli e' previsto unicamente attraverso concorso pubblico nazionale secondo le previsioni regolamentari in vigore; d) per tutti i settori e figure professionali nell'ambito della dotazione organica, la attribuzione del livello retributivo e' effettuata sulla base di una verifica trimestrale del possesso dei requisiti; il relativo conferimento e' effettuato con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale sono venuti a scadenza i periodi minimi di permanenza fissati per ciascun livello retributivo dalle declaratorie allegate al presente testo. 2.- Le eventuali sanzioni disciplinari irrogate con provvedimento definitivo nel triennio immediatamente precedente la data della decorrenza del passaggio, determinano la postdatazione del livello retributivo superiore secondo le previsioni del Regolamento del Personale. I periodi minimi di permanenza previsti per ciascun livello retributivo vengono computati in termini di effettivo servizio reso nello stesso. 3.- La corrispondenza dei diversi profili delle aree e settori con i livelli retributivi e' riportata nell'apposito allegato al presente testo.
CAPO V REGIME RETRIBUTIVO
Art. 27
DEFINIZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
1.- Le retribuzioni di tutto il personale disciplinato dal presente regolamento sono determinate per livello retributivo, con riferimento alle aree, settori e figure professionali dei diversi profili di attivita, esclusivamente dalle disposizioni in esso contenute. Costituiscono elementi della retribuzione a fini di computo: a) minimo contrattuale: e' costituito dagli importi, riferiti a ciascun livello retributivo, riportati nella tabella allegata e regolati dalle norme relative; b) minimi retributivi di riferimento: sono costituiti, ai previsti effetti contrattuali, dagli importi del minimo contrattuale, dagli importi delle indennita' di adeguamento della retribuzione al costo della vita in vigore nel mese di dicembre dell'anno precedente e dagli importi del superminimo professionale spettante, comprese le classi di anzianita' dello stesso; c) retribuzione base: e' costituita dal predetto minimo contrattuale tabellare, dall'importo della indennita' di adeguamento al costo della vita, dagli aumenti periodici di anzianita', ivi incluso lo scatto anomalo, dal superminimo professionale comprensivo delle classi di anzianita' e dalle indennita' professionali; d) retribuzione di fatto: e' costituita dalla retribuzione base piu' le indennita' professionali e di funzione e qualsiasi altro elemento retributivo a carattere continuativo che venga corrisposto mensilmente o a periodi piu' brevi o di cui il lavoratore benefici con cadenze superiori al mese.
Art. 28
MINIMI CONTRATTUALI E SUPERMINIMI PROFESSIONALI
1.- I minimi mensili contrattuali per tutto il personale dipendente disciplinato dal presente testo sono fissati - nelle misure indicate dalla tabella allegata- in rapporto ad una scala unica retributiva suddivisa in otto livelli articolati per parametri da 100 a 300, dall'8 al 1 e comprensiva di un livello retributivo differenziato con parametro fissato a 320. 2.- Il superminimo professionale mensile e' fissato per fasce di professionalita' previamente individuate; ferme restando fino al 30.6.91 le precedenti misure, a decorrere dall'1.7.1991 esso e' corrisposto nei nuovi importi di cui alla tabella allegata. 3.- Dall'1.1.92 le fasce di superminimo predette saranno ciascuna articolate in cinque classi quinquennali di anzianita', ognuna fissata all'otto per cento del suo valore base; le classi saranno attribuite individualmente in funzione della anzianita' di servizio maturata dai singoli dipendenti.
Art. 29
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
1.- La retribuzione oraria si determina dividendo i minimi retributivi mensili di riferimento previsti al comma 1, lettera b), dell'art. 27 per il coefficiente 156 ovvero 150 (rispettivamente per orari settimanali di lavoro di 36 e 35 ore). 2.- La retribuzione giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile come sopra determinata (minimi retributivi mensili di riferimento) per 26.
Art. 30
ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL COSTO DELLA VITA
1.- Dopo il 31.12.1991, data di scadenza del precedente sistema previsto dall'art. 16 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, l'eventuale adeguamento periodico della retribuzione al costo della vita sara' effettuato con il sistema e le modalita' fissate da legge generale valevole per i pubblici dipendenti.
Art. 31
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
1.- Ferme restando fino al 30.06.1992 le precedenti misure, dall'1.7.1992 tutti i lavoratori hanno diritto, per ciascun biennio di servizio prestato, ad aumenti retributivi, corrispondenti ai seguenti valori, fino al raggiungimento del tetto del 70% del minimo contrattuale e dell'indennita' di adeguamento della retribuzione al costo della vita: 1 livello retributivo L. 70.000 2 livello retributivo L. 64.000 3 livello retributivo L. 56.000 4 livello retributivo L. 52.000 5 livello retributivo L. 48.000 6 livello retributivo L. 44.000 7 livello retributivo L. 38.000 8 livello retributivo L. 28.000 2.- Il ricalcolo degli importi individuati riferiti alla anzianita' aziendale maturata a partire dall'1.1.1982 e' effettuato in riferimento al livello retributivo di appartenenza al 30 giugno 1992 per tutti i lavoratori in servizio a tale data. 3.- In caso di successivo avanzamento di livello il lavoratore manterra' l'importo degli aumenti gia' maturati; avra' quindi diritto ad ulteriori aumenti periodici nella misura stabilita per il nuovo livello fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per lo stesso, ivi compreso l'importo maturato nei livelli precedenti. La frazione di biennio in corso al momento dell'avanzamento e' considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. 4.- E' confermato lo scatto anomalo di L. 200.000 mensili in misura unica eguale per tutti che confluisce nel monte individuale degli scatti di anzianita' per tutto il personale in servizio; lo stesso sara' attribuito anche al personale neo assunto.
Art. 32
TREDICESIMA MENSILITA'
1.- I lavoratori hanno diritto, con corresponsione di regola il 20 dicembre di ciascun anno, ad una tredicesima mensilita' costituita dal minimo contrattuale in godimento, dagli importi del superminimo professionale comprensivo delle classi di anzianita' a tale data vigenti, dagli aumenti periodici di anzianita' ivi incluso lo scatto anomalo e dall'indennita' di adeguamento al costo della vita nella misura vigente al momento della erogazione. 2.- Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturata. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero; la frazione inferiore viene trascurata. Qualora nel corso dell'anno siano intervenuti periodi di servizio durante i quali le predette voci retributive siano state corrisposte in misura ridotta per piu' di 15 giorni, i dodicesimi corrispondenti ai suddetti periodi sono assoggettati alla stessa riduzione percentuale.
Art. 33
INDENNITA' PROFESSIONALE
1.- A tutti i dipendenti compete una indennita' professionale distinta per fasce ed articolata in relazione alla tipicita' della professionalita' e delle funzioni svolte nelle diverse situazioni di impiego. Ferme restando fino al 31.12.1992 le precedenti misure, dall'1.1.93 l'indennita' professionale e' corrisposta nelle misure mensili indicate, in relazione alla fascia di appartenenza dalla specifica tabella allegata al presente testo. 2.- L'indennita' professionale predetta, e' da intendersi esaustiva di ogni altro compenso a carattere e contenuto professionale comunque denominato previsto per le specifiche prestazioni di lavoro e non viene corrisposta, in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio con esclusione delle assenze per ferie, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e periodi di malattia eccedenti i due giorni. 3.- Per tutto il personale Controllore del Traffico Aereo i valori di cui alla tabella specifica allegata al presente testo sono riferiti alla professionalita' realmente esercitata attraverso le abilitazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi nella sede di impiego, eccettuati i casi di impiego negli uffici della Sede Centrale e del Centro di Formazione e Qualificazione del Personale, per i quali il riferimento e' fatto all'ultima abilitazione posseduta ed in corso di validita'. Per i CTA Responsabili di Ente aeroportuale (Impianto) dall'1.1.1993 la indennita' professionale e' corrisposta nella misura di lire 940.000 mensili per i Responsabili degli Enti sedi di controllo di aerodromo e di lire 670.000 per gli altri Responsabili di sedi diverse. 4.- In ragione della specificita' del servizio, ed in relazione alle vigenti disposizioni regolamentari, per il personale navigante facente parte organica degli equipaggi fissi di bordo, la indennita' professionale di volo e' intesa remunerare al tempo stesso l'effettivo servizio di volo e la particolarita' della prestazione necessaria per le operazioni di controllo di efficienza e funzionalita' delle radio-radar assistenze ed e' corrisposta mensilmente per dodici mensilita' nell'anno, a partire dall'1.1.1993, nelle seguenti misure: a) Comandante L. 940.000 b) 1 Ufficiale L. 940.000 c) Pilota L. 940.000 d) Operatore Radiomisure L. 670.000 5.- Per il restante personale tecnico del servizio radiomisure, con le stesse decorrenze e modalita' e' corrisposta nelle seguenti misure: a) Tecnico aeronautico 1 e 2 l.r. L. 500.000 b) Tecnico aeronautico 3, 4 e 5 l.r. L. 350.000
Art. 34
INDENNITA' DI PRONTO IMPIEGO E DISPONIBILITA' FUORI ORARIO
1.- Il personale facente parte organica degli equipaggi di volo (piloti e operatori di bordo addetti alle radiomisure) e' soggetto al regime del pronto impiego nell'arco delle 24 ore, nel quadro della programmazione plurisettimanale e/o per ciclo periodico di turno di maggiore ampiezza dell'orario di lavoro. Il pronto impiego e' caratterizzato dalla immediata disponibilita' del lavoratore e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il posto di lavoro e/o la base di partenza dell'aeromobile nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata secondo le prescrizioni della Direzione e comunque entro novanta minuti primi dalla chiamata stessa. 2.- A tale personale viene corrisposto, a far data dall'1.1.1992, in relazione all'effettivo svolgimento delle attivita' operative del servizio di radiomisure, una indennita' per ogni ora di lavoro nella misura di lire 11.000 (undicimila) per il personale di 4 e 3 livello retributivo e di lire 12.000 (dodicimila) per il personale di 2 e 1 livello retributivo. 3.- Tale indennita' assorbe la precedente indennita' di pronto impiego, le indennita' di turno (incluso il turno di reperibilita') e le maggiorazioni per prestazioni festive, nonche' le festivita' coincidenti con il riposo settimanale e in genere ogni altra maggiorazione, con la sola esclusione della indennita' di volo. 4.- Per il personale tecnico e per quello addetto al Centro di elaborazione dati operativi non impiegati su turnazione ciclica/avvicendata su sette giorni settimanali ed incaricati della manutenzione dei sistemi in esercizio quotidiano o dei velivoli e sistemi addetti al controllo delle radio-radar assistenze, in luogo ed in sostituzione degli istituti della reperibilita' e del pronto impiego e' corrisposto uno specifico compenso per la completa disponibilita' ad assicurare fuori orario di lavoro e su chiamata le prestazioni che si rendano necessarie per avarie improvvise o non previsti malfunzionamenti dei velivoli, apparati e sistemi stessi, nei limiti stabiliti. Tale indennita' e' pari a 34.000 lire giornaliere per le giornate di effettiva disponibilita' che saranno stabilite d'intesa tra l'Azienda e le OO.SS.LL. in relazione alle necessita' del servizio; in ogni caso debbono essere individualmente libere da disponibilita' almeno 10 giornate nel mese a garanzia dei riposi, anche se impegnate da normale attivita' lavorativa. La indennita' non compete ove la prestazione eccedente il normale orario di lavoro, richiesta per esigenze di garanzia della continuita' dell'esercizio, sia effettuata entro il limite di due ore in protrazione o anticipazione del normale orario di lavoro. Per la prestazione di lavoro vengono in ogni caso corrisposte le normali quote orarie della retribuzione spettante a titolo di straordinario per le ore effettivamente impiegate inclusi i tempi da percorrenza, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio per gli interventi effettuati fuori sede. L'indennita' di cui sopra assorbe la indennita' di turno per reperibilita', le maggiorazioni per prestazioni festive e le festivita' coincidenti con il riposo settimanale; la sua applicazione comporta l'obbligo per il personale di essere in ogni caso disponibile a rientrare in servizio su chiamata e comunque entro un massimo di un'ora dalla stessa.
Art. 35
INDENNITA' DI TURNO
1.- A partire dall'1.1.1992 le maggiorazioni di turno per lavoro domenicale e notturno, sono a tutti gli effetti sostituite da una indennita' di turno per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente reso fissata nelle seguenti misure uniche uguali per tutti: per il servizio reso su Enti o servizi H24 lire 5.000 fino al 2 livello retributivo, 4.250 per il 3 e 4, 3.000 dal 5 in poi; per il servizio reso in Enti HX ed HJ rispettivamente lire 2.400, 2.100 e 1.500; restano ferme le maggiorazioni contrattualmente gia' previste per il lavoro festivo nei giorni indicati come tali dal presente regolamento. In via transitoria, al personale turnista che presta servizio in Enti con orari di servizio H18, l'indennita' e' corrisposta nella misura prevista per H24. 2.- Per tutte le sedi aziendali, ad eccezione dei profili amministrativi, al personale non impiegato per esigenze aziendali nei turni periodici avvicendati, l'importo annuo risultante dalla media mensile delle maggiorazioni di turno notturne e domenicale per il 1991 ed indennita' di turno dal 1992 corrisposte nell'anno di competenza ai turnisti della medesima professionalita', della stessa sede di servizio e dello identico livello retributivo, verra' mantenuto in cifra fissa nelle misure corrispondenti alle percentuali di cui appresso in relazione al periodo di permanenza nei turni: a) da 5 a 10 anni compiuti effettivi di turno 30% b) oltre 10 anni e fino a 15 anni compiuti effettivi di turno 50% c) oltre 15 anni compiuti effettivi di turno 70% 3.- Al predetto personale proveniente dai ruoli transitori ed a quello assunto ai sensi dell'art. 36 del DPR 145/81 le anzianita' dei turni pregressi vengono attribuite con i seguenti criteri: a) per intero i periodi di effettivo servizio -comprensivi dei periodi per il mantenimento delle abilitazioni- prestati dall'1.1.82 o dalla data di assunzione in servizio con utilizzazione in turno negli impianti ove il servizio viene assicurato per 7 giorni alla settimana a mezzo di turnazione periodica e/o avvicendata; b) per 4/5 il servizio effettivo comunque precedentemente prestato fino al 31/12/81 o alla data di cessazione del servizio antecedente il transito in Azienda sugli impianti, Enti o Sedi di provenienza dell'Aeronautica Militare Italiana. 4.- Al personale in titolo che presti servizio nella Sede Centrale e Centro di Formazione e Qualificazione Professionale, ai fini del mantenimento sara' fatto riferimento al servizio svolto in H24. Per ogni giorno di assenza dal servizio sara' effettuata trattenuta di 1/26 dell'importo mensile attribuito.
Art. 36
REPERIBILITA'
1.- Tenuto conto delle particolari caratteristiche di resa dei servizi all'utenza, connesse anche ad esigenze di sicurezza dell'esercizio e per meglio sopperire ad assenze impreviste e/o ad eventuali situazioni di emergenza, a partire dall'1.1.1992 una quota dell'orario annuo di lavoro del personale turnista pari a 96 ore individuali e' svolta in posizione di reperibilita'. Tale montante di 96 ore e' distribuito in coincidenza ed in sovrapposizione dell'orario di cambio turno in ragione di tre ore prima ed un'ora dopo l'inizio del turno per il quale la reperibilita' e' assicurata per periodi di 4 o di 8 ore per fase giornaliera di reperibilita'. 2.- La regolamentazione pratica del turno di reperibilita' e' effettuata dall'Azienda con criteri che consentano un avvicendamento tra il personale turnista, tenuto conto della struttura dell'Ente di servizio, del grado di accentramento delle attivita', delle caratteristiche dei turni e delle concentrazioni del traffico per periodi o fasce di orario e la relativa articolazione concordata tra le Direzioni e le locali RR.SS.AA.. I turni di reperibilita' debbono essere regolarmente schedulati e le relative prestazioni su chiamata utilizzate esclusivamente per le ragioni di cui al precedente punto 1 e non quale strumento di normale programmazione dell'operativo. Saranno previsti per ciascun lavoratore non piu' di n. 3 spezzoni o fasi di reperibilita' mensili o per ciclo di turno di 30 gg. o proporzionale per il periodo novembre/aprile: non sara' utilizzata reperibilita' nel periodo maggio/ottobre. 3.- Per ciascun spezzone o fase di turno di reperibilita' sara' corrisposta unicamente la indennita' oraria di turno prevista nella misura spettante. L'eventuale prestazione resa su chiamata sara' retribuita con il previsto compenso per lavoro straordinario feriale non lavorativo (+45%) per le ore effettivamente prestate, maggiorate di una ulteriore ora prima e dopo a copertura dei tempi di andata/ritorno per/da la sede di servizio; per le ore prestate nei giorni festivi previsti come tali dall'art. 15 il compenso e' pari al lavoro straordinario festivo; in caso di assenza alla chiamata, la indennita' di turno prevista in posizione di reperibilita' non sara' erogata, restando impregiudicato ogni altro profilo anche disciplinare.
Art. 37
PREMIO DI PRODUZIONE E PRODUTTIVITA'
1.- A partire dall'anno 1991, in funzione dei previsti incrementi di traffico ed anche in luogo ed in sostituzione dei precedenti istituti diretti a retribuire la intensita' di lavoro necessaria nei piu' elevati periodi di concentrazione della domanda di servizio, e' istituito un premio annuo incentivante la produzione/produttivita' complessiva ed individuale. 2.- Tale elemento retributivo e' articolato su una quota di sistema, corrispondente alla produzione/produttivita' generale, ed in una quota di Ente operativo di resa diretta dei servizi istituzionali all'utenza. La prima, pari ad una mensilita' di retribuzione individuale riferita al luglio dell'anno di competenza per gli istituti del minimo tabellare, superminimo comprensivo delle classi di anzianita' ed indennita' professionale, sara' corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno, al personale aziendale turnista e non turnista di tutte le sedi e professionalita'. La seconda sara' erogata nel mese di novembre di ogni anno al personale operativo turnista sulla base del No dei movimenti assistiti nell'anno precedente opportunamente standardizzati in funzione della loro tipologia, delle caratteristiche tecnico-tecnologiche operative delle aree di giurisdizione degli Enti, dell'apporto di area professionale e del rapporto No di movimenti standardizzati/No di addetti turnisti; essa sara' pari ad un montante finanziario complessivo definito annualmente pari alla quota di sistema depurata dell'incidenza delle classi di anzianita' del superminimo; sotto il profilo procedimentale, il montante finanziario annuo sara' diviso per il No dei movimenti assistiti standardizzati (a mezzo dell'applicazione al No dei movimenti censiti degli opportuni coefficienti predeterminati) ed il risultato sara' moltiplicato per il totale dei movimenti standardizzati di ciascun Ente, determinando la quota complessiva relativa. Tale quota, sara' poi suddivisa tra i relativi turnisti con i coefficienti di ponderazione professionale predeterminati. In allegato e' esemplificato lo schema generale di applicazione annuale. 3.- Per il personale turnista navigante e tecnico impiegato nella radiomisure, in ragione della tipicita' del servizio le cui valutazioni di produzione/produttivita' risultano indipendenti dal No dei movimenti assistiti, la quota annua di Ente da corrispondere individualmente sara' pari alla corrispondente quota media attribuita ai turnisti di tutte le Sedi, moltiplicata per i seguenti coefficienti: a) personale pilota fino a 2 b) personale operatore fino a 1,25 c) personale tecnico fino a 0,50 4.- La applicazione dei coefficienti da zero e fino alle due cifre previste sara' graduata in relazione proporzionale al rispetto dei termini di scadenza delle verifiche delle radio-radarassistenze ed aiuti luminosi all'atterraggio ed alla puntualita' di esecuzione dei relativi programmi di certificazione di efficienza comprensivi delle tolleranze previste, su attestazione del Direttore Generale. 5.- Per ogni giorno di assenza dal servizio nell'arco dell'intero anno, a qualsiasi titolo dovuta, sara' trattenuto dalle spettanze individuali teoriche l'importo di 1/26 dell'ammontare complessivo annuo (quota di sistema + quota di Ente) mensilizzato fino a concorrenza del suo ammontare annuo; non si procedera' a trattenuta in caso di ferie, permessi a recupero delle festivita' soppresse, permesso per lutto familiare, ricovero ospedaliero o infortunio sul lavoro e conseguente periodo di convalescenza, visita medica obbligatoria periodica per il mantenimento degli standards psico- fisici richiesti, refresher linguistico nella sede di appartenenza, addestramento teorico e pratico per estensione di abilitazione e per l'impiego su posizioni di meteorologia aeroportuale nella sede di appartenenza; per i corsi di formazione, qualificazione e perfezionamento professionali, disposti dall'Azienda per esclusiva necessita' di servizio, la trattenuta sara' effettuata esclusivamente sulla quota dell'Ente. Le trattenute saranno effettuate per semestre sui periodi pregressi. 6.- Le cifre non erogate dall'Azienda in dipendenza delle trattenute effettuate, saranno a consuntivo anno rese disponibili per la copertura di una assicurazione integrativa sanitaria volta a garantire ai dipendenti, ed in particolare alle professionalita' piu' esposte sotto il profilo delle caratteristiche del lavoro svolto, una maggiore tutela economica nelle ipotesi di malattia piu' incidenti sotto il profilo individuale, con possibile integrazione da parte dei dipendenti ed estensione eventuale al nucleo familiare. 7.- Entro il mese di aprile di ogni anno l'Azienda porra' a disposizione delle OO.SS.NN.LL. firmatarie del presente testo i dati di riferimento concernenti la definizione della quota di Ente del premio in questione. 8.- Ai tecnici addetti alla manutenzione diretta degli impianti ed apparati sara' attribuito un compenso pari alla maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota di sistema del premio in questione individualmente spettante.
Art. 38
FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE SOPPRESSE
1.- A compensazione ed in luogo delle festivita' civili e religiose soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, e successive modificazioni, vengono riconosciute 5 giornate di permesso retribuito all'anno ridotte a 4 per il personale che presta servizio nell'ambito del comune di Roma. Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato nell'anno, con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie. 2.- Ove comprovate esigenze di servizio non ne consentano il godimento entro il 31 maggio dell'anno successivo, essi saranno compensati con la normale retribuzione giornaliera.
Art. 39
TRASFERTE - MISSIONI
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Normattiva
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