DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1992, n. 357

Type DPR
Publication 1992-07-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente le norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

Visto l'accordo intervenuto il 6 novembre 1991 ed il 24 giugno 1992 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale non dirigente per la disciplina del trattamento del personale non dirigente della predetta Azienda valevole per il triennio 1991-1993 alle cui trattative hanno partecipato, in veste di osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1992;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I CLAUSOLE RIGUARDANTI IL REGOLAMENTO RELATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

SFERA DI APPLICAZIONE

1.- Le disposizioni del seguente regolamento si applicano ai rapporti fra l'Azienda ed i lavoratori da essa dipendenti, con rapporto sia a tempo indeterminato che determinato, pieno o parziale con la sola esclusione dei Dirigenti.

Art. 2

EFFICACIA E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

1.- Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti dell'Azienda di cui all'art. 1, ha efficacia nazionale e validita' su tutto il territorio della Repubblica Italiana e in sede estera per i dipendenti che siano cittadini italiani, nel quadro delle disposizioni specifiche di leggi vigenti. 2.- I trattamenti economici e normativi in esso stabiliti sostituiscono integralmente, nella loro globalita', quelli precedentemente in vigore per tutto il personale, di cui all'art. 1, dipendente dall'Azienda, qualunque ne sia la provenienza. 3.- La regolamentazione del trattamento economico e degli istituti normativi anche di carattere economico, deve essere integralmente ed indistintamente applicata, con la tipicita' e le distinzioni previste, a tutto il personale dipendente in servizio sulle diverse sedi aziendali previste per la erogazione dei servizi di competenza istituzionale.

Art. 3

INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI

1.- Le disposizioni del presente regolamento sono correlative ed indiscindibili tra loro.

Art. 4

DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO

1.- L'Azienda distribuira' gratuitamente, entro 120 giorni dalla emanazione del presente regolamento, ad ogni singolo dipendente una copia dello stesso, nel testo collazionato dalle parti stipulanti.

Art. 5

DECORRENZA E DURATA

1.- Il presente regolamento ha decorrenza dal 1 gennaio 1991 e durata fino al 31 dicembre 1993.

Art. 6

RAPPORTI CON L'UTENZA

1.- Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione della erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione aziendale il miglioramento delle relazioni con l'utenza diretta e fi- nale (vettori ed utenti singoli dei servizi A.V. e cittadini utenti del trasporto aereo), da realizzarsi nel modo piu' congruo, economico, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative e di supporto strumentale in cui l'Azienda e' articolata. 2.- A tale scopo potra' essere fornita agli utenti ogni utile informazione, anche documentale non riservata, sui servizi erogati, la loro dislocazione sul territorio, gli orari di apertura e chiusura ed il tipo di assistenza; potranno anche essere ricevuti da parte dell'utenza diretta dei servizi di assistenza al volo, eventuali reclami e suggerimenti al fine del miglioramento dei servizi.

Art. 7

TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI

1.- I provvedimenti applicativi delle disposizioni regolamentari riguardanti le nuove misure degli istituti economici a carattere vincolato ed automatico, sono adottati dai competenti organi o servizi entro il mese successivo a quello di emanazione del presente regolamento; la corresponsione delle relative competenze deve essere effettuata entro i seguenti 30 giorni. 2.- Ove nella interpretazione delle norme regolamentari dovessero insorgere contrasti tra le parti stipulanti, gli stessi sono risolti mediante riconvocazione delle parti stesse a cura dell'Azienda. Sulla base degli orientamenti concordati il consiglio di amministrazione dell'Azienda provvede ad emanare i conseguenti indirizzi per i Servizi e gli uffici interessati; gli orientamenti concordati e gli indirizzi emanati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento ed hanno la stessa durata ed efficacia di questo.

CAPO II SISTEMI DI INFORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 8

DIRITTI DI INFORMAZIONE

1.- Nel rispetto delle competenze proprie degli organi aziendali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi gestiti, l'Azienda assicura una tempestiva ed aggiornata informazione alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del CCNL sui provvedimenti che riguardano i piani di investimenti aziendali, l'organizzazione della produzione e del lavoro, il personale, gli organici, i piani e programmi di assunzione. 2.- Nei tempi tecnici strettamente necessari, a partire dalla firma del presente testo, al fine di realizzare compiutamente gli obiettivi, sara' reso operativo a livello nazionale un Osservatorio le cui modalita' di istituzione e funzionamento sono allegate al presente testo. Resta inteso che l'attivita' dell'Osservatorio non modifica in alcun modo l'autonomia e le competenze delle parti, quali definite ed esercitate ai vari livelli. L'Osservatorio fornira' all'Azienda valutazioni e pareri sulle materie indicate nell'allegato specifico, nonche' indicazioni di eventuali scelte e proposte concernenti le strategie dell'organizzazione del lavoro e delle relazioni industriali. 3.- L'Osservatorio avra' titolo ad acquisire preventivamente da parte aziendale tutte le informazioni relative disponibili su: a) situazione finanziaria dell'Azienda, con riferimento all'entita' dei finanziamenti scaturenti da sistemi di tassazione e/o tariffazione e di ogni altra entrata o provento ad altro titolo percepiti; b) previsioni e programmi degli investimenti e disinvestimenti complessivi concernenti le attivita' aziendali collegati a: 1. programmi di innovazioni tecnologiche ed organizzative con previsioni degli effetti in termini di capacita' di resa dei servizi, aumenti di produttivita', composizione quantitativa e qualitativa della forza-lavoro; c) programmi di formazione interna ed esterna ed interventi organizzativi, a carattere nazionale, finalizzati alle iniziative per l'incremento della produttivita'; d) programmi ed interventi sulle condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro; e) innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modificazioni all'assetto produttivo (ad esempio introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche nella strutturazione degli impianti ecc.) e criteri di standardizzazione operativa.

Art. 9

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PRODUTTIVITA' - PROGRAMMAZIONE

1.- La programmazione e l'organizzazione del lavoro nell'Azienda nel suo complesso e presso le singole sedi, saranno finalizzate al perseguimento di obiettivi di sicurezza, produttivita' e di efficienza anche mediante l'accrescimento della professionalita' degli addetti. A tal fine, in particolare nei Servizi centrali, sara' favorita l'adozione di modelli organizzativi basati anche sul lavoro di gruppo e sull'apporto delle varie componenti di professionalita', operative, tecniche ed amministrative, che si configurino come centri di responsabilita' di prodotto ai quali possa essere fatto riferimento sia in fase di pianificazione del lavoro che in sede di verifica della produttivita'; a tal fine sara' tenuto conto delle peculiarita' connesse alla specifica attivita' dell'Azienda ed al carattere fortemente integrato dei servizi resi. 2.- L'Azienda a livello centrale potra' determinare, ad ogni effetto, standard di produttivita', individuando i relativi indici, riferiti agli aspetti quali-quantitativi delle attivita', nonche' criteri e modalita' per la rilevazione del rendimento, d'intesa con le OO.SS.NN.LL. maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente testo. 3.- La organizzazione del lavoro va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in tempi precisi e con risorse determinate e ad una valutazione degli standards medi di esecuzione, tenendo conto delle peculiarita' dei servizi aziendali. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente identificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo di efficienza e di efficacia dell'attivita' di tutti i settori. Le parti si impegnano altresi' ad avviare in tempi successivi un piano concordato di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza contrattuale, possibili e significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita' aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla ristrutturazione degli orari, dei turni e dei teams di lavoro. Il piano e' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato. I progetti di tipo strumentale sono diretti ad acquisire metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate). I progetti di risultato sono invece diretti ad influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e di singoli settori produttivi. 4.- L'Azienda, compatibilmente con le specifiche esigenze tecnico- organizzative ed economico-produttive e coerentemente con l'impegno previsto nel comma 1, potra' promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro tese a meglio conseguire gli obiettivi individuati. Gli studi in questione saranno definiti d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente regolamento ed i loro risultati portati a conoscenza delle stesse. 5.- Nella definizione degli schemi di organizzazione del lavoro sara' attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti ed all'impiego del personale necessario, in modo strettamente funzionale alle attivita', anche attraverso le opportune forme di riqualificazione, ricomposizione ed arricchimento delle mansioni; saranno quindi attivati i conseguenti interventi di mobilita' professionale orizzontale e verticale procedendo alla utilizzazione delle professionalita' acquisite anche attraverso mobilita' geografica secondo le procedure gia' concordate in termini di criteri di trasferibilita'. 6.- Ove le esigenze ne facciano ravvisare la necessita', l'Azienda, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del c.c.n.l., provvedera' alla collocazione nelle aree funzionali di attivita' e nei settori in cui si articolano, delle nuove figure professionali conseguenti allo sviluppo e all'evoluzione della tecnologia, delle tecniche, delle metodologie e delle procedure di resa dei servizi, nonche' alla ristrutturazione dei procedimenti di lavoro per specifici ambiti di attivita'. Qualora necessario, potra' procedersi anche ad una diversa e nuova individuazione delle dotazioni organiche di area e di settore di attivita' secondo le pro- cedure istituzionalmente previste: in ogni caso il numero complessivo degli addetti deve essere determinato in stretta relazione ed aderenza con la programmazione pluriennale e la spesa complessiva globale in termini di costo per retribuzioni ed altri oneri a carico dell'Azienda non potra' superare le corrispondenti previsioni del bilancio pluriennale approvato.

Art. 10

CONTRATTAZIONE A LIVELLI DECENTRATI

1.- Le Direzioni, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione alla ottimizzazione dei cicli produttivi, adotteranno il metodo del preventivo confronto con le RR.SS.AA. aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente regolamento in ordine ai progetti che comportino sostanziali modifiche ai processi di organizzazione del lavoro previamente non definiti gia' a livello nazionale, nonche' sui provvedimenti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro e sulla distribuzione interna degli organici previsti dalla programmazione generale aziendale per ciascuna sede territoriale di resa dei servizi. Tali confronti potranno vertere sui seguenti argomenti: a) igiene e sicurezza sul lavoro; b) condizioni di lavoro ambientali; c) servizi sociali per l'unita' produttiva; d) rispetto delle norme sul diritto allo studio; e) articolazione degli orari e dei turni ordinari e di reperibilita' sulla base dei flussi di attivita' e dei carichi di lavoro; f) applicazione della rotazione delle ferie; g) proposte sul piano della efficienza organizzativa per la migliore corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi resi alle fluttuazioni della domanda; h) determinazione delle priorita' individuali, nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale per: l'invio ai corsi di re- fresher di lingua inglese, di completamento e di qualificazione e riqualificazione professionali; i trasferimenti di sede; le trasferte o missioni superiori ai 20 gg. per ciascun semestre di attivita' operativa. 2.- Le indicazioni scaturite dai confronti previsti saranno valutate a livello nazionale dalle parti ai fini della assunzione delle decisioni di competenza sulle materie indicate.

Art. 11

MOBILITA' GEOGRAFICA DEL PERSONALE

1.- La attivazione di processi di mobilita' del personale sotto l'aspetto geografico deve essere strettamente collegata alla disponibilita' di posti delle singole sedi di servizio, alle necessita' funzionali e comunque correlata alle qualificazioni professionali. 2.- I trasferimenti possono avvenire per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (motivi di servizio), o su richiesta del lavoratore accolta dall'Azienda. La mobilita' geografica tra sedi di- verse su tutto il territorio nazionale e' consentita a compensazione nei casi di domanda incrociata tra dipendenti appartenenti al medesimo settore della stessa area funzionale, di figura professionale, profilo e posizione professionale corrispondente, previo assenso delle direzioni delle sedi interessate e nel rispetto delle graduatorie; i relativi provvedimenti sono disposti dal Direttore del Servizio Personale. I criteri per la individuazione del personale da trasferire per ambedue le ipotesi, ad eccezione dei trasferimenti previsti per ipotesi di ristrutturazione organizzativa, sono stabiliti come gia' definiti tra le parti stipulanti. 3.- Il trasferimento e le ragioni di servizio che lo determinano debbono essere comunicati per iscritto all'interessato da parte del Direttore del Servizio Personale con preavviso di norma non inferiore a trenta giorni di calendario. Il lavoratore - assistito, ove lo ritenga, dalla Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa su base nazionale e firmataria del presente regolamento cui e' iscritto o abbia conferito mandato - ha facolta' di opposizione al provvedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge che tali ipotesi prevedono. 4.- Nelle ipotesi di ristrutturazione organizzativa che comportino mobilita' geografica di gruppi di lavoratori, le parti stipulanti convengono che ne venga data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente regolamento con preavviso non inferiore a dieci giorni, per effettuare una verifica congiunta, da esaurirsi entro venti giorni dalla data di invio della comunicazione stessa. 5.- In casi eccezionali, adeguatamente individuati in relazione ad indifferibili esigenze di resa dei servizi di istituto e come tali motivati, saranno previste forme di garanzia ed incentivi alla mobilita' geografica, oltre che processi di riconversione e riqualificazione professionale del personale trasferito; per le esigenze di resa dei servizi potranno essere disposti altresi' trasferimenti a carattere temporaneo per periodi di norma non inferiori a quattro mesi continuativi e non superiori a 16 complessivi nell'arco di un triennio; tale mobilita' di urgenza presuppone nella sede di invio l'utilizzo completo del personale dello stesso settore in rapporto alle qualificazioni ed abilitazioni possedute e, in via prioritaria, il mantenimento della funzionalita' dell'unita' operativa di provenienza.

Art. 12

FORMAZIONE PROFESSIONALE

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