LEGGE 7 agosto 1992, n. 356

Type Legge
Publication 1992-08-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 8/8/1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

3.Il comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' sostituito dal seguente: "2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facolta' di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, nonche' nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorita'. Le competenze previste dal comma 3 dell'articolo 1- ter del decreto- legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza".

4.Al comma 2-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1993".

5.All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il comma 2-quinquies e' aggiunto il seguente: "2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonche' i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilita' e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto".

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

MANCINO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 133 dell'8 giugno 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 settembre 1992.

Allegato

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