Entrata in vigore della legge: 14/08/1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 settembre 1992.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, n. 333 All'articolo 1, al comma 1: le parole: "l'applicazione di ogni disposizione di legge che prevede" sono soppresse; le parole: "per l'impiantistica sportiva di cui al " sono sostituite dalle seguenti: "per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del"; dopo le parole: "legge 6 marzo 1987, n. 65," sono inserite le seguenti: " e successive modificazioni ed integrazioni, ". All'articolo 3, il comma 2 e' soppresso. Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilita', l'indennita' di espropriazione per le aree edificabili e' determinata a norma dell'articolo13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo cosi' determinato e' ridotto del 40 per cento. 2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato puo' convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1. 3. Per la valutazione delle edificabilita' delle aree, si devono considerare le possibilita' legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e i requisiti per la individuazione della edificabilita' di fatto di cui al comma 3. 6. Le dispozioni, di cui al presente articolo in materia di determinazione dell'indennita' di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i quali l'indennita' predetta sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Nella determinazione dell'indennita' di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo". All'articolo 6, al comma 1. le parole da :"A decorrere" fino a: "0,8 punti" sono soppresse; e sono aggiunte, in fine, le parole: "sono aumentate di 0,6 punti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminuzione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensazione delle somme versate in eccesso". L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7.- 1. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Soggetto passivo dell'imposta e' il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta proporzioanlmente alla quota di posseso. Non sono soggetti passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi tra detti enti, le unita' sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli istituti autonomi case popolari. 3. L'imposta e' stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore e' costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatorte pari a 100 per le unita' immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali A, B, e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nela categoria C/1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unita' immobiliari similari. Per le unita' immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta e' stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito di 50 milioni di lire. Per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unita' immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore e' costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1.02; 1991: 1,03; 1990:1,05; 1989. 1,10; 1988: 1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore e' costituito dal valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attivita' di pubblica utilita', dall'ammontare delle indennita' che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse hanno corrisposto o devono corrispondere. 4. Sono esenti dall'imposta: a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; c) i fabbricati di proprieta' della Sente Sede indicati negli articoli 13, 14, 15, e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, non aventi finalita' di lucro, destinati esclusivamente allo svolgimemto di attivita' istituzionali di carattere didattico; f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9; i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonche' le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposti a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni. 5. L'imposta e' riscossa mediante versamento diretto con le modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi. Il versamento deve essere effettuato nel mese di settembre 1992. Tuttavia il versamento puo' essere effettuato entro il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il 30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse. 6. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta staordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, il libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonche' i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione delle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta e' cersata entro il 15 settembre 1992 con le modalita' previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi". All'articolo 8, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: ";l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi". All'articolo 10: il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, appprovata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e' elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore deºl presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto e' pari ad un sesto di quella dovuta per il 1991"; e' aggiunto, in fine il seguente comma: "6-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e succesive modificazioni, nonche' la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. A tal fine si dovra' tenere conto delle variazioni di importo diposte con il presente decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in aumento, e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sara' comunque assicurato nel complesso un gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e dei commi da 1 a 6 del presente articolo ". All'articolo 11: il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi al ivello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978. La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facolta' di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978. Resta ferma l'applicazione, per i contratti indicati nel presente comma, degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso e' prorogato di diritto per due anni". All'articolo 14, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilita' e di necessita' e di urgenza, gia' spettanti agli enti originari". All'articolo 15: al comma 2, le parole: "e' pari al valore che sara' determinato con la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, ed e' accertato in via provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "e' accertato"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le azioni delle societa' di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercitera' i diritti dell'azionista d'intesa, con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa ". L'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro predispone un programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e' finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attivita' e di rami di aziende , scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino. 2. Il programma deve prevedere la quotazione delle societa' partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia il programma di riordino alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma e' approvato dal Consiglio dei ministri e diviene esecuitivo". L'articolo 17 e' soppresso. All'articolo 19, al comma 1, le parole: "e con i conferimenti" sono soppresse.