DECRETO 2 giugno 1992, n. 367
Entrata in vigore del decreto: 26/8/1992
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 con il quale sono state emanate disposizioni per il recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune;
Visto in particolare l'art. 7 del citato regolamento n. 595/91 con il quale e' data facolta' a ciascuno Stato membro di trattenere il 20 per cento degli importi recuperati, rispetto alle erogazioni gravanti sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, perche' risultanti indebitamente percepiti, a condizione che le norme previste dal regolamento medesimo non siano state violate in modo significativo;
Visto altresi' l'art. 13 del regolamento in questione, che stabilisce che le disposizioni del citato art. 7 si applicano anche nel caso in cui siano stati recuperati importi da accreditare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, non pagati conformemente alle relative disposizioni;
Considerata l'opportunita' di avvalersi della facolta' riconosciuta dal richiamato regolamento n. 595/91 e di adottare le occorrenti disposizioni attuative;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;
Considerato che si e' recepito il parere espresso dal Consiglio di Stato, fatta eccezione per la modifica proposta all'art. 2, comma 2, in quanto la formulazione suggerita non consentirebbe di effettuare la trattenuta del 20 per cento anche sulle somme recuperate dalle regioni direttamente presso i produttori; per quella proposta allo stesso art. 2 attraverso la previsione di un quarto comma, in quanto il regolamento non prevede che le somme recuperate affluiscano ad un unico fondo per essere poi ripartite tra i vari enti beneficiari, limitandosi invece a stabilire che gli enti medesimi trattengano ed incamerino, ciascuno per proprio conto, dette somme; per quella, in- fine, proposta all'art. 4, comma 2, in quanto l'eventuale elencazione dei casi di "significative violazioni", tali da escludere il diritto dello Stato ad esercitare la trattenuta del 20 per cento si risolverebbe in una sostanziale limitazione dei poteri di autonoma valutazione che l'art. 7 del regolamento CEE n. 595/91 ha inteso implicitamente conferire anche alla Commissione CEE;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. L 895 del 2 giugno 1992;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento detta norme per la regolamentazione finanziaria e contabile dell'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 13 del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, concernente la partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, alle spese di recupero delle somme indebitamente pagate ai beneficiari, nonche' di quelle non versate dagli operatori, a titolo di prelievi, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e nazionali per il settore del latte e dei cereali, nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Art. 2
Devoluzione della trattenuta
1.L'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, l'Ente nazionale risi e il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie trattengono il 20 per cento delle somme recuperate, in quanto indebitamente percepite dai beneficiari.
2.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri di controllo e di recupero ai sensi degli articoli 63 e 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni di cui all'art. 59 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, trattengono il 20 per cento delle somme non versate dagli operatori, recuperate a titolo di prelievi di corresponsabilita', di base e supplementare, sui cereali e di prelievo supplementare sul latte di vacca.
3.Il 20 per cento delle somme recuperate a titolo di prelievo di corresponsabilita' di base sul latte bovino affluisce all'erario.
Note all'art. 2: - Il testo degli articoli 63 e 64 della legge n. 428/1990 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1990)) e' il seguente: "Art. 63 (Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali). - 1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242, che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli previsti dal predetto decreto ministeriale. 2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalita' prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni. 3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilita' ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'art. 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989. 4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta di quattro volte. 5. I piccoli produttori di cui all'art. 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilita' per le quantita' di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, son puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a L. 500.000 e non superiore a lire 2 milioni. 6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1 giugno 1991. 8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato. Art. 64 (Violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca). - 1. I soggetti che violano gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni. 2. I soggetti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale di cui al comma 1, che omettono di effettuare il versamento della somma dovuta nei termini e con le modalita' prescritte dal decreto medesimo, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni. 3. Se il versamento viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa e' ridotta di quattro volte. 4. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 5. Le sanzioni medesime non si applicano per le inadempienze relative ai primi sette periodi di attuazione del regime comunitario di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio. 6. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato. 7. Le soprattasse previste dall'art. 10 del decreto- legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426, di importo non superiore a L. 20.000, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinte e non si fa luogo alla loro riscossione. Non si fa parimenti luogo al rimborso di soprattasse eventualmente gia' corrisposte alla predetta data". - Il testo dell'art. 59 della legge n. 142/1992 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1991)) e' il seguente: "Art. 59 (Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali). - 1. All'art. 63 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, al comma 1, dopo le parole: 'decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242,' e ai commi 2, 3 e 5, dopo le parole: 'decreto ministeriale di cui al comma 1,' sono inserite le parole: 'e successive modificazioni ed integrazioni,'".
Art. 3
Modalita' della trattenuta e delle comunicazioni
1.La trattenuta di cui all'art. 2 e' effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale.
2.Nel caso di irregolarita' relative a somme inferiori a 4.000 ECU gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.
3.Tali informazioni saranno invece sempre trasmesse nel caso di irregolarita' relative a somme pari o superiori a 4.000 ECU.
4.Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 2 danno tempestiva notizia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento CEE n. 595/91, di tutte le irregolarita' accertate.
Art. 4
Mancato riconoscimento delle somme
1.Qualora la Commissione CEE non riconosca il diritto alla trattenuta, ravvisando la sussistenza di significative violazioni delle norme del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, ai sensi dell'art. 7 del regolamento stesso, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento provvedono a restituire gli importi trattenuti, al fine della contabilizzazione nell'ambito del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 5
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Il Ministro del tesoro CARLI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1992
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 151
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)