DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1992, n. 371

Type DPR
Publication 1992-07-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, che approva il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Udito il parere del Garante dell'attuazione della legge sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Norme generali

1.Ai lavori, agli acquisti, alle permute, alle alienazioni, alla locazione, ivi compresa quella finanziaria, alla fornitura e alla somministrazione di beni, servizi e opere si provvede con contratti secondo le procedure e norme previste dal presente regolamento.

2.Nel contratto devono essere previste le penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto stesso.

3.La congruita' dei prezzi, quando l'importo del contratto sia superiore a 80 milioni di lire e non sia stato possibile interpellare almeno tre imprese, persone od enti, deve essere dimostrata mediante l'acquisizione di pareri di organi tecnici dello Stato o di una commissione appositamente costituita da parte del Garante, composta di cinque membri, presieduta da un magistrato ordinario o amministrativo, in cui sia assicurata la presenza di un dirigente dei Ministeri del tesoro e delle finanze. Tale parere non va richiesto per l'affidamento di studi e ricerche.

4.I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessita' o convenienza puo' essere prevista una durata superiore.

5.Le scelte delle forme di contrattazione, le modalita' procedimentali, nonche' quelle essenziali del contratto vengono de- terminate con provvedimento adottato dal Garante nell'ambito delle previsioni degli articoli da 2 a 6.

6.L'individuazione delle ditte o delle persone da invitare alle gare e' fatta avvalendosi anche di elenchi predisposti in relazione alle specifiche esigenze dell'Ufficio ovvero di elenchi analoghi tenuti presso altre amministrazioni o enti pubblici.

7.Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti di fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunita' economica europea.

8.Il parere del Consiglio di Stato sui contratti aventi valore superiore a 500 milioni di lire va chiesto dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9.E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore di appaltatore o fornitori sulle somme anticipate per l'esecuzione del contratto.

10.I contratti stipulati con societa' devono contenere l'indicazione del rappresentante legale.

11.I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti finche' la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nelle forme di legge. La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultano emessi.

12.E' fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione delle norme di legge riguardanti il recepimento delle direttive comunitarie in materia contrattuale.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e' il seguente: "8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso".

Art. 2

Procedure contrattuali

1.Le procedure contrattuali sono: la licitazione privata, l'appalto-concorso e la trattativa privata. I contratti sono normalmente preceduti da apposite gare aventi la forma di licitazione privata.

2.Il ricorso all'appalto-concorso e alla trattativa privata e' ammesso nei casi previsti dagli articoli 5 e 6. E', altresi', ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi stabiliti dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

Art. 3

Licitazione privata

1.La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

2.Nella lettera di invito alle gare dovra' essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui all'art. 4, in base al quale si procedera' all'aggiudicazione.

3.La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

Art. 4

Criteri di aggiudicazione della licitazione privata

2.Il Garante predetermina i criteri di valutazione e i punteggi da attribuire alle singole voci.

Art. 5

Appalto-concorso

1.E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando il Garante ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo.

2.Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto del lavoro o della fornitura corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.

3.L'aggiudicazione ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, sentito il parere di una commissione appositamente costituita.

4.Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'Ufficio, il Garante indice un nuovo appalto-concorso.

Art. 6

Trattativa privata

2.Nei casi indicati alle lettere a), d) e l) del comma 1, devono essere interpellate piu' imprese, persone od enti e, comunque, in numero non inferiore a tre.

Art. 7

Stipula contratti - Efficacia

1.I contratti sono stipulati secondo le procedure previste dalle norme di contabilita' di Stato, ovvero mediante sottoscrizione di scrittura privata anche nella forma di scambio di corrispondenza, quando la natura o le caratteristiche dei beni da acquistare e il loro valore lo consentono.

2.La sottoscrizione e' apposta dal Garante.

3.Le spese relative gravano sulla controparte.

4.Intervenuta la stipula, i contratti sono validi ed immediatamente eseguibili. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 231/1991 e' il seguente: "2. Al termine di ciascun anno finanziario il Garante invia al Ministero del tesoro un elenco delle convenzioni stipulate".

Art. 8

Cauzione

1.A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo superiore a 80 milioni di lire e' richiesta a imprenditori e fornitori una cauzione pari al 5% dell'importo contrattuale. Tale cauzione e' prevista in denaro, titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

2.In sostituzione di detta cauzione, puo' essere presentata, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, anche fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

3.Per i contratti di importo non superiore a 500 milioni di lire si puo' prescindere dalla cauzione o dalla fideiussione qualora il contraente sia una ditta di rilevanza nazionale. In tal caso, si fa luogo ad un miglioramento del prezzo non inferiore allo 0,75%.

Nota all'art. 8: - La legge n. 348/1982 concerne la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.

Art. 9

Pagamento acconti

1.Puo' essere prevista l'effettuazione di pagamenti di acconto o a scadenze periodiche per somme dovute e giustificate in ragione delle prestazioni erogate e per un importo fino ai diciannove ventesimi del prezzo globale concordato.

2.Il saldo e' corrisposto dopo l'avvenuto collaudo.

3.Su richiesta del contraente, puo' essere corrisposto il saldo contrattuale prima del collaudo, subordinatamente alla prestazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Art. 10

Variazione dei contratti in corso di esecuzione

1.Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra introdurre variazioni o aggiunte si provvede mediante stipula di atti aggiuntivi, ove tali variazioni riguardino un aumento o una diminuzione delle opere, delle forniture, delle prestazioni in genere, in misura non eccedente un quinto dell'importo contrattuale, ferme restando le condizioni previste nel contratto base.

2.Ove le variazioni o aggiunte superino il limite di cui al comma 1, l'altro contraente ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto e ottenere il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo le clausole contrattuali.

Art. 11

Collaudi

1.Le forniture e i lavori sono soggetti a collaudo, anche in corso di opera, secondo le clausole stabilite dal contratto.

2.Il collaudo e' effettuato in forma individuale o collegiale dal personale in servizio presso l'Ufficio del Garante in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero da esperti appositamente incaricati, purche' dipendenti di pubbliche amministrazioni.

3.Se l'importo dei lavori e delle forniture non supera, rispettivamente, L. 10.000.000 e L. 5.000.000, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un dipendente incaricato dal Garante.

4.Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati annualmente con provvedimento del Garante sulla base delle variazioni del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT.

5.Il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da coloro che abbiano diretto, sorvegliato i lavori o stipulato il contratto.

Art. 12

Normativa antimafia

1.In materia di contratti si applica la normativa riguardante la lotta alla criminalita' organizzata.

Art. 13

Rinvio

1.Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento e dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1991, n. 231, si applicano le norme sulla contabilita' generale dello Stato.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti, il 4 settembre 1992

Atto di Governo, registro n. 86, foglio n. 23

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