DECRETO 7 agosto 1992, n. 375

Type Decreto
Publication 1992-08-07
Ultimo aggiornamento 1992-09-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 27-09-1992

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 237, e, in particolare, gli articoli 5 e 6 i quali prevedono, rispettivamente, l'istituzione del corso di polizia tributaria e che alle modalita' di ammissione e di svolgimento del detto corso si provvede mediante l'emanazione di un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, che ha istituito la scuola di polizia tributaria;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 giugno 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988 (nota n. 9800 del 7 agosto 1992);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Durata e sede del corso

1.Il corso di polizia tributaria dura un anno accademico e si svolge presso la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 237/1991 reca nuove disposizioni per il corso superiore di polizia tributaria ed istituzione del corso di polizia tributaria. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Ammissione

1.Al corso sono ammessi, secondo l'ordine di anzianita', i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale non compresi nel primo terzo del ruolo di appartenenza.

2.L'aliquota di partecipazione e' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 3

Direttore del corso

1.Direttore del corso e' il comandante della scuola di polizia tributaria.

2.Egli sovraintende, indirizzandole, alle attivita' relative allo svolgimento del corso. A tal fine assume le iniziative necessarie sul piano organizzativo, funzionale e tecnico-addestrativo e promuove l'adozione di provvedimenti di competenza dei livelli gerarchici sovraordinati.

Art. 4

Comandante del corso

1.Il comandante del corso e' un ufficiale in servizio permanente effettivo, di grado non inferiore a tenente colonnello, e dipende dal comandante del corso superiore di polizia tributaria.

2.Il comandante del corso e' nominato dal comandante generale della Guardia di finanza. Egli, sulla base delle superiori direttive, cura in concreto lo svolgimento del corso, accertandone la costante aderenza alle finalita' di cui all'art. 5, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 237, seguendo con continuita' le attivita' didattiche, controllando il comportamento dei frequentatori e verificandone l'andamento negli studi.

Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, della legge n. 237/1991 (per il titolo si veda in nota alle premesse): "Il corso di polizia tributaria provvede ad assicurare ai capitani della Guardia di finanza un'elevata qualificazione professionale mediante l'aggiornamento e l'affinamento della loro preparazione tecnica e culturale e l'acquisizione di comuni metodologie di lavoro, ai fini dell'assolvimento di impegnativi incarichi in campo operativo e presso organi di direzione del Corpo".

Art. 5

Organizzazione del corso

1.L'inizio e il termine dell'anno accademico, nonche' il calendario di massima delle attivita' didattiche e degli esami sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, su proposta del comandante della scuola di polizia tributaria.

3.Le materie di insegnamento non oggetto di esame e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, su proposta del comandante della scuola di polizia tributaria.

Art. 6

Attivita' didattiche

1.Le attivita' didattiche, documentate, ove possibile, da sintetico rapporto o da verbali, comprendono lezioni, esercitazioni, interrogazioni, seminari, conferenze e visite di carattere professionale.

2.Per ogni lezione, il frequentatore piu' anziano di ruolo presente, secondo le modalita' indicate dal comandante del corso, compila e sottoscrive un sintetico rapporto. Questo e' sottoscritto anche dall'insegnante, il quale lo completa con l'argomento della lezione svolta, i nominativi dei frequentatori eventualmente interrogati ed i voti assegnati.

3.Il sintetico rapporto e' compilato, con modalita' analoghe, anche per le esercitazioni, le interrogazioni, i seminari e le conferenze.

Art. 7

Insegnamento

1.L'insegnamento delle discipline del corso e' affidato ad insegnanti titolari e ad insegnanti aggiunti, nominati con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza tra i docenti universitari, i magistrati, i funzionari direttivi e i dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, gli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati, incaricati mediante convenzioni annuali, gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e di altre Forze armate con grado superiore a quello di capitano.

3.Gli insegnanti aggiunti coadiuvano i titolari in tutte le attivita' di loro competenza, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento, e collaborando, in particolare, ove necessario, nella predisposizione di sinossi relative al programma d'insegnamento.

Art. 8

Consiglio degli insegnanti

1.Il consiglio degli insegnanti e' formato dai docenti titolari delle discipline di insegnamento, dal direttore del corso, che lo presiede, dal comandante del corso superiore di polizia tributaria e dal comandante del corso di polizia tributaria. Quest'ultimo espleta le funzioni di segretario e provvede alla predisposizione del relativo verbale.

2.Il consiglio ha funzioni consultive su argomenti di carattere generale riguardanti il corso e nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

3.Il consiglio degli insegnanti e' convocato dal direttore del corso; la prima riunione e' indetta entro trenta giorni dall'inizio del corso.

Art. 9

Modalita' di accertamento del profitto

2.Gli esami finali vertono sull'intero programma previsto per ciascuna disciplina di insegnamento.

3.Il programma d'esame e' suddiviso, a cura dell'insegnante titolare, in tesi, numerate progressivamente ed approvate dal direttore del corso. Il frequentatore e' esaminato su due tesi da lui sorteggiate.

4.Le interrogazioni e gli esami finali si svolgono alla presenza di almeno due frequentatori.

5.I voti per le valutazioni del profitto sono espressi in numeri da uno a trenta e sono portati a conoscenza degli interessati subito dopo lo scrutinio finale ed al termine della prova orale sostenuta da ciascun frequentatore.

Art. 10

Scrutinio finale

1.Al termine delle lezioni, prima che abbiano inizio le prove d'esame, per ogni materia viene determinata la media, fino alla frazione di millesimo, di tutti i voti riportati da ciascun frequentatore.

2.La formalizzazione del profitto di ciascun frequentatore e' determinata in sede di scrutinio finale, al quale partecipano il direttore del corso, gli insegnanti titolari degli insegnamenti impartiti, il comandante del corso superiore di polizia tributaria ed il comandante del corso di polizia tributaria, che esercita le funzioni di segretario.

Art. 11

Commissione d'esame

1.La valutazione degli esami e' devoluta ad una commissione nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza.

2.La commissione d'esame, presieduta dal generale di divisione ispettore per i reparti di istruzione, in casi eccezionali, puo' suddividersi in sottocommissioni sia nell'ambito della prova scritta che della prova orale, ed e' integrata da un comitato di vigilanza per la prova scritta.

Art. 12

Prova scritta d'esame finale

1.La disciplina d'insegnamento oggetto di prova d'esame scritta e' stabilita dal direttore del corso, sentito il consiglio degli insegnanti, tra le materie indicate nell'art. 5, comma 2.

2.La commissione d'esame, nel giorno della prova scritta e prima dell'inizio della stessa, formula due temi, ciascuno dei quali viene chiuso in una busta sigillata e siglata dal presidente della commissione e da almeno due componenti.

3.All'inizio della prova un frequentatore sceglie una delle due buste contenenti il tema da svolgere.

4.Lo svolgimento della prova e' regolato dalle disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Nota all'art. 12: - Si trascrive il testo degli articoli 5, 6, 7 (come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1989, n. 116) e 8 del D.P.R. n. 686/1957 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato): "Art. 5. - La commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno luogo in unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in piu' sedi. I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della commissione e dai capi degli uffici periferici se le prove si svolgono in piu' sedi. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o del piego contenenti i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere. Art. 6. - Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma d'un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, o preventivamente autorizzati nelle forme previste dal regolamento dell'amministrazione o dal bando di concorso, i dizionari, e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal regolamento, dal bando di concorso o da deliberazione motivata della commissione esaminatrice. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, due almeno dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. Art. 7. - Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte. Art. 8. - Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo alla commissione esaminatrice col piego previsto dall'ultimo comma dell'art. 7".

Art. 13

Modalita' di svolgimento delle prove orali

1.I frequentatori si presentano agli esami secondo l'ordine stabilito mediante estrazione a sorte preventivamente effettuata alla loro presenza.

Art. 14

Valutazione delle prove d'esame

1.Il voto d'esame della prova scritta e quello di ciascuna prova orale risultano dalla media dei voti, singolarmente assegnati dai componenti della commissione, calcolata fino al millesimo di punto.

2.Consegue l'idoneita' il frequentatore che abbia riportato in ciascuna prova d'esame un voto non inferiore a diciotto trentesimi.

3.Il frequentatore che non porta a termine una prova d'esame e' considerato non idoneo.

4.Il frequentatore giudicato non idoneo alla prova scritta non e' ammesso alle prove orali.

5.Le prove orali sono oggetto di una valutazione complessiva, che consenta l'effettuazione di una media dei voti riportati in ciascuna materia d'esame.

Art. 15

Assenza o impedimento dalle prove d'esame

1.Il frequentatore che non si presenti a sostenere una prova d'esame e' considerato rinunciatario.

2.Il frequentatore che, per giustificato motivo, non possa sostenere una o piu' prove orali e' ammesso dal presidente della commissione ad effettuarle in data non successiva a trenta giorni da quella stabilita.

Art. 16

Dimissioni e rinvii

2.Il provvedimento di dimissione e' assunto dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

3.Per il caso previsto dal comma 1, lettera b), e' sentito il parere di una commissione composta dal generale di divisione ispettore per i reparti d'istruzione, che la presiede, dal direttore del corso, dal comandante del corso superiore di polizia tributaria, dal comandante del corso di polizia tributaria e da due docenti titolari designati dal consiglio degli insegnanti.

4.Per il caso previsto dal comma 1, lettera c), se l'assenza sia dovuta a giustificati motivi, l'interessato puo' chiedere con documentata istanza diretta al Ministro delle finanze di essere rinviato, per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo a quello interrotto o non iniziato.

5.Con le stesse modalita' e alle stesse condizioni puo' chiedere di essere rinviato alla frequenza del corso successivo l'ufficiale di cui all'art. 15, comma 2, impossibilitato a sostenere una o piu' prove d'esame entro il termine ivi previsto.

Art. 17

Classificazione finale e graduatoria

1.A conclusione dell'anno accademico, sulla base dei voti risultanti dallo scrutinio finale e dalle prove di esame, si procede alla classificazione finale di ciascun frequentatore.

2.Il punto di classificazione, per ciascuna disciplina d'insegnamento, e' costituito dalla media, calcolata sino alla frazione di millesimo, dei voti dello scrutinio finale, del voto della prova scritta e del voto del relativo esame orale. Nel calcolo del punto di classificazione il voto di scrutinio finale relativo alle materie non oggetto di esame e' moltiplicato per il coefficiente 0,95. Il punto di classificazione finale, calcolato sino alla frazione di millesimo, e' costituito dalla media della somma del punteggio di ciascuna disciplina come sopra definito.

3.La graduatoria, determinata dal comandante della scuola di polizia tributaria sulla base del punto di classificazione finale di ciascun frequentatore, e' approvata dal comandante generale della Guardia di finanza e comunicata agli interessati.

4.Gli ufficiali che conseguono il medesimo punto di classificazione finale sono collocati in graduatoria secondo l'ordine di anzianita' in ruolo.

Art. 18

Documentazione caratteristica

1.Al termine del corso, per ogni ufficiale frequentatore, e' compilata la documentazione caratteristica prevista dalle vigenti disposizioni.

2.Nella documentazione caratteristica devono essere riportati il giudizio di idoneita' o di non idoneita', nonche', per gli ufficiali idonei, la posizione riportata nella graduatoria con relativo punto di classificazione.

Il Ministro: GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1992

Registro n. 51 Finanze, foglio n. 349

Allegato 1

ALLEGATO 1 PROGRAMMI RELATIVI ALLE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO OGGETTO DI ESAME SCIENZA DELL'ORGANIZZAZIONE. Introduzione alla scienza dell'organizzazione e teoria dei gruppi. Gli approcci allo studio dell'organizzazione: classico; relazioni umane; sistematico. Impresa, azienda, la direzione, compiti direttivi. Il coordinamento e i problemi relativi. I principi organizzativi classici. Autorita', responsabilita' organizzativa, istituto della delega, accentramento e decentramento. Lo staff e le strutture organizzative. Organigrammi. Impostazione della struttura organizzativa. Tecniche organizzative. Il management e il manager. La tipologia del comportamento direzionale e la leadership. La direzione per obiettivi. Il project management. Progettazione organizzativa: l'evoluzione delle teorie. Le variabili organizzative; numero di livelli gerarchici - ampiezza della supervisione. La struttura funzionale: differenziazione ed integrazione. Lo sviluppo e il cambiamento organizzativo; i costi di transizione. PROCEDURA PENALE. Le indagini preliminari. L'udienza preliminare. Le procedure differenziate. Il dibattimento. Liberta' personale. I reati associativi. DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA. Principi generali sull'illecito tributario (legge 7 gennaio 1929, n. 4). Polizia tributaria e polizia giudiziaria. I reati tributari nelle imposte sui redditi e nell'IVA. Gli illeciti amministrativi nelle imposte sui redditi e nelle imposte indirette. Accertamento degli illeciti tributari. I reati societari. I reati fallimentari. I reati speciali previsti dalla legge n. 216/1974, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 136/1975 e dalla legge n. 77/1983. Disciplina penalistica dell'"insider-trading". Disciplina penalistica delle "S.I.M.". Disciplina penalistica delle "O.P.A.". IL BILANCIO E LA SUA ANALISI TECNICO FISCALE. Regole tecniche di bilancio. Il bilancio nel codice civile, nelle leggi fiscali. Esame e commenti della normativa introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Il bilancio delle imprese mercantili. Il bilancio delle imprese industriali. Il bilancio delle imprese bancarie. Il bilancio delle imprese assicurative. Il bilancio consolidato di gruppo. IMPOSTE SUI REDDITI. Esame dei principali aspetti normativi relativi all'Irpef, all'Irpeg ed all'Ilor. Il reddito d'impresa. Comparazione dell'utile di bilancio con il reddito imponibile: analisi delle variazioni. Accertamento del reddito d'impresa attraverso l'analisi delle scritture contabili. IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI. Imposta sul valore aggiunto. Imposta di bollo. Imposta di registro. Imposta sulle successioni e donazioni. Imposta sull'incremento di valore degli immobili. Misure strumentali di contrasto all'evasione fiscale (bolla di accompagnamento, ricevuta fiscale, registratore di cassa). Altre imposte. TECNICA DELLA VERIFICA. Adempimenti per l'esecuzione delle verifiche: i controlli formali; i controlli sostanziali; i controlli indiretti. Il bilancio di verificazione e il conto economico fiscale. Riflessi delle norme processuali penali sull'attivita' di verifica. SERVIZIO DI STATO MAGGIORE. L'organizzazione di comando e controllo nel Corpo: funzionamento dei comandi; procedure di comando e controllo; procedure amministrative. La standardizzazione delle procedure: la ricognizione delle procedure esistenti; l'analisi; la comparazione. Aggiornamento del metodo per la soluzione dei problemi operativi. La pianificazione generale. La programmazione generale. La funzione ordinativa nell'ambito dello stato maggiore. Definizione delle esigenze di comando e di supporto tecnico logistico. La logistica: individuazione e valutazione in ordine di priorita' delle esigenze; compatibilita' finanziaria; pianificazione e programmazione di settore.

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