DECRETO 19 giugno 1992, n. 391
Entrata in vigore del decreto: 13/10/1992
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale viene approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale viene approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;
Vista la legge 16 ottobre 1984, n. 719;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti, 30 giugno 1988, n. 388 (Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 5 settembre 1988, n. 208), relativo a "pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione di veicoli pesanti e lunghi";
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 399, sulle "Norme sulla circolazione delle trattrici agricole munite di attrezzature di tipo portato o semiportato" che:
con l'art. 1, comma 1, inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'art. 69- bis un ulteriore art. 69- ter nel quale, tra l'altro, si stabilisce l'obbligo di dotare gli ingombri a sbalzo delle attrezzature portate o semiportate di pannelli di segnalazione;
con il comma 2 dello stesso art. 1 demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'emanazione dell'apposito decreto applicativo per i pannelli sopracitati;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella riunione del 21 novembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL.VAR. 5/41-81 del 18 maggio 1992;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Per attrezzature di tipo portato o semiportato si intendono le attrezzature per lavorazioni agricole sopportate rispettivamente, in modo integrale o parziale, dalla trattrice agricola; esse possono essere collocate in posizione laterale, anteriore o posteriore.
2.Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente specificato, con la parola "attrezzatura" o "attrezzo" si intende indifferentemente una attrezzatura di tipo portato o semiportato che presenti sporgenze, rispetto alla sagoma della trattrice, nelle condizioni di circolazione stradale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, approva il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel quale la legge n. 399/1990 introduce il nuovo art. 69- ter. - La legge 10 febbraio 1982, n. 38, con l'art. 9 ha modificato l'art. 69 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, stabilendo tra l'altro i valori limiti legali delle dimensioni e masse delle macchine agricole. - La legge 16 ottobre 1984, n. 719, integra il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, per quanto concerne la disciplina della circolazione delle macchine agricole con la modifica dell'art. 69 e con l'aggiunta dell'art. 69- bis. - Il D.M. 30 giugno 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1985) stabilisce le modalita' di segnalazione, mediante pannelli retroriflettenti dei veicoli e dei carichi eccezionali, rispetto ai limiti legali di cui all'art. 32 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. - Il D.M. 30 giugno 1988, n. 388 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988) stabilisce le norme di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi, nonche' quelle di omologazione dei medesimi, per le quali fa riferimento al regolamento ECE/ONU n. 70. - La legge 15 dicembre 1990, n. 399: al comma 1 dell'art. 1, dopo l'art. 69- bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, introdotto dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719, introduce a sua volta il seguente: "Art. 69- ter (Circolazione delle trattrici agricole). - 1. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice- attrezzo non deve superare il doppio di quella della trattrice isolata non zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma fissata dagli articoli 32 e 69; b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e non zavorrata nei limiti delle masse fissate dall'art. 69; c) quali che siano le condizioni di carico della trattrice la massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della trattrice stessa in ordine di marcia; d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice; e) le attrezzature semiportate agganciate all'attacco a tre punti posteriore della trattrice agricola debbono essere equipaggiate con una o piu' ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio, ovvero essere munite di dispositivi atti a consentire la corretta iscrizione in curva del complesso trattrice-attrezzo. 2. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o semiportate devono essere dotati di pannelli retroriflettenti e fluorescenti con le caratteristiche colorimetriche e fotometriche di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388. 3. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o semiportati occultino la visibilita' dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere ripetuti secondo quanto disposto dal regolamento, ovvero delle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212. 4. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato ancorche' rientranti nei limiti di sagoma di cui al comma 1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante gialla previsto dal quinto comma dell'art. 76. 5. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 1 sono considerate macchine agricole eccezionali e si applicano ad esse le norme di cui all'art. 69- bis. 6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 e' punito ai sensi dell'art. 69. 7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila"; al comma 2 dell'art. 1 da' mandato al Ministero dei trasporti ad emanare, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, un decreto inteso a definire le dimensioni dei pannelli, di cui al comma 2 dell'art. 69- ter nonche' le relative modalita' di applicazione ed i tempi di attuazione. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Gli ingombri a sbalzo che eccedono la sagoma della trattrice non zavorrata, e che derivano dalle attrezzature di lavoro, debbono essere segnalati longitudinalmente e/o trasversalmente con pannelli retroriflettenti e fluorescenti, posti secondo le prescrizioni di seguito elencate.
2.Ai fini del presente decreto per sagoma in pianta s'intende quella individuata dalla traccia a terra dei piani verticali, paralleli agli assi longitudinali e trasversali del veicolo, tangenti alle parti piu' esterne della trattrice isolata senza zavorra e senza sollevatori.
Art. 3
1.I pannelli segnalanti gli ingombri a sbalzo di cui all'art. 2, comma 1 devono essere conformi alle figure 1, 2A, 2B, 3A, 3B di cui all'allegato 1 al presente regolamento del quale forma parte integrante.
Art. 4
1.I pannelli di cui all'art. 2, comma 1, devono essere approvati secondo le modalita' gia' previste dal decreto ministeriale 30 giugno 1988, n. 388, nelle dimensioni relative al precedente art. 3.
2.I pannelli devono essere muniti di almeno 4 fori, uno per angolo, per la loro apposizione sulle attrezzature e/o sul veicolo.
Nota all'art. 4: - Per il D.M. n. 388/1988 si veda in nota alle premesse.
Art. 5
2.Gli ingombri laterali a sbalzo dovuti alle attrezzature che superino la sagoma della trattrice, devono essere segnalati con i pannelli rettangolari di cui alle figure 2A, 2B, 3A, 3B sia nella parte anteriore che posteriore dell'ingombro stesso.
3.Nel caso in cui gli ingombri a sbalzo laterali si ripetano anteriormente e posteriormente, sara' sufficiente segnalare tali ingombri solo sulla parte anteriore dell'attrezzatura montata anteriormente e sulla parte posteriore dell'attrezzatura montata posteriormente.
4.La segnalazione dell'attrezzatura sporgente deve essere realizzata di norma mediante due pannelli installati secondo le configurazioni B) e C) in modo da risultare per quanto possibile simmetrici.
5.Qualora la conformazione o la larghezza dell'attrezzatura sia tale da non permettere l'apposizione dei due pannelli di cui al comma precedente, potra' essere usato il solo pannello quadrato di figura 1. Le segnalazioni devono essere apposte quanto piu' possibile in prossimita' degli estremi longitudinali e trasversali dell'attrezzatura rispetto alla sagoma della trattrice agricola isolata.
6.Se la sporgenza longitudinale ha una lunghezza superiore al 40% della trattrice rispetto alla sua sagoma in pianta, detta sporgenza deve essere altresi' segnalata con i pannelli laterali (fugure 2A e 2B) posti su entrambi i lati.
7.Qualora l'attrezzatura longitudinale posteriore determini una lunghezza eccezionale del complesso ed abbia dimensioni trasversali inferiori a 1,20 m, sulla sua estremita' potra' essere ammessa l'applicazione del solo pannello di cui all'art. 69- bis del testo unico relativo alle macchine agricole eccezionali.
8.I pannelli di figure 2A e 3A devono essere posti sul lato sinistro della macchina rispetto all'asse di simmetria della trattrice, i pannelli di figure 2B e 3B devono essere posti sul lato destro della macchina rispetto all'asse di simmetria della trattrice.
Nota all'art. 5: - L'art. 69- bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, aggiunto dall'art. 2 della legge n. 719/1984, e' cosi' formulato: "Art. 69- bis. - La domanda per l'autorizzazione al transito delle macchine agricole eccezionali deve essere presentata in carta legale: 1) ai compartimenti ANAS per le strade statali; 2) ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti per le strade di loro competenza; 3) alle province per la rimanente rete viaria. La domanda deve essere corredata della fotocopia del certificato di circolazione o di altro titolo di identificazione descrittivo del mezzo agricolo e deve contenere tutte le indicazioni per individuare l'itinerario prescelto e l'ammissibilita' della domanda. Gli uffici competenti, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciano su appositi moduli l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Le autorizzazioni al transito sono concesse ai richiedenti con validita' sino al 31 dicembre di ogni anno. L'autorizzazione puo' essere rinnovata di anno in anno con validita' dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo. I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilita', l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto nonche', per i veicoli sino a metri 3,20 di larghezza, devono adottare un dispositivo lampeggiante a luce gialla intermittente e drappi rossi delimitanti l'ingombro massimo del veicolo. Per i veicoli eccedenti la sagoma di metri 3,20 in larghezza deve essere anche adottata la scorta tecnica dell'azienda mediante persona che preceda il mezzo in marcia a distanza non inferiore a metri 75, munita di ampio drappo di colore rosso con il quale deve essere segnalata tempestivamente ed efficacemente la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli altri utenti della strada. In caso di transito durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilita' il personale di scorta deve essere munito di un efficace dispositivo a luce propria di colore rosso lampeggiante. Le macchine agricole eccezionali nella parte posteriore debbono essere munite di un pannelo amovibile a strisce alterne bianche e rosse di materiale rifrangente delle dimensioni di centimetri 50 per 50. Il conducente della macchina agricola, durante l'effettuazione del transito, deve essere munito dell'autorizzazione da esibire, dietro richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale".
Art. 6
1.Le parti a sbalzo se costituite da attrezzature che presentino superfici taglienti o appuntite, devono essere protette con cuffie atte ad attenuare la pericolosita' e segnalate in ogni caso con i pannelli di cui agli articoli precedenti.
Art. 7
1.Decorso un anno dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale, e' fatto divieto di circolazione alle trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, sprovviste dei pannelli approvati o installati in modo difforme dalle disposizioni del presente decreto.
2.Ai trasgressori del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'art. 69- ter del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Ministro dei trasporti BERNINI Il Ministro dei lavori pubblici PRANDINI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 339
Nota all'art. 7: - l'art. 69- ter del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, e' riportato in nota alle premesse.
Allegato 1
ALLEGATO 1 Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro dei trasporti BERNINI
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Normattiva
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